Min.Lavoro: vittime del terrorismo, del lavoro e collocamento obbligatorio

 

Con una modifica contenuta nell’art. 5, comma 7, del D.L. n. 102/2010, convertito nella legge n. 126/2010 (disposizione che riguarda, tra l’altro, le missioni internazionali del nostro Paese), è stato apportata una profonda modifica (una sorta di interpretazione autentica) a quanto previsto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalle leggi n. 302/1990, n. 407/1998, come modificata dall’art. 2, comma 1, della legge n. 288/1999.
Il comma 2 della legge n. 407/1998 stabilisce che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
La disposizione continua affermando che:


a) La norma riguarda anche i soggetti che svolgono un’attività lavorativa;

b) Le assunzioni sono per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ ex ottavo livello. Per le assunzioni delle unità comprese tra il sesto e l’ottavo livello (fino al 10% delle vacanze in pianta organica) va espletata la prova di idoneità ex art. 32 del DPR n. 487/1994, come sostituito dall’art. 4 del DPR n. 246/1997.


La novità introdotta con l’art. 5, comma 7, della legge n. 126/2010 concerne una chiara esplicitazione: a queste assunzioni non si applica la quota di riserva prevista dall’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 che, nella misura dell’1%, nelle aziende con più di 50 dipendenti è prevista in favore di orfani e coniugi superstiti. Ciò significa che la precedenza su ogni altra categoria va intesa Stando al tenore letterale di tale ultima disposizione) anche nella quota del 7%.
La norma trova applicazione anche per gli orfani o, in alternativa, per il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, attesa la chiara dizione dell’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007, che estende a tali soggetti le disposizioni inserite nell’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, in calce al quale è stata inserita la nuova disposizione.
Su questo punto, è opportuno attendersi un chiarimento amministrativo, modificativo del punto 7 della circolare n. 2/2010 del Ministero del lavoro.

 


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