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Regione Lombardia: contratti di solidarietà nell'Artigianato

 

E' stato sottoscritto l'accordo che regolamenta i contratti di solidarietà “difensiva” nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 2013 nella Regione Lombardia, con l’intervento dell’Ente bilaterale del settore artigiano (ELBA): il tutto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 236/1993, in un’ottica finalizzata al superamento della crisi strutturale.

Questi i contenuti principali:

a)      Campo di applicazione: l’accordo si applica alle aziende artigiane che non possono usufruire più della cassa in deroga, che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS (art. 1 della legge n. 223/1991) e che sono in regola nei versamenti verso l’Ente bilaterale artigiano lombardo (ELBA);

b)      Decorrenza: il periodo parte dal 1° settembre 2013 e non può scadere oltre il successivo 31 dicembre;

c)      Misura delle provvidenze: l’Ente bilaterale, previo accordo sindacale, eroga, per le ore non lavorate, il 25% della retribuzione (paga base, contingenza, EDR e somme mensili previste dal CCRL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL. Per i lavoratori a tempo parziale il limite di accesso ai contratti di solidarietà verrà riproporzionato. Le disponibilità finanziarie complessive ammontano a 2 milioni di euro;

d) Procedura di accesso: occorre, innanzitutto, essere in regola con i versamenti all’Ente bilaterale sia al momento della richiesta che per tutta la durata del contratto di solidarietà. Il datore di lavoro è tenuto a presentare l’originale dell’accordo sindacale sottoscritto (conforme al modello allegato all’accordo) entro i successivi 15 giorni dalla sottoscrizione.  L’istanza di accesso al contributo va presentata entro 30 giorni (termine perentorio) dalla sottoscrizione dell’accordo, in via telematica o direttamente all’ELBA che delibera circa l’ammissibilità delle istanze. Il Consiglio di Amministrazione di Ente bilaterale approva le domande ammesse nei limiti dello stanziamento complessivo, con successiva comunicazione alle imprese interessate dell’ammissione al contributo. Le imprese sono tenute ogni 13 settimane e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla fine del periodo interessato dalla solidarietà, a comunicare, in via telematica o direttamente, le variazioni, allegando un elenco dei beneficiari;

e)      Disposizioni varie: nel periodo di riduzione oraria, le retribuzioni dirette ed indirette o differire, maturano in modo proporzionale all’orario svolto.

 

 


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