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Lavoro: "bonus" per i lavoratori privati che prorogano l'attività

I commi da 12 a 17 dell’art. 1 della legge – delega sulle pensioni consentono ai lavoratori del settore privato che prolungano il rapporto nel periodo compreso tra il 2004 ed il 31 dicembre 2007 (pur potendo andare in “pensionamento di anzianità”) di godere di un consistente “bonus” pari a circa il 32,70% della retribuzione (tale è la sommatoria tra la contribuzione a carico del dipendente e quella a carico del datore di lavoro). Sul datore di lavoro continueranno a gravare le altre forme previdenziali (malattia, maternità, ecc.). Il “bonus” aggiuntivo è esentasse per effetto di una disposizione aggiuntiva al comma 2 dell’art. 51 del Tuir (lettera i – bis) in base alla quale sono escluse dal reddito le quote di retribuzione derivanti dalla decisione del lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo Ivs per i lavoratori dipendenti. Con l’opzione lavorativa il dipendente rinuncia all’accredito contributivo per il periodo di lavoro successivo. Le disposizioni, per diventare operative, necessitano della emanazione di un decreto legislativo che, peraltro, il Governo ha definito imminente.

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