INPS: nuove disposizioni in materia di maternità per le lavoratrici a progetto

 

L'INPS, con circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, ha esteso alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste, iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

A decorrere dal 7 novembre 2007 (data di entrata in vigore del D.M. 12/07/2007), ai committenti e agli associanti in partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate e le associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata di cui alla L. 335/1995, durante i periodi di cui all’art. 16 (congedo di maternità) e di cui all’art. 17 (interdizione anticipata e prorogata) del D.Lgs.151/2001- T.U. della maternità/paternità. Le libere professioniste iscritte alla citata Gestione separata possono accedere all’indennità di maternità subordinatamente all’effettiva astensione dall’attività lavorativa durante i periodi di cui alle sopracitate disposizioni. La tutela è riconosciuta anche in caso di adozione e affidamento nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti ad una delle categorie considerate, iscritti alla gestione medesima.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata hanno diritto al congedo parentale per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto è riconosciuto anche in caso di adozione e affidamento.

 

 

 

 La circolare n. 137/07

 

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