Agenzia Entrate: tassazione fringe benefit erogati nei confronti di propri pensionati

 

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 137/E/09 del 29 maggio 2009, ha affermato che il fringe benefit applicato ai soggetti pensionati ex dipendenti dell'azienda, essendo correlato al rapporto di lavoro intercorso con l'azienda stessa, dovrà essere soggetto a tassazione alla medesima stregua del fringe benefit erogato al dipendente in servizio, a nulla rilevando la circostanza che il soggetto beneficiario sia attualmente in pensione.
Pertanto, l’Ente Previdenziale, in qualità di soggetto erogatore degli emolumenti pensionistici, previa comunicazione da parte dell’ex datore di lavoro degli importi dei benefici in natura fruiti dai pensionati - ex dipendenti - dovrà operare la ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/73.

 


 La risoluzione n. 137/E/2009  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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