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Funzione Pubblica: trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del dirigente

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 36924 del 14 settembre 2012, ha fornito un parere all'Università degli Studi di Salerno, in merito alla possibilità di trasformazione di contratto di lavoro a tempo determinato di Dirigente in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

 

uno stralcio della nota ministeriale

 

"...Ciò detto, il reclutamento dei dirigenti, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempo determinato, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e di trasformarli in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Riconoscere una facoltà di questo tipo alle amministrazioni pubbliche determinerebbe un contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza a cui deve soggiacere l'attività amministrativa. Tale facoltà, infatti, sarebbe esercitata in modo meramente discrezionale dall'amministrazione con il rischio di determinare scelte personalistiche, valutate di volta in volta in relazione all'esito della procedura concorsuale a tempo determinato. Inoltre, per il reclutamento dei dirigenti, una tale possibilità confliggerebbe con i principi che regolano l'autonomia della dirigenza e la separazione di competenza tra il vertice politico e quello amministrativo.

Chiaramente, di fronte a tali principi fondanti l'azione amministrativa, va da sé che l'autonomia riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di definire regolamenti concorsuali propri, ex articolo 70, comma 13, del citato d.lgs 165/2001, deve svolgersi nell'ambito del rispetto degli stessi, in coerenza con la Costituzione e la disciplina contenuta nella fonte di rango primario.

E' pertanto nulla, in quanto contraria a disposizioni imperative, la clausola del bando di concorso che consente all'amministrazione di procedere alla trasformazione del contratto di lavoro nel senso anzidetto.

Si richiama a completamento del quadro descritto il divieto generale di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo interminato di cui all'articolo 36, comma 5, dello stesso d.lgs 165/2001 che sancisce espressamente tale divieto di conversione. La disposizione, infatti, prevede che "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione".

Alla luce di quanto detto, non può che darsi risposta negativa al quesito formulato."

 

 

 la nota n. 36924/2012

 


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