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Agenzia delle Entrate: la circolare sulla detassazione per il 2013

 

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/2013, ha fornito le proprie indicazioni amministrative, integrative di quelle già emanate dal Ministero del Lavoro con la propria circolare n. 15/2013. La nota dell’Agenzia delle Entrate fissa alcuni principi che possono così evidenziarsi:

 

a)      le somme incentivanti già corrisposte alla data del 13 aprile 2013 (data di entrata in vigore del DPCM dopo i 15 giorni di “vacatio”) sulla base di accordi già sottoscritti vanno depositati (se ricorrono i presupposti del DPCM) alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;

b)      l’imposta sostitutiva del 10% si può applicare anche alle erogazioni previste da accordi precedenti se questi ultimi sono conformi ai principi fissati dal DPCM: in tal caso la detassazione può retro agire al 1° gennaio 2013, legittimando le somme agevolate corrisposte ai lavoratori prima dell’entrata in vigore del DPCM 22 gennaio 2013. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (perché ne attendeva la pubblicazione), può, con l’elaborazione delle prime buste paga successive alla circolare n. 11/2013, assoggettare le somme al 10% recuperando, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate. Se vi è stata, nel frattempo, una cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad immettere le registrazioni sul Cud, seguendo le istruzioni, in modo tale che il lavoratore potrà recuperare in via del tutto autonoma la tassazione più favorevole;

c)      l’erronea applicazione della tassazione agevolata applicata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal DPCM comporta l’obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovuto  a titolo di IRPEF, con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi;

d)     la detassazione trova applicazione nei confronti dei lavoratori che nell’anno precedente hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro ed il limite massimo su cui è possibile applicare l’aliquota del 10% è pari a 2.500 euro lordi.

   

 

 la circolare n. 11 del 30 aprile 2013

fonte: Agenzia delle Entrate


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