Parlamento: collocamento obbligatorio, modifiche per le aziende del settore minerario

 

L'articolo 2, comma 12-quater, della Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario. Costoro, hanno 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta delle unitā carenti da inserire (l'art. 9, comma 2 della legge n. 68/1999 dispone, invece, che in via generale il termine sia di 60 giorni) ed, inoltre, dalla base di calcolo su cui computare l'aliquota, vengono esclusi i lavoratori che prestano la loro attivitā nel sottosuolo e quelli che movimentano e trasportano il minerale (anche qui si tratta di una integrazione delle disposizione contenute nell'art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999).
 


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