Conferenza Stato-Regioni: i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2012, ha dato attuazione all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, previsto dal Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico sull'apprendistato), attraverso la regolamentazione dei profili formativi.

                       
                LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
               TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
                    AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 15 marzo 2012; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art.  2  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53»  e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  76  «Definizione
delle  norme  generali  sul  diritto-dovere  all'istruzione  e   alla
formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  28
marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139 del
22 agosto 2007 «Regolamento recante norme in materia  di  adempimento
dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1,  comma  622,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 con  riferimento  all'art.  64
comma 4-bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione  nei
percorsi di istruzione e formazione professionale; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,
(Rep. atti n.  36/CSR),  riguardante  il  primo  anno  di  attuazione
2010-2011 dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  a
norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica
professionale -  Aree  qualita',  sicurezza,  igiene  e  salvaguardia
ambientale); 
  Vista la legge 4 novembre 2010,  n.  183  «Deleghe  al  Governo  in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di  congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per
l'impiego,  di  incentivi  dell'occupazione,  di  apprendistato,   di
occupazione femminile, nonche' misure contro  il  lavoro  sommerso  e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano,  le  province,  i
comuni e le comunita' montane riguardante la definizione  delle  aree
professionali relative  alle  figure  nazionali  di  riferimento  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui  al  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in
sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 66/CU); 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  riguardante  gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di
Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 (Rep. atti n.137/CSR); 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167  recante  il
«Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247» e, in particolare, l'art. 3, comma  2
il quale  prevede  che  la  regolamentazione  dei  profili  formativi
dell'apprendistato per la qualifica e  il  diploma  professionale  e'
rimessa alle regioni, previo accordo in Conferenza Stato-regioni; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede
di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio  2012,  (Rep.
atti n.  21/CSR)  riguardante  l'integrazione  del  repertorio  delle
figure professionali di riferimento nazionale approvato con il citato
Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 (Rep. atti  n.
137/CSR); 
  Vista la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali con nota dell'8 marzo 2012,  che  e'
stata diramata alle regioni e province autonome il 9 marzo 2012; 
  Acquisito nel  corso  dell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle  regioni,  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
 
                    Sancisce il seguente accordo: 
 
  Considerato: 
 
    il parere espresso dalle parti sociali nell'incontro del 1° marzo
2012; 
    che ai sensi dell'art. 3  comma  2  del  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167  la  regolamentazione  regionale  dei  profili
formativi dell'apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma
professionale deve essere definita in osservanza di  quanto  definito
mediante accordo in Conferenza  permanente  tra  Stato-regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni  dei
datori di lavoro e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
    che l'accordo di cui al punto precedente deve: 
    definire le qualifiche e i diplomi  professionali  ai  sensi  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    prevedere  un  monte  ore  di  formazione,  esterna   o   interna
all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o  del  diploma
professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    rinviare ai contratti  collettivi  per  la  determinazione  delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni e province autonome; 
  Tenuto conto: 
    che alcune regioni hanno siglato intese con il MIUR e il MLPS per
l'avvio dei percorsi formativi in apprendistato, ai  sensi  dell'art.
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
 
  Ritenuto: 
 
    che l'Accordo in Conferenza Stato-regioni  del  27  luglio  2011,
recepito  con  decreto  interministeriale  dell'11   novembre   2011,
integrato dall'Accordo in Conferenza  Stato-regioni  del  19  gennaio
2012, istituisce, ai sensi dell'art. 18 del  decreto  legislativo  n.
226/2005,  il  repertorio  nazionale  dell'offerta  di  istruzione  e
formazione professionale e comprende  figure  di  differente  livello
articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni
del territorio. Tale repertorio e' attualmente composto  da  ventidue
figure  nazionali  di  riferimento  relative   alle   qualifiche   di
istruzione e  formazione  professionale  di  durata  triennale  e  da
ventuno figure nazionali relative ai diplomi professionali di  durata
quadriennale e descritte  secondo  standard  minimi  formativi  delle
competenze tecnico-professionali; 
    che il citato  Accordo  definisce,  ai  sensi  dell'art.  18  del
decreto  legislativo  n.  226/2005,  gli  standard  minimi  formativi
relativi  alle  competenze   di   base   linguistiche,   matematiche,
scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di
assicurare l'equivalenza formativa di tutti i  percorsi  del  secondo
ciclo; 
    che  l'All.  3  dell'Accordo  tra  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano del 29 aprile 2010, recepito  con  decreto  interministeriale
del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011
dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  a  norma
dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226,  definisce  le  competenze  tecnico  professionali   comuni   di
qualifica professionale nelle  aree  qualita',  sicurezza,  igiene  e
salvaguardia ambientale; 
    che l'Accordo in Conferenza Stato-regioni  del  27  luglio  2011,
recepito  con  decreto  interministeriale  dell'11   novembre   2011,
definisce i modelli e le relative note di compilazione dell'attestato
di qualifica e di diploma professionale e il modello e relative  note
di compilazione per l'attestazione delle  competenze  acquisite,  nel
caso di interruzione del percorso formativo; 
    che l'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 contiene
la  definizione  delle  aree  professionali  relative   alle   figure
nazionali di riferimento di cui sopra; 
    che la durata, l'articolazione e  l'organizzazione  dei  percorsi
formativi puo' essere  differenziata  in  relazione  alle  competenze
possedute dall'apprendista attraverso il  riconoscimento  di  crediti
formativi in ingresso, nel rispetto comunque  dei  medesimi  standard
formativi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005 come
definiti  negli  Accordi  sopraccitati,  anche  tenendo  conto  delle
esigenze delle imprese; 
    che nella formazione per gli apprendisti di eta' compresa  tra  i
15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,
verra' posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di
base di cui all'Accordo del 27  luglio  2011,  recepito  con  decreto
interministeriale dell'11 novembre 2011; 
    che per quanto riguarda gli apprendisti di eta' compresa tra i 18
e i 25 anni i percorsi  formativi  non  devono  necessariamente  fare
riferimento ai  livelli  essenziali  dei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale di cui al capo III del  decreto  legislativo
n. 226/2005, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del
medesimo decreto legislativo; 
 
            Il Governo, le regioni e le province autonome 
                         di Trento e Bolzano 
 
  Convengono: 
 
    1) che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche  e  i
diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per  la
qualifica e per il diploma professionale ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo n. 167/2011 sono quelle di cui all'art. 18  comma
1, lettera d), del decreto  legislativo  n.  226/2005  come  definite
nell'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito
con decreto  interministeriale  dell'11  novembre  2011  e  integrato
dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni  del  19  gennaio  2012,  in
relazione   alle   aree   professionali   di   riferimento   definite
dall'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011. Tali  figure
sono articolabili in specifici profili regionali; 
    2) che gli standard minimi  formativi  delle  competenze  tecnico
professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui
al punto precedente, sono quelli di  cui  all'art.  18  comma  2  del
decreto  legislativo  n.  226/2005,  come  definiti  dall'Accordo  in
Conferenza Stato-regioni del 27 luglio  2011,  recepito  nel  decreto
interministeriale dell'11 novembre 2011, e integrato dall'Accordo  in
Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012; 
    3) che le competenze tecnico professionali  comuni  di  qualifica
professionale nelle aree qualita', sicurezza, igiene  e  salvaguardia
ambientale sono quelle  definite  nell'All.  3  dell'Accordo  tra  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano del 29  aprile  2010,  recepito
con decreto interministeriale del 15 giugno 2010; 
    4) che i modelli e le modalita' di rilascio  degli  attestati  di
qualifica professionale e  diploma  professionale  e  di  competenze,
anche nel caso di interruzione del percorso  formativo,  sono  quelli
previsti dall'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  226/2005  come
definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011,
recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011; 
    5) che i percorsi formativi in apprendistato per la  qualifica  e
per il diploma professionale prevedono la frequenza di  attivita'  di
formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in  osservanza
degli standard fissati dalle regioni e province autonome nel rispetto
di quanto definito nell'Accordo in Conferenza  Stato-regioni  del  27
luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11  novembre
2011, e nel decreto legislativo n. 226/2005, per  un  monte  ore  non
inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilita', nel  caso
di apprendisti di eta' superiore ai 18 anni, di  riconoscere  crediti
formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute; 
    6) che  le  modalita'  di  erogazione  dell'ulteriore  formazione
aziendale, ai sensi del comma 1,  lettera  c),  art.  3  del  decreto
legislativo  14  settembre  2011,  n.  167,  sono   stabilite   dalla
contrattazione  collettiva,  nel   rispetto   del   piano   formativo
dell'apprendista,  assicurandone   la   tracciabilita'   secondo   le
modalita' definite dalle regioni e province autonome. 
  Le regioni a Statuto speciale e le province autonome  di  Trento  e
Bolzano provvedono alle finalita' del  presente  Accordo  nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello  Statuto  speciale,
delle relative norme di attuazione  e  secondo  quanto  disposto  dai
rispettivi ordinamenti. 
 
    Roma, 15 marzo 2012 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
 
Il Segretario: Siniscalchi

 


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