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Licenziamenti collettivi: modificata la legge n. 223/91

Con decreto legislativo n. 110 dell'8 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004, è stata modificata ed integrata la legge n. 223/1991 che disciplina, tra l'altro, la normativa in materia di licenziamenti collettivi. Le nuove disposizioni traggono origine da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea (causa C-32/02) nei confronti dell'Italia in quanto la normativa nazionale non aveva rispettato la Direttiva Comunitaria n. 98/59 non includendo tra i destinatari tutti i datori di lavoro. Con le modifiche introdotte, la legge 223/91 si applica anche a sindacati, fondazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, partiti che debbono procedere a licenziamenti collettivi. In sostanza, tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che intendono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con almeno 5 ,lavoratori nell'arco di 120 giorni, sono obbligati ad avviare la procedura in sede sindacale (e, in via sussidiaria, in sede amministrativa): propedeutica alla stessa è la comunicazione scritta circa le ragioni che hanno determinato l'esubero.

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