Min.Lavoro: contributo a favore degli enti, gestori di attivitā formative - anno 2009

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, il Decreto 22 gennaio 2010 con i criteri e modalitā per la determinazione del contributo a favore degli enti, gestori di attivitā formative (ex legge n. 40/1987), per l'anno 2009.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 22 gennaio 2010
 

Criteri e modalita' per la determinazione  del  contributo  a  favore
degli enti ex legge n. 40/1987, per l'anno 2009. (10A02423) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge n. 40 del 14 febbraio  1987  recante  norme  per  la
copertura delle spese generali di amministrazione degli enti  privati
gestori di attivita' formative; 
  Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante
modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40; 
  Visto il decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale del 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalita'  per
la determinazione dei contributi previsti  dalla  predetta  legge  n.
40/1987; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 21 dicembre 2007  n.  321/VI/2007,  che  fissa  i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione del  contributo,  legge  n.  40/1987,  per
l'anno 2008; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 che, nel testo
coordinato, all'art. 1, comma 4-bis, rimanda ad un nuovo decreto  del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche   sociali
l'individuazione  delle  modalita',  termini  e  condizioni  per   il
finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della  legge  n.
40/1987; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Esercizio finanziario 
 
  1. Esclusivamente per l'anno 2009 le  modalita',  i  termini  e  le
condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art.  1,  comma
1, della legge n. 40/1987 sono quelle fissate nel decreto dell'allora
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre  2007,
n.  321/VI/2007  con  le  modificazioni  riportate   nei   successivi
articoli. 
  2. Per l'individuazione delle modalita', termini  e  condizioni  di
erogazione del contributo per i  successivi  esercizi  finanziari  si
provvedera' con  nuovo  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto
valgono le  disposizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale  del  21
dicembre 2007, n. 321/VI/2007. 
                               Art. 2 
 
 
              Termine di presentazione delle richieste 
 
  1. Le istanze di  contributo,  con  l'importo  richiesto,  andranno
presentate entro e non oltre  il  trentesimo  giorno  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    
                               Art. 3 
 
 
                     Ripartizione del contributo 
 
  1.a. Per i soli enti che hanno  beneficiato  per  l'anno  2008  del
contributo  della  legge  n.  40/1987  con  decreto  direttoriale  n.
101/CONT/VI/2008 del 15 luglio 2008, i parametri e il livello saranno
quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo. 
   
                               Art. 4 
 
 
                Costi ammissibili e limite temporale 
 
  1.  Il  limite  temporale  dei  costi   ammissibili   e'   relativo
all'esercizio finanziario 2009. 

                               Art. 5 
 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno  2009
e sulla base delle richieste presentate  dagli  Enti  interessati,  a
ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalita'  di
cui all'art. 3 del presente decreto. 

                              Art. 6 
 
 
                      Efficacia e pubblicazione 
 
  1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia
dalla data di pubblicazione. 
    Roma, 22 gennaio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 

 


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