Governo: emanato il c.d. "decreto milleproroghe"

 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, il Decreto Legge n. 194/2009 con il quale l’Esecutivo detta una serie di disposizioni finalizzate alla riapertura dei termini nelle più svariate materie.

 

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009 , n. 194
 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al  fine  di
consentire una piu' concreta  e  puntuale  attuazione  dei  correlati
adempimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i  rapporti  con  il  Parlamento,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Proroga    di    termini    tributari,     nonche'     in     materia
                        economico-finanziaria 
 
  1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali  detenute  all'estero  a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate  o  regolarizzate,  ai  sensi  dell'articolo  13-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  fino
al 30 aprile 2010. 
  2. Per  le  operazioni  di  rimpatrio  ovvero  di  regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre  2009  l'imposta  di  cui
all'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, si applica, secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis: 
    a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28  febbraio
2010; 
    b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010  al
30 aprile 2010. 
  3. All'articolo  12  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Per l'accertamento basato sulla  presunzione  di  cui  al
comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati. 
    2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di  natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.». 
  4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.  195,  per
gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi  di  settore
devono  essere  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   e'   fissato
rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011. 
  5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2009» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2010». 
  6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14,  le  parole:  «gennaio  2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno  2010,  con
modalita'  stabilite  di  concerto  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale». 
  7. Il termine  di  novanta  giorni  previsto  nei  casi  di  omessa
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  nei   casi   di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato  al  30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati  che  intendono
sanare  l'omessa  o   incompleta   presentazione   del   modulo   RW,
relativamente alle disponibilita'  finanziarie  derivanti  da  lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme  restando
le  misure  ridotte  delle  sanzioni  previste  per  gli  adempimenti
effettuati entro novanta giorni. 
  8. Le disposizioni del comma 1  dell'articolo  21  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria  in  favore
degli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010. 
  9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo  27  del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,  per  i
componenti delle commissioni censuarie gia'  nominati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico. 
  10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  disposta,  nei
confronti di soggetti comunque residenti o  aventi  sede  nei  comuni
individuati  ai  sensi  del  comma  2  del  citato  articolo  1   del
decreto-legge n. 39 del 2009,  la  proroga  della  sospensione  degli
adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a  100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso  anno,  con  quota  parte
delle entrate derivanti dall'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale  fine,  dalla
contabilita' speciale  prevista  dal  comma  8  del  citato  articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n.  248,  le  parole:  «30  settembre  2007»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011». 
  13.  All'articolo   36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1°  ottobre  2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011». 
  14. Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei provvedimenti  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
medesimo  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,». 
  15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e  nel  conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi  da  ripartire»  e  del
programma «Fondi da assegnare», unita' previsionali di  base  25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
finanziario 2009, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo. 
  16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le  parole:  «Per  l'anno  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le  parole:  «liquido  ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche». 
  17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:  «Per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata  entro  il  30  aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo  d'imposta,  anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo
siano posseduti nel predetto termine.». 
  18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di  beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche'  alle  rispettive  norme  di  attuazione,  nelle   more   del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle  concessioni  di  beni  demaniali   marittimi   con   finalita'
turistico-ricreative,  da  realizzarsi,  quanto  ai  criteri  e  alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel  rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche'  in  funzione
del superamento del diritto di insistenza  di  cui  all'articolo  37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che  e'
soppresso dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31  dicembre  2012
e' prorogato fino a tale data. 
  19. All'articolo 3, comma 112, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per  l'anno  2008»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Per  l'anno  2010»  e  le  parole:  «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 
  20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio  nel  conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
le  parole:  «Con  specifico  decreto  legislativo,  adottato»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «Con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
adottati». 
  22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul  Fondo  per
la  tutela  dell'ambiente  e  la  promozione   dello   sviluppo   del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'anno 2010. 
  23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza  pubblica  recati  dal  comma  22,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di  euro  per  l'anno
2010 e 14  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  del  fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e
                        di pubblicita' legale 
 
  1. Al fine di contribuire alle  iniziative  volte  al  mantenimento
della  pace  ed  alla  realizzazione  di  azioni   di   comunicazione
nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan,  e'
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.A.
e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il  limite
massimo di euro 660.000. 
  2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in  campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica  di  San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato  ad  assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio  della  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri,  la  prosecuzione  della  fornitura  dei
servizi    previsti    dalla    apposita    convenzione    con     la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
  3. E' autorizzata la spesa di 9,9  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2010 e 2011  per  la  proroga  della  convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge  4  luglio  1998,  n.  224.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  Stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo  Umbro-toscano  cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1, del  decreto-legge  22  ottobre  2001,  n.  381,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,  n.  441,  e  successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali in data 20  novembre  2009,  di  garantire  la  continuita'
amministrativa del  servizio  pubblico,  nonche'  la  gestione  e  la
definizione  dei  rapporti  giuridici  pendenti  sino   all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito  o  individuato
con provvedimento delle  regioni  interessate,  assicurando  adeguata
rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni  dello  Stato.  Al
termine della procedura liquidatoria,  il  Commissario  e'  tenuto  a
presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla  relazione
sull'attivita' svolta. 
  5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,  le
parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1°  luglio
2010». 
  6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
del  decreto-legge  3  novembre  2008,  n.   171,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato  al
31 dicembre 2010. 
  7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.  244,  e  successive
modificazioni. 
  8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole: «fino al 31  dicembre  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2010». 
  2. All'articolo 4, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  27
gennaio 2009, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite  le
seguenti: «e 2010». 
  3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011». 
  4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010». 
  5. E' prorogato sino al completamento degli interventi  e  comunque
sino al 31 dicembre 2011 il termine,  fissato  al  31  dicembre  2009
dall'articolo 6-bis del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,
per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili  dalle
leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e  148,  per  l'istituzione  degli
uffici  periferici  dello  Stato  ed  assegnate   alle   contabilita'
speciali, intestate ai commissari delle province  di  Monza  e  della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti
incaricati di  completare  gli  interventi  relativi  all'istituzione
degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province. 
  6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre  2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 
  7. Al comma 4-bis dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «si applicano alle  promozioni  da  conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire  con  decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012». 
  8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,  della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi  delle  spese  per  le  consultazioni  elettorali   svoltesi
nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le  quote
di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta
presentata in applicazione del presente  comma  sono  corrisposte  in
un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del predetto termine e l'erogazione delle successive quote  ha  luogo
alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
             Proroga di termini in materia di personale 
                   delle Forze armate e di polizia 
 
  1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196,  e  successive  modificazioni,  le   parole:   «quindici»   sono
sostituite dalle seguenti «venti». 
  2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  le
parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012». 
  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  19,  comma  1,  le  parole:  «dal  2010»   sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2012»; 
    b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino  all'anno  2009»  e
«dal 2010» sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  «fino
all'anno 2011» e «dal 2012»; 
    c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «al 2011». 
  4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo  6-bis  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31  gennaio  2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi  previste  sono  effettuate,
nell'anno 2010, nel  limite  del  contingente  di  personale  di  cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3, comma 93, della stessa legge n.  244  del  2007,  con  progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. 
  5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  298,  e'  differita  al  31
dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate  al  31
ottobre  2009.  Conseguentemente,  nel  citato  periodo   i   tenenti
colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei  carabinieri  da  valutare
per  l'avanzamento  al  grado  superiore  sono  inclusi  in  un'unica
aliquota di valutazione. Fermi restando i  volumi  organici  previsti
per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero  massimo  di
promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero  delle
promozioni e la previsione relativa agli  obblighi  di  comando  sono
annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31,  comma
14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo  comunque  un
numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali  aventi
almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche',  per  gli  anni
2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli  ufficiali
gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei  e
non iscritti in quadro. 
  6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono  derivare  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  7. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010». 
  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge  3  agosto  2007,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1°  gennaio  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011». 
  3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010». 
  4.  All'articolo  29,  comma  1-quinquiesdecies,  lettera  a),  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  le  parole:  «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». 
  5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27  febbraio  2009,
n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro  il  termine  di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro  il  31
dicembre 2010». 
  6. All'articolo 21-bis, comma  1,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) le parole: «31 dicembre 2009» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2010»; 
  b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «L'aggiornamento
della  misura  dei  diritti  decade  qualora  i   concessionari   non
presentino completa istanza di stipula  del  contratto  di  programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.». 
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le  parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti:  «con  esclusione
della regolazione tariffaria  dei  servizi  aeroportuali  offerti  in
regime di esclusiva, nonche' dei  servizi  di  trasporto  ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge  3  agosto
2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio  2010»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011». 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo  1,  comma  8,  secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2010. 
  3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre   2009»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». 
  4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1°  gennaio
2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». 
  5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1,  primo  periodo,
del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,  n.  31,  e  successive
modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
  6. La disposizione di cui all'articolo 64  della  legge  23  luglio
2009, n. 99, conseguentemente  a  quanto  disposto  al  comma  5,  e'
prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
  7.  Il  termine  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010. 
  8. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  7  e'
autorizzato  il  finanziamento  di  8  milioni  di  euro   a   favore
dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010. 
  9. Agli oneri di cui al comma  8  si  provvede  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge  5
agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  come  determinata
dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo   4-bis,   comma   18,   del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle  procedure  occorrenti  a  rendere   effettivamente   operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: «31 dicembre 2009» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2010». 
  3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, le parole: «31  dicembre  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2010». 
  4.  Il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e
musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21  dicembre  1999,
n. 508, e'  prorogato  nella  composizione  esistente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010. 
  5. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi
di assistenza culturale e di ospitalita' per  il  pubblico  istituiti
presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi  dell'articolo
117 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni,  e  di  consentire  il  completamento  della  relativa
attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i  beni
e le attivita' culturali, i rapporti comunque  in  atto  relativi  ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla  loro  naturale  scadenza
ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle  gare  da  bandirsi
entro il 30 giugno 2010. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito al 28 febbraio
2010. 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010». 
  3. All'articolo 5, comma 2-quater, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010». 
  4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo  2006,
n. 161, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro». 

        
      
                               Art. 9 
 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
 
  1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3,  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  puo'  essere  prorogata,  per  motivi  di   pubblico
interesse, non oltre il 31  dicembre  2010,  con  una  riduzione  del
cinque per cento delle relative commissioni. 
  2. All'articolo 20, comma 4,  del  decreto  legislativo  25  luglio
2005, n. 151, le parole: «31 dicembre  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2010». 
  3. All'articolo  354,  comma  4,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque  non  oltre  ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma  2  dell'articolo  355»  sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo  il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355». 
  4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui  territorio  ricadono
le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera  n.  14/2009
dell'8  maggio  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 159 dell'11  luglio  2009,  sulla  base  delle
istanze presentate dai  soggetti  di  cui  ai  commi  341  e  341-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  di  provvedere
all'erogazione del contributo di  cui  al  predetto  comma  341,  nel
rispetto  della  decisione  della  Commissione  europea   C(2009)8126
definitivo  del  28  ottobre  2009,  e  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie individuate con la predetta  delibera  CIPE  n.  14/2009,
nonche'  sulla  base  delle   informazioni   trasmesse   dagli   enti
previdenziali, secondo modalita' stabilite con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla
misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la
presentazione  di  tali  istanze   decorre   dal   1°   marzo   2010;
conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 341: 
      1) nell'alinea, le parole: «delle  seguenti  agevolazioni,  nei
limiti delle risorse del Fondo  di  cui  al  comma  340  a  tal  fine
vincolate» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  un  contributo  nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»; 
      2) le lettere a) e b) sono soppresse; 
      3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall'imposta  comunale
sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale
sugli immobili dovuta»; 
      4) alla lettera d)  le  parole:  «esonero  dal  versamento  dei
contributi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'ammontare   dei
contributi previdenziali  dovuti»;  al  secondo  periodo  le  parole:
«l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio
del terzo  periodo  le  parole:  «L'esonero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il contributo»; 
    b)  al  comma  341-ter  le  parole:  «regime  agevolativo»   sono
sostituite dalla seguente: «contributo»; 
    c) il comma 341-quater e' abrogato. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Istituti di cultura all'estero 
 
  1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero  di
cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990,  n.  441,
gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1°  gennaio
2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due
anni, anche in deroga ai limiti di eta'  previsti  dall'articolo  168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                      Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 


 

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