INPS: previdenza ed assistenza per i lavoratori rumeni e bulgari

 

L’INPS, con messaggio n. 9744/2008, ha fissato le regole previdenziali ed assistenziali per rumeni e bulgari, neo comunitari a partire dal 1° gennaio 2007. Va seguito il criterio comunitario anti-cumulo. Ciò significa che:


a) il trattamento di pensione è erogato in Italia o nel paese di origine;
b) in caso di simultaneità di più diritti per i propri familiari (assegni, ecc.), l’onere delle prestazioni spetta allo Stato nel quale il diritto deriva da attività lavorativa, rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione. Quindi, se il neo comunitario lavora in Italia è l'INPS che paga gli assegni familiari;
c) il diritto che deriva dalla titolarità della pensione prevale su quello che trae fondamento dalla semplice residenza;
d) nel caso in cui vengano chiesti assegni familiari per coniugi e figli residenti nel paese di origine, occorre accertare se esiste il diritto agli assegni familiari in base alla legislazione dello stato di provenienza.

 

 

 

 

 

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