Governo: disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010, il Decreto Legge n. 64/2010 riguardante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

Nel Decreto Legge vi sono decisioni inerenti la materia lavoro:

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010 , n. 64
 

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita'  culturali.
(10G0085) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
interventi  in  materia  di  organizzazione  e  funzionamento   delle
fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela  dei  diritti  degli  artisti
interpreti ed esecutori, nonche' in materia di  attivita'  e  servizi
culturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 aprile 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del  lavoro
e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  il  Governo  provvede
alla revisione dell'attuale  assetto  ordinamentale  e  organizzativo
delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla  legge
11  novembre  2003,  n.  310,  anche  modificando   le   disposizioni
legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: 
    a)  razionalizzazione  dell'organizzazione  e  del  funzionamento
sulla  base  dei   principi   di   efficienza,   corretta   gestione,
economicita'  ed  imprenditorialita',  anche  al  fine  di   favorire
l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; 
    b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le
decisioni  attribuite   alla   autonomia   statutaria   di   ciascuna
fondazione,  con  particolare  riferimento  alla  composizione  degli
organi, alla gestione e al  controllo  dell'attivita',  nonche'  alla
partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia  e
delle finalita' culturali della fondazione; lo  statuto  di  ciascuna
fondazione e le relative modificazioni sono  approvati  dal  Ministro
per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    c) previsione di  forme  adeguate  di  vigilanza  sulla  gestione
economico-finanziaria della fondazione; 
    d) incentivazione del miglioramento dei risultati della  gestione
attraverso  la  rideterminazione  dei  criteri  di  ripartizione  del
contributo statale; 
    e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; 
    f) eventuale previsione di forme organizzative  speciali  per  le
fondazioni lirico-sinfoniche in  relazione  alla  loro  peculiarita',
alla loro assoluta rilevanza internazionale,  alle  loro  eccezionali
capacita'  produttive,  per  rilevanti  ricavi  propri   o   per   il
significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati,
con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di
approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto  di
ciascuna delle  predette  fondazioni  prevede,  tra  l'altro,  che  i
componenti  del  consiglio  di  amministrazione  siano,  di   regola,
nominati  in  proporzione  al  finanziamento  alla  gestione  e   che
l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base  di  programmi
di  attivita'  triennali  in  ragione  di  una   percentuale   minima
prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo  di  cui  alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva  dei  programmi
da parte del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie  di
sua specifica competenza. 
  2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1  e'  acquisito  il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  della  legge
28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di  Stato  e  delle  competenti
commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta  giorni
dalla ricezione. Decorso tale termine,  il  regolamento  e'  comunque
emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche
di legge,  con  esse  incompatibili,  delle  quali  si  procede  alla
ricognizione in sede di emanazione delle  disposizioni  regolamentari
previste dal presente articolo. 
  3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Procedimento di contrattazione collettiva 
                    nel settore lirico-sinfonico 
 
  1. In attesa della riforma organica del sistema  di  contrattazione
collettiva riguardante i rapporti di  lavoro  alle  dipendenze  delle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 22 del decreto  legislativo  29  giugno
1996, n. 367, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  delle
fondazioni  e'  sottoscritto,  per  la  parte   datoriale,   da   una
delegazione individuata con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  fondazioni.   La
delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale  nelle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN).  Le  competenze
inerenti alla  contrattazione  collettiva  del  personale  dipendente
dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto  al  controllo
della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del  Ministero
dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione  e  fino
alla  verifica  della  maggiore  rappresentativita'  dei   lavoratori
dipendenti dalle fondazioni, il  contratto  nazionale  di  lavoro  e'
stipulato con le organizzazioni sindacali  firmatarie  del  contratto
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
           Disposizioni in materia di personale dipendente 
                 dalle fondazioni lirico-sinfoniche 
 
  1. Il  personale  dipendente  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,
previa autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere attivita'  di
lavoro  autonomo  per  prestazioni  di  alto   valore   artistico   e
professionale, nei limiti,  definiti  anche  in  termini  di  impegno
orario percentuale in relazione a quello dovuto per  il  rapporto  di
lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita' previste
dal contratto collettivo nazionale di lavoro  sottoscritto  ai  sensi
dell'articolo 2 e dell'articolo 3-ter del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, sempre che cio' non pregiudichi le
esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate  tutte  le
prestazioni di lavoro autonomo rese da tale  personale,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di  cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e  508  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive  modificazioni,  e  quelle  di  cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
  2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23
del  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,  e  successive
modificazioni, l'impegno di cui alla  lettera  c)  del  comma  2  del
medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi  corpi  artistici
autonomi, e' condizione necessaria  ai  fini  dell'autorizzazione  da
parte del consiglio di amministrazione,  e'  riportato  nell'atto  di
convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza
e costituisce  oggetto  di  specifica  obbligazione  con  effetti  di
clausola risolutiva  espressa  dell'atto  di  convenzione,  ai  sensi
dell'articolo 1456 del codice civile. 
  3. Il comma 5 dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo nazionale,  le  clausole  e  gli  istituti  dei  contratti
integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai
commi 2 e 4 e con il  medesimo  contratto  collettivo  nazionale  non
possono essere applicati e vengono rinegoziati  tra  le  parti.  Sono
comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non
formalmente qualificabili come  contratti  integrativi  aziendali  ai
sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo  contratto
collettivo nazionale di lavoro. 
  4.  Al  fine  di  perseguire   l'obiettivo   della   sostenibilita'
finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso  lo  stato  di
crisi e la produttivita' del settore, decorso un anno dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla  stipulazione  del
nuovo contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  e  dei  successivi
contratti integrativi con le modalita' di cui al  presente  articolo,
il trattamento economico aggiuntivo, derivante  dalla  contrattazione
integrativa aziendale, in godimento ai  dipendenti  delle  fondazioni
medesime, e' ridotto del cinquanta per cento. 
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre  2012,  alle  fondazioni  lirico-sinfoniche  e'
fatto divieto di  procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,
nonche' di indire procedure concorsuali per tale scopo,  fatto  salvo
che per quelle professionalita'  artistiche,  di  altissimo  livello,
necessarie  per  la  copertura  di  ruoli  di   primaria   importanza
indispensabili per l'attivita' produttiva, previa autorizzazione  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Le   procedure
concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto,
in atto al momento  della  sua  entrata  in  vigore,  sono  prive  di
efficacia.  A  decorrere  dall'anno  2013  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero  per  i
beni e le attivita'  culturali,  sono  annualmente  contenute  in  un
contingente  complessivamente  corrispondente  ad   una   spesa   non
superiore a quella relativa al personale cessato nel corso  dell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  da  assumere  non
potra' essere superiore  a  quello  delle  unita'  cessate  nell'anno
precedente,  fermo  restando  le  compatibilita'  di  bilancio  della
fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei  posti
vacanti in organico, con  esclusione  delle  prestazioni  occasionali
d'opera  professionale  dei  lavoratori  cosi'  detti  aggiunti,  non
possono superare il quindici per cento dell'organico  approvato.  Per
le assunzioni a tempo  determinato  le  fondazioni  lirico-sinfoniche
possono  avvalersi  delle  tipologie  contrattuali  disciplinate  dal
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni. 
  6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione
in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo  3,
quarto e quinto  comma,  della  legge  22  luglio  1977,  n.  426,  e
successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro
instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato
e al periodo anteriore alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368.  Sono  altresi'  inefficaci  i
contratti  di  scrittura  artistica  non  concretamente  riferiti   a
specifiche attivita' artistiche  espressamente  programmate.  Non  si
applicano,  in  ogni  caso,  alle  fondazioni  lirico-sinfoniche   le
disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre   2001,   n.   368.   Ai   dipendenti   delle    fondazioni
lirico-sinfoniche, per le  missioni  all'estero,  si  applicano  come
tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico  di
cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A  allegata  al  decreto
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  in  data  27  agosto  1998,  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma  4,  del
medesimo decreto e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti  alle  categorie
dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini
e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica,
con l'impiego, per i  lavoratori  cui  si  applica  integralmente  il
sistema contributivo o misto, del coefficiente di  trasformazione  di
cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
relativo all'eta' inferiore.». 
  8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 8,  valutato
in euro 1.700.000,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 23  dicembre  2009,
n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre
2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al  monitoraggio  degli
oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, al Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di spesa  di  cui  al  presente  comma,  fatta  salva
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,
provvede,  con  proprio  decreto,  alla   riduzione,   nella   misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di  parte
corrente  iscritte,  nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196  del  2009,
nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela  del  settore  dello
spettacolo» della  Missione  «Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e
attivita' culturali e paesaggistici» dello stato  di  previsione  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui  al  secondo  periodo  del  presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
           Disposizioni in materia di attivita' culturali 
 
  1. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  ridetermina,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere  dal  1°  gennaio
2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo  spettacolo  dal
vivo, nonche' le modalita' per la loro liquidazione e  anticipazione.
I criteri di assegnazione tengono conto dei  livelli  quantitativi  e
della importanza culturale della produzione svolta, della regolarita'
gestionale degli organismi, nonche' degli  indici  di  affluenza  del
pubblico e sono riferiti ad attivita'  gia'  svolte  e  rendicontate.
Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali  puo'
liquidare  anticipazioni  sui  contributi  ancora  da  erogare,  fino
all'ottanta per cento dell'ultimo  contributo  assegnato,  secondo  i
criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali  vigenti  in
tale ambito. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
        Disposizioni in materia di attivita' cinematografiche 
 
  1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28  e  29,
della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202,  e  successive  modificazioni,  i
commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Nella societa' di cui al comma 1, il Ministro  dell'economia  e
delle finanze assume la titolarita' delle relative  partecipazioni  e
il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di  seguito
denominato: "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i  profili
patrimoniali, finanziari e statutari. 
  3. La societa' di cui al comma 1 presenta al Ministro una  proposta
di  programma  coerente  con  gli  obiettivi  strategici  individuati
nell'atto  di  indirizzo  emanato  annualmente.  L'atto   d'indirizzo
riguarda attivita' e servizi di interesse  generale,  con  esclusione
della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per  il
perseguimento delle finalita' istituzionali.  Sono  ricompresi  nelle
attivita' e servizi di interesse generale l'eventuale  gestione,  per
conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita'  speciale
di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la distribuzione, in
coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di: a)
opere cinematografiche prime e seconde di  lungometraggio;  b)  opere
cinematografiche  di  cortometraggio;   c)   opere   cinematografiche
espressione  di  tecniche  sperimentali  o   che   utilizzano   nuove
tecnologie. 
  4. Il programma annuale delle  attivita'  di  cui  al  comma  3  e'
approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie
per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa
la copertura dei costi per il personale. Le attivita'  del  programma
annuale sono svolte entro  l'anno  di  riferimento,  salvo  eventuali
variazioni da comunicare al Ministro  entro  il  semestre  successivo
alla chiusura dell'anno di riferimento. In  quest'ultimo  caso,  tali
attivita' possono essere  realizzate  entro  la  fine  dell'esercizio
successivo.». 
  2. All'articolo 12, comma 7, del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo  di  cui  al
comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai  sensi  delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la societa' di cui all'articolo
5-bis del decreto-legge 23  aprile  1993,  n.  118,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  giugno  1993,  n.  202,  e  successive
modificazioni.». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
        Disposizioni in materia di registro pubblico speciale 
        per le opere cinematografiche e le opere audiovisive 
 
  1.  All'articolo  103  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a)  il
secondo comma e' sostituito dal seguente: «La Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) cura  la  tenuta  di  un  registro  pubblico
speciale per le opere cinematografiche e le  opere  audiovisive.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro per i  beni  e  attivita'  culturali,  di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi,  sentita  la  SIAE,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  comma,
sono determinate le caratteristiche del  registro,  le  modalita'  di
registrazione delle opere, le relative tariffe  e  la  documentazione
probatoria  necessaria  per  l'accertamento  della  titolarita'   dei
diritti.»; b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le
opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e  per  le  opere
audiovisive». 
  2. E' abrogato l'articolo 23 del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 28, e  successive  modificazioni,  nonche'  tutte  le  altre
disposizioni incompatibili con quelle di cui  al  presente  articolo.
Fino all'adozione  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo  103,  secondo  comma,  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente. 
  3. Dal presente articolo non derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
               Disposizioni sull'Istituto mutualistico 
                    artisti interpreti esecutori 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli  obiettivi  di  cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento  degli
attuali  livelli  occupazionali  dell'Istituto  mutualistico  artisti
interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi  dell'articolo
14  del  codice  civile,  e'  costituito  dagli  artisti   interpreti
esecutori, assistiti  dalle  organizzazioni  sindacali  di  categoria
maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale,  firmatarie  dei
contratti  collettivi  nazionali,  il  nuovo  Istituto   mutualistico
artisti  interpreti  esecutori  (nuovo  IMAIE),  associazione  avente
personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata,  per  quanto
non espressamente previsto dalla presente  disposizione,  dal  codice
civile e dalle disposizioni di attuazione  del  codice  medesimo.  Il
nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento   per   l'informazione   e
l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne  approvano  lo
statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale  e
di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando
che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci  forme  di
tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori.  Il  Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  nomina  il  presidente  del
collegio dei revisori,  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e il Ministero dell'economia e delle  finanze  nominano  un
componente ciascuno del collegio. 
  2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono  considerati  trasferiti  al
nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad  IMAIE
in liquidazione  ed,  in  particolare,  il  compito  di  incassare  e
ripartire, tra gli artisti interpreti  esecutori  aventi  diritto,  i
compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis,  80,
84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della  legge
5 febbraio 1992, n. 93. Il  nuovo  IMAIE  determina  l'ammontare  dei
compensi   spettanti   agli   artisti,   interpreti   ed   esecutori,
conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello  stesso,
tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633.  Al
nuovo IMAIE e' trasferito, dalla data di costituzione,  il  personale
di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di  liquidazione
sono trasferiti al  nuovo  IMAIE  l'eventuale  residuo  attivo  ed  i
crediti maturati. Limitatamente a tale  fine  si  applica  l'articolo
2112 del codice civile. 
  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito  del
nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni  consecutivi,  dell'elenco
degli aventi diritto, distintamente per  ciascun  trimestre,  con  la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce
il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23,  27,  28,  32,
35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800. 
  2. All'articolo 27, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, le parole: «sentito  il  Dipartimento  dello  spettacolo»  e  le
parole: «di concerto  con  le  Autorita'  di  Governo  competenti  in
materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse. 
  3. Sono abrogati: 
    a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio
1977, n. 426; 
    b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo  1980,  n.
54, mentre al comma  settimo  del  medesimo  articolo  2  le  parole:
«dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse; 
    c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17  febbraio  1982,
n. 43; 
    d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    e) l'articolo 14 del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 aprile 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
 
                                Bondi,  Ministro  per  i  beni  e  le
                                attivita' culturali 
 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 


 

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