INPS: D.L. n. 35/2005 e disoccupazione ordinaria

 

L'INPS, con messaggio n. 17095/2005, ha affermato che le domande di disoccupazione con i requisiti normali per i lavoratori sospesi presentate prima del 17 marzo 2005 vanno decise secondo le vecchie disposizioni. Quelle successive, che ricomprendono anche nei limiti delle 65 giornate l’anno e per il 50% della retribuzione anche i lavoratori sospesi per situazioni aziendali dovute ad effetti transitori, restano in evidenza, in attesa del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato a definire le situazioni aziendali.

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