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Min.Lavoro: individuazione dei parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, il Decreto 4 dicembre 2012 con l'individuazione dei parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGS, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Individuazione dei parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGS, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Decreto n. 70750). (13A00764)(GU n.28 del 2-2-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni,
ed, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218, regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della
stipula di contratti di solidarieta';
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modifiche, ed in particolare, il Capo I del Titolo II;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche,
recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita»;
Visto l'art. 46-bis, comma 1, lettera h), del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del
Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, il quale, nel sostituire il comma 70 dell'art. 2 della citata
legge n. 92 del 2012, ha riformulato il comma 1 dell'art. 3 della
surrichiamata legge n. 223 del 1991;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come
sopra riformulato, laddove dispone che «Il trattamento straordinario
di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese
soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di
emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando
sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e
di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da
valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso
di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei
beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione
salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel
caso di dichiarazione di fallimento.»;
Considerato che, in funzione del superamento delle attuali
difficolta' occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad
agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la
conservazione del patrimonio delle competenze e delle
professionalita' acquisite, nonche' ad incrementare, con specifici
percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilita' dei
soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive,
l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;
Considerato, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale
e' finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali sia presso
l'impresa istante, che presso imprese terze interessate
all'acquisizione, anche parziale, dell'azienda;
Ritenuto, pertanto, di definire, alla luce di quanto precede,
parametri oggettivi di valutazione delle istanze di trattamento
straordinario di integrazione salariale, presentate dal curatore, dal
liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di
fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 3 della
legge n. 23 luglio 1991 n. 223, come riformulato dall'art. 46-bis,
comma 1, lettera h), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
presente decreto individua i parametri oggettivi per la valutazione
delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario
liquidatore e dal commissario straordinario.
Art. 2
1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata legge n. 223
del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di
sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene
alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa
dell'attivita', si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da
indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale:
a) misure volte all'attivazione di azioni miranti alla
prosecuzione dell'attivita' aziendale o alla ripresa dell'attivita'
medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della
procedura concorsuale;
b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche
conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda,
ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;
c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati
all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o
alla ripresa dell'attivita', anche mediante la cessione, totale o
parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.
Art. 3
1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modifiche, nei casi di dichiarazione di
fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza della
salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene
conto, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui all'art. 2, da
indicare anche in via alternativa, dei seguenti ulteriori parametri
oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;
b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro
terzi;
c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di
riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche
attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici,
dai Fondi di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo
II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modifiche.
Art. 4
1. Il presente decreto diviene efficace dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle
istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale
presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 96
fonte: Gazzetta Ufficiale
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