Parlamento: modificate le sanzioni in materia di autotrasporto
E' stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, la Legge n. 120/2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Particolare importanza, per la nostra attività, è l'art. 30 che modifica le sanzioni in materia di autotrasporto.
La legge è entrata in vigore il 13 agosto 2010.
Art. 30
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di
documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di
verifiche in caso di incidenti)
1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi
controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono
essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati
affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento
(CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori
della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le
registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si
applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di
cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se
la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti
dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.600.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 155 a euro 620.
9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento
(CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione
si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di
servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore,
oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo
idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario;
del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione e' fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il
quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il
conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei
documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve
seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente
articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli e' stato
intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di
guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro
dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui
all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa
italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia'
avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei
ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della
commessa violazione si considera quello dove e' stato operato
l'accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non
tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di
persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83
incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida
rivoltaledall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del
provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che
abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono
atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del
presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di
persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395».
2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«della revoca della patente di guida».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non
muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 e'
disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle
prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai
trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1°
luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al
rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i
conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui
all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i
registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le
registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida
prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si
applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a
euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti
dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le
disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000.
9. Il conducente che e' sprovvisto del libretto individuale di
controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non
ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le
disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non
tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati
non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi
commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano
all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che
consente di effettuare trasporti internazionali».
4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di
registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del
conducente»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il
comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto
all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la sede del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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