DPL Modena: precisazioni circa l'assunzione di cittadini Rumeni e Bulgari

 

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti a seguito dell’adesione all’Unione Europea della Romania e della Bulgaria, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:

 

L’assunzione dei cittadini neo-comunitari, bulgari e rumeni, già in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno è ammessa, senza necessità di stipulare il contratto di soggiorno, con le medesime procedure previste per i lavoratori italiani (Comunicazione antecedente al Centro per l’impiego, lettera di assunzione, iscrizione a libro matricola, ecc…).

I cittadini neo-comunitari bulgari e rumeni, sprovvisti della carta di soggiorno, possono richiederla entro 90 giorni, direttamente alle competenti Questure o tramite gli uffici postali, per uno dei seguenti motivi :
- ricongiungimento familiare;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato nei settori :
dell’agricoltura, turistico-alberghiero e lavoro stagionale in genere;
dell’edilizia e della meccanica;
del lavoro domestico e dell’assistenza alla persona;
dirigenziale ed altamente qualificato

Negli altri settori, invece, l’assunzione dei cittadini neo-comunitari bulgari e rumeni, sprovvisti della carta di soggiorno, richiede il preventivo nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione, con procedure semplificate e recapitato all’indirizzo del datore di lavoro richiedente, da presentare unitamente alla richiesta della carta di soggiorno direttamente alla Questura o agli uffici postali. (la richiesta va inoltrata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando l'apposita modulistica disponibile anche su questo sito internet).

Al momento, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, si ritengono liberamente ammesse nell’ambito del settore agricolo e turistico anche le assunzioni a tempo indeterminato; nell’ambito del lavoro autonomo anche le collaborazioni coordinate e continuative ed a progetto; nell’ambito dell’assistenza alla persona anche le prestazioni offerte dalle strutture sanitarie e socio-assistenziali e nell’ambito del lavoro altamente qualificato tutti i casi particolari di ingresso previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 286/1998.

Al contrario, salva un’esplicita interpretazione “estensiva” da parte del Ministero, dall’ambito del settore turistico-alberghiero, a rigore, devono ritenersi esclusi i pubblici esercizi.

(Circolari congiunte Min. Interno e Solidarietà sociale n. 2 del 28/12/2006 e n. 3 del 03/01/2007) .

 

 

 

 

 

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