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Min.Lavoro: pubblicato il DM relativo agli incentivi della legge n. 191/2009

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, il Decreto Interministeriale (Lavoro - Economia) del 2 settembre 2013, con i quali vengono riconosciuti gli incentivi per il 2012  in favore dei datori di lavoro che hanno assunto dipendenti in possesso di alcune caratteristiche individuate dalla legge n. 191/2009 e prorogati, perché non strutturali, di anno in anno fino al 31 dicembre 2012. Tali agevolazioni ora non sono più previste.

Si attendono, ora, le istruzioni INPS per i recuperi degli incentivi per le assunzioni effettuate.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2013 
Proroga, per l'anno 2012, dei  benefici  per  le  assunzioni  di  cui
all'articolo 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191. (Decreto n. 75866).
  
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14  aprile  1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali; 
  Visto l'art. 9 della legge 6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni, che disciplina l'indennita' speciale di disoccupazione
edile; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art.  1,
l'art. 8, commi 2 e 4-bis, e l'art. 25, comma 9; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151, della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  che  prevedono  interventi   a   carattere
sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori  disoccupati,
che versano in condizioni particolari; 
  Visto l'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della legge  13  dicembre
2010, n. 220, che proroga, per l'anno 2011, i suddetti incentivi; 
  Visto l'art. 33, comma 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183  che
proroga, per l'anno 2012, i suddetti incentivi; 
  Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 53343  e
n. 53344 del 26 luglio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  30
luglio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  31
ottobre 2011; 
  Vista la  nota  Inps  n.  2870  del  9  giugno  2011,  relativa  al
monitoraggio sull'attuazione,  nell'anno  2010,  degli  interventi  a
carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135  e
151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Viste le note Inps n. 156965 del 30 agosto 2012, n. 0171671 del  24
dicembre 2012 e n. 2085 del 14 febbraio 2013 relativa al monitoraggio
sull'attuazione  nell'anno  2011,  degli   interventi   a   carattere
sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e 151, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2012,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'art. 2, comma 131, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, nel limite della spesa  sostenuta  dall'Inps  nell'anno
2011 per il medesimo intervento, pari ad € 6.132.079,00. 
                               Art. 2 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2012,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'art. 2, comma 132, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, nel limite della spesa  sostenuta  dall'Inps  nell'anno
2010 per il medesimo intervento, pari ad € 20.000. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, del 30 luglio 2010. 
                               Art. 3 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2012,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva  a
favore dei datori  di  lavoro  che  assumono  lavoratori  beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26  luglio  2010,  i  cui
termini sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno  2012,  nel  limite  della
spesa prevista dall'Inps nell'anno 2011 per il  medesimo  intervento,
pari ad € 769.453,38. 
                               Art. 4 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2012,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'art. 2, comma  134,  secondo  periodo,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel  prolungamento  della
riduzione contributiva a favore dei datori  di  lavoro  che  assumono
lavoratori  in  mobilita'  o  che  beneficiano   dell'indennita'   di
disoccupazione  non  agricola  con  requisiti  normali,  che  abbiano
maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le  modalita'  definite  nel  titolo  II  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio  2010,
i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno  2012,  nel  limite  della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo  intervento,
pari ad € 37.506,17. 
                               Art. 5 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2012,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'art. 2, comma 151, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei  datori  di
lavoro che assumono a  tempo  pieno  ed  indeterminato  i  lavoratori
destinatari  dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola   con
requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile,
di un incentivo pari all'indennita' riconosciuta al lavoratore e  non
ancora erogata. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, n. 53344 del  26  luglio  2010,  i  cui  termini  sono
prorogati al 31 dicembre 2012. 
  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno  2012,  nel  limite  della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo  intervento,
pari ad € 794.629 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei Conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 settembre 2013 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Giovannini        
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 384 


 

fonte: Gazzetta Ufficiale


Dottrina Per il Lavoro - www.dplmodena.it