Governo: le misure anticrisi che riguardano il mondo del lavoro

 

E’ stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 che contiene una serie di misure finalizzate a ridurre l’impatto della crisi. Tra queste ce ne sono alcune che riguardano direttamente il modo dal lavoro.
Ritenendo di fare cosa utile, la DPL di Modena si sofferma sulle stesse, scusandosi, in anticipo, sulla sommarietà delle informazioni.

Art. 5 Detassazione dei contratti di produttività
Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009 vengono prorogate tutte le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste all’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi. Queste sono, a nostro avviso, le annotazioni principali:
a) la norma riguarda il settore privato;
b) la detassazione comporta l’assoggettamento all’aliquota del 10%;
c) il campo di applicazione riguarda i lavoratori che nell’anno 2008 hanno ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi (l’anno precedente erano 30.000), con esclusione dei redditi di altro genere acquisiti (autonomo, di fabbricati, ecc.);
d) se il sostituto d’imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, è lo stesso lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l’importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008;
e) le circolari n. 49 e 59 del 2008, emanate di concerto tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro, continuano ad essere pienamente applicabili come, del resto, le risoluzioni dell’Agenzia successive, relative ad alcuni problemi specifici (rinvenibili, peraltro, sul nostro sito);
f) la detassazione per il lavoro straordinario e per quello supplementare, non essendo, al momento, stata confermata, cesserà al 31 dicembre 2008.

Art. 17 Incentivi per il rientro dei ricercatori scientifici residenti all’estero
I redditi da lavoro dipendente od autonomo dei docenti o ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o di docenza all’estero per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 29 novembre 2008 e per i 5 anni successivi, tornino a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili soltanto per il 10% ai fini dell’IRPEF e non concorrono ai fini dell’IRAP. Lo sgravio è per il periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi sempre che la propria residenza resti nel nostro Paese.

Art. 19 Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
Attraverso il Fondo per l’occupazione ex art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993 il Governo intende concorrere al finanziamento di alcuni istituti che possono così sintetizzarsi:
a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, ivi compresi quelli ex art. 12 del D.L.vo n. 276/2003. La durata massima è di 90 giornate di indennità nell’anno solare (lo Stato “copre” la somma residua) La norma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori “coperti” in aziende destinatarie di CIG, nei contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate e nei contratti a tempo parziale di tipo verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta nel caso in cui la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione trovino una propria disciplina nella normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (in sostanza, quando il lavoratore rifiuta un’offerta di lavoro senza giustificato motivo);
b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 in favore dei dipendenti da imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali sopra indicati (lo Stato “copre” la somma residua). La durata massima è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste negli ultimi due periodi sub a);
c) in via sperimentale per il periodo 2009 – 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% (lo Stato “copre” la differenza) di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento, pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell’intero periodo di vigenza del contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare sia a servizi per l’impiego che all’INPS, competente per territorio, sia la sospensione dell’attività lavorativa che i nominativi dei soggetti interessati: questi ultimi debbono immediatamente rendersi disponibili ad una nuova attività attraverso una dichiarazione al competente centro per l’impiego. Quest’ultimo immediatamente o, comunque, nei 5 giorni successivi, deve comunicare i nominativi a tutte le agenzie di lavoro e gli altri soggetti accreditati ex articoli 4, 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 276/2003 dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un percorso formativo finalizzato all’occupazione.
Una disposizione a parte riguarda i collaboratori coordinati e continuativi:
a) Nel triennio 2009 – 2011 è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, ai co.co.co. ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), che operino in regime di mono committenza, che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro o inferiore a 13.800 euro (minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3, che svolgano nell’anno di riferimento l’attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi e che non risultino accreditati nell’anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata.
Con Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia, entro 60 giorni, sono definite le modalità di applicazione dell’art. 19, nonché le procedure di comunicazione all’INPS anche ai fini del monitoraggio.
Il comma 7 ricorda che gli Enti bilaterali erogano la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili e che i CCNL stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale.
Le risorse finanziarie (comma 8) per gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate oltre che per i lavoratori subordinati, anche per gli apprendisti e per i lavoratori somministrati.
Nell’ambito delle risorse per l’anno 2009 (comma 9) destinate alla CIGS in deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, i trattamenti possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, con accordi da stipulare entro il 20 maggio 2009 per settori produttivi od aree territoriali, recepiti in sede governativa entro il successivo 15 giugno.
L’erogazione dei trattamenti in deroga (comma 10) sia come prima concessione che come proroga è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di appositi “patti di servizio” presso i centri per l’impiego, competenti per territorio. I lavoratori destinatari delle somme di sostegno del reddito, perdono il diritto a qualsiasi erogazione (fermi restando i diritti maturati) nel caso in cui rifiutino la sottoscrizione degli stessi. Sarà il Ministero del Lavoro a definire le modalità attuative del patto di servizio con proprio decreto.
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, da imprese di vigilanza privata con più di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45 milioni di euro per il 2009 a carico del Fondo per l’occupazione.
Anche ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo ex lege n. 84/1994 è riconosciuto il trattamento di CIGS (comma 12).
L’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto dimensionate alle 16 unità, è prorogata al 31 dicembre 2009 (comma 13).

Art. 34 Indennità di vacanza contrattuale per il personale dello Stato
Il comma 1 prevede che l’indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008 – 2009 sia erogata, in un’unica soluzione, con lo stipendio di dicembre 2008.

 

 

 

 

Il Decreto Legge n. 185/08
 

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