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Governo: sospensione di imposte e contributi per i Comuni alluvionati della provincia di Modena

 

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 4/2014 prevede la sospensione dei termini di versamento delle imposte e dei contributi in favore dei residenti nei Comuni della Provincia di Modena colpiti dalle inondazioni del 17 gennaio 2014.

I Comuni sono: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro e le frazioni di Albareto, San Matteo, La Rocca e Navicello del Comune di Modena.

 

Art. 3 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia   di   adempimenti   tributari   e
  contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014
  nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
  altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile 
  1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello  stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i  territori  dei  Comuni  di
Bastiglia,  Bomporto,  San  Prospero,  Camposanto,   Finale   Emilia,
Medolla, San Felice  sul  Panaro  sono  stati  colpiti  dagli  eventi
alluvionali del 17 gennaio 2014, nonche' del  fatto  che  i  medesimi
territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29  maggio  2012,  si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Nei confronti delle persone  fisiche,  nonche'  per  i  soggetti
diversi  dalle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di  sostituti
d'imposta, che alla data del 17 gennaio  2014  avevano  la  residenza
ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma  1,  per  il
periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31  luglio  2014,  sono
sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al  rimborso
di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi  per  i
tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di  entrata
in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il  31  luglio
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al  presente  comma,
sono altresi' sospesi fino al 31 luglio 2014: 
    a) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria; 
    b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i  termini
di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli  uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; 
    c) i termini relativi agli adempimenti verso  le  amministrazioni
pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,  consulenti,  e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche  per  conto  di  aziende  e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di  persone  in  cui  i  soci   residenti   nei   territori   colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del  capitale
sociale. 
  3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  non  si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di effettuazione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti
sospesi ai sensi del comma 2. 
  4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albereto, La
Rocca e Navicello, l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che  dichiari
l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda,   verificata   dall'autorita'   comunale.   L'autorita'
comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle
entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 
  5. I rifiuti prodotti  dall'evento  alluvionale  sono  classificati
rifiuti urbani e ad essi e' assegnato  il  codice  CER  20.03.99.  Il
Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo  delegato  definisce
le modalita' di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e
destinazione finale  indicando  espressamente  le  norme  oggetto  di
deroga e, fermo restando  la  tracciabilita'  di  detti  rifiuti,  si
avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e  l'Ambiente  (ARPA)  e
dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti  urbani.  Per  i
rifiuti urbani  che  abbiano  il  carattere  della  pericolosita'  il
Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone  le
misure  piu'  idonee  ad  assicurare  la  tutela   della   salute   e
dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati. 
  6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il  Commissario  delegato
di cui al presente  comma  opera  con  i  poteri,  anche  derogatori,
definiti con ordinanza del capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modificazioni.". 
  7.  Per  garantire  le  attivita'  afferenti   l'allertamento,   il
monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema  nazionale  di
protezione civile nonche' al fine di assicurare  l'adempimento  degli
impegni di cui al presente articolo e'  consentito,  nelle  more  del
rinnovo della contrattazione  integrativa  riguardante  il  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al  2015,
il riconoscimento,  per  il  triennio  2013-2015,  al  personale  non
dirigenziale, anche delle Forze Armate  e  delle  Forze  di  Polizia,
impiegato nell'ambito dei Presidi operativi  del  Dipartimento  della
protezione civile nonche' presso il Centro  Funzionale  Centrale,  la
Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.)  ed
emergenze marittime (COEMM),  ed  il  Coordinamento  Aereo  Unificato
(COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni  al  trattamento
economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n.  3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.  3361/2004,  dall'articolo
17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di  3  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo
restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge  24
dicembre 1993, n. 537.

fonte: Gazzetta Ufficiale


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