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Lavoro: approvato il decreto sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive

E’ stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri, in data 2 aprile 2004, il Decreto Legislativo attuativo dell’art. 8 della legge n. 30/2003 con il quale sono state razionalizzate le “funzioni ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale”. Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diverrà operante dopo i quindici giorni di “vacatio” successivi alla sua emanazione.

L’attività di vigilanza delle articolazioni periferiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cambia radicalmente. Queste sono le novità principali:

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 1) assume e coordina, fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome, le iniziative di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che vanno garantiti ovunque, con particolare riferimento alla vigilanza mirata alla prevenzione e promozione dell’osservanza delle disposizioni di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l’applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale;

2. E’ istituita una nuova Direzione Generale (art. 2) con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive;

3. Viene istituita una Commissione centrale di vigilanza (art. 3), presieduta dal Ministro, per individuare gli indirizzi strategici e le priorità degli interventi. Di tale organo fanno parte oltre al Ministro (o sottosegretario delegato) in qualità di presidente, il Direttore Generale per le attività ispettive, i Direttori Generali di INPS ed INAIL, il Comandante della Guardia di Finanza, il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, il Coordinatore Nazionale delle ASL, il Presidente della Commissione nazionale per l’emersione del lavoro non regolare, quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e quattro delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare anche altri rappresentanti di Enti ed Istituzioni interessate, tra cui il Comandante del nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro. Alle sedute della Commissione centrale, su questioni di carattere generale riguardanti la tematica del lavoro illegale, possono essere invitati sia il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri che il Capo della Polizia. Non sono previsti gettoni di presenza, né rimborsi spese, né indennità di missione;

4. Le Direzioni Regionali del Lavoro (art. 4), sentiti i Direttori Regionali di INPS, INAIL e degli altri Enti previdenziali coordinano l’attività di vigilanza individuando specifiche linee operative, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per le attività ispettive;

5. Viene istituita a livello regionale (art. 4, comma 3), con Decreto del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro, la Commissione Regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza che è composta dal Direttore della Direzione Regionale del Lavoro, con funzioni di presidente, dai Direttori Regionali di INPS ed INAIL, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, dal Coordinatore Regionale delle ASL, da quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e da quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Alle sedute (art. 4, comma 4) possono essere invitati anche altri rappresentati di Enti ed Istituzioni interessate, tra cui il Comandante Regionale dell’Arma dei Carabinieri ed il Direttore del Servizio di Polizia interregionale. Tra i compiti della commissione c’è anche quello di convocare, almeno sei volte l’anno, i presidenti dei CLES provinciali per fornire all’Amministrazione Centrale ogni elemento utile per l’elaborazione delle direttive in materia di vigilanza. Non sono previsti gettoni di presenza, né rimborsi spese, né indennità di missione;

6. La Direzione Provinciale del Lavoro (art. 5), sentiti i Direttori provinciali di INPS ed INAIL, coordina l’esercizio delle funzioni ispettive e fornisce direttive per la razionalizzazione dell’attività di vigilanza, anche per evitare duplicazioni di interventi ed uniformare le modalità di esecuzione;

7. In tutte le ipotesi in cui si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l’attività di tutti gli organi impegnati (art. 5, comma 2), il CLES (la cui composizione si rileva dal D.L. n. 210/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 266/2002), integrati dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, da un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate operante a livello locale, dal presidente della Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare di cui all’art. 78, comma 4, della legge n. 448/1998, forniscono indicazioni utili per l’orientamento dell’attività di vigilanza, in conformità degli indirizzi espressi dalla Commissione Centrale. Alle sedute del CLES possono partecipare per l’esame di questioni di carattere generale concernenti il lavoro illegale sia il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri che il Questore. IL CLES è tenuto a redigere (art. 5, comma 3) relazioni trimestrali sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati dell’azione ispettiva e, al termine dell’anno, una relazione di sintesi. Non sono previsti gettoni di presenza, né rimborsi spese, né indennità di missione;

8. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro (art. 6) che opera, nei limiti del servizio e nel rispetto della normativa vigente, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. A tale personale non compete la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (art. 6, comma 2);

9. I compiti del personale ispettivo sono ricapitolati all’art. 7 e concernono, innanzitutto, la vigilanza sulla normativa in materia di lavoro e sulla corretta applicazione dei contratti collettivi, l’attività di chiarimento sulle disposizioni vigenti, la vigilanza sul funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali compiute da associazioni professionali e da altri Enti pubblici e privati, con esclusione delle funzioni esercitate direttamente, per i propri dipendenti da Stato, Regioni e Province, l’effettuazione di inchieste ed indagini richieste dal Ministero e le eventuali altre funzioni demandate o delegate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

10. Le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro sono tenute (art. 8) ad organizzare attività di promozione e prevenzione presso datori di lavoro, nonché a proporre ad Enti od associazioni, nel rispetto di uno schema convenzionale ministeriale, informazioni ed aggiornamenti in materia di lavoro;

11. La Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base delle direttive ministeriali, fornisce (art. 8, comma 4) i criteri destinati ad uniformare l’azione degli soggetti abilitati alla certificazione (Enti bilaterali, Province, Università) prevista dagli articoli 75 e ss. del D. L.vo n. 276/2003;

12. Viene introdotto nell’ordinamento lavoristico il diritto di interpello (art. 9) che è riservato alle associazioni di categoria ed agli ordini professionali. Costoro, direttamente o su segnalazione dei propri iscritti possono inviare per via telematica, alla Direzione Generale per le attività ispettive, per il tramite delle Direzioni Provinciali del Lavoro, “quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. I quesiti in materia previdenziale possono essere presentati attraverso gli Enti che provvedono a girarli, direttamente, alla Direzione Generale per le attività ispettive;

13. Viene istituita una banca dati telematica (art. 10) finalizzata a raccogliere le informazioni sui datori di lavoro ispezionati, le informazioni sulle dinamiche del mercato del lavoro e sulle materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente. La banca dati si configura come una sezione della Borsa continua nazionale del lavoro, prevista dall’art. 15 del D. L.vo n. 276/2003 e vi hanno accesso esclusivamente le Amministrazioni che effettuano la vigilanza;

14. Viene previsto un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti (art. 10, comma 4). Ciò avverrà entro sei mesi, attraverso un decreto ministeriale che prevede una serie di passaggi procedimentali;

15. I verbali di accertamento del personale ispettivo (art. 10, comma 5) sono fonti di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate;

16. Viene prevista la c.d. “conciliazione monocratica” (art. 11) che può avvenire allorquando, attraverso una richiesta di intervento, si ravvisi che oltre alla denuncia relativa alla parte contributiva, il lavoratore avanzi rivendicazioni di natura economica afferenti il rapporto di lavoro. In questo caso il Direttore della Direzione provinciale del Lavoro può, promuovere il tentativo di conciliazione affidando la trattazione della pratica ad un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva. Le parti (art. 11, comma 2) possono farsi assistere sia da professionisti che da rappresentanti sindacali. In caso di accordo la transazione diviene inoppugnabile (art. 11, comma 3). I versamenti contributivi ed assicurativi, da determinare e riferiti alle somme concordate in sede conciliativa ed il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. La Direzione Provinciale trasmette il verbale di accordo agli Istituti previdenziali ai fini della verifica dell’avvenuto versamento (art. 11, comma 4). Qualora si verifichi un mancato accordo o la controversia non possa essere trattata per assenza di una delle parti, la Direzione del Lavoro dà seguito all’accertamento ispettivo. Analoga procedura è prevista qualora nel corso di un accesso, il personale ispettivo ritenga che sussistano gli elementi per una conciliazione. In tal caso, acquisito il consenso delle parti, informa la Direzione Provinciale per l’attivazione della procedura conciliativa (art. 11, comma 6). La convocazione sospende i termini previsti dall’art. 14 della legge n. 689/1981 sino alla conclusione del procedimenti conciliativo;

17. Viene istituita la c.d. “diffida accertativi per crediti retributivi” (art. 12) la quale si verifica allorquando nel corso di un accesso emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali a favore del lavoratore. La diffida è operata direttamente dal personale ispettivo. Nei trenta giorni successivi (art. 12, comma 2) il datore di lavoro può promuovere il tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro. L’eventuale verbale di accordo raggiunto tra le parti è inoppugnabile e, conseguentemente, la diffida perde efficacia. Qualora ciò non avvenga e dopo che sia trascorso il termine dei trenta giorni il provvedimento di diffida, fatto proprio dal Direttore provinciale del Lavoro, acquisisce valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo (art. 12, comma 3). Avverso il provvedimento di diffida è ammesso ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro previsto dall’art. 17, integrato da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori espressi dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il ricorso è deciso, con provvedimento motivato, entro novanta giorni, trascorsi i quali si intende respinto. Il ricorso sospende l’esecutività della diffida (art. 12, comma 4);

18. Viene disciplinato l’istituto della diffida (art. 13): il personale ispettivo che rilevi inadempimenti alle norme in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative, provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, fissando il termine per l’adempimento. Nel caso in cui il datore di lavoro ottemperi, l’importo delle sanzioni è pari al minimo o, se in misura fissa, è ridotto ad un quarto (art. 13, comma 2). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio. La diffida interrompe i termini previsti dall’art. 14 della legge n. 689/1981. Il potere di diffida è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell’assistenza sociale, al personale di vigilanza degli Enti previdenziali (art. 13, comma 4);

19. Viene stabilito (art. 14) che le disposizioni impartite dal personale ispettivo nell’ambito delle materie di intervento e per le quali sia attribuito un apprezzamento discrezionale, sono esecutive. Avverso le stesse è previsto ricorso (art. 14, comma 1), entro quindici giorni, al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, che decide nei quindi giorni successivi, decorsi i quali si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione;

20. Viene compiutamente disciplinato l’istituto della prescrizione obbligatoria (art. 15). Se nel corso dell’attività di vigilanza il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda (es. contratto di somministrazione ex art. 18 del D. L.vo n. 276/2003), è tenuto ad impartire una prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. L.vo n. 758/1994. Anche in questo caso, ottemperata la prescrizione, così come stabilito dall’ispettore, è possibile estinguere la contravvenzione pagando in sede amministrativa;

21. Viene istituito (art. 16) il ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa ex art. 18 della legge n. 689/1981, fermo restando il ricorso in opposizione ex art. 22. Esso è possibile, in via alternativa, entro i trenta giorni successivi alla notifica, salvo che lo stesso non riguardi la sussistenza o la qualificazione del rapporto per il quale si procede in maniera diversa come si dirà successivamente. Il Direttore Regionale decide entro sessanta giorni (art. 16, comma 2), trascorsi i quali il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza – ingiunzione, tranne che ciò non venga disposto dal Direttore Regionale, su richiesta del ricorrente. Il termine per l’opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza – ingiunzione, ovvero dalla scadenza dei sessanta giorni ipotizzati per la decisione (art. 16, comma 3);

22. Viene istituito il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro (art. 17). Esso è presieduto dal Direttore Regionale del Lavoro ed ha come componenti i Direttori Regionali di INPS ed INAIL. Non è previsto alcun gettone, né rimborso spese, né indennità di missione. Tutti i ricorsi contro gli atti di accertamento, le ordinanze – ingiunzioni delle Direzioni provinciali del Lavoro, i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali che riguardino la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, devono essere inoltrati (art. 17, comma 2) alla Direzione Regionale del Lavoro e debbono essere decisi, entro il termine di novanta giorni, dal Comitato Regionale con provvedimento motivato. Trascorso tale termine, senza alcuna decisione, il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza – ingiunzione, ad eccezione del caso in cui ne venga disposta la sospensione dalla Direzione Regionale del Lavoro, su richiesta del ricorrente. Il ricorso (art. 17, comma 3) sospende i termini previsti sia dagli articoli 14, 18 e 22 della legge n. 689/1981 che i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali contro i verbali di accertamento degli Enti previdenziali;

23. Viene garantito al personale (art. 18) un percorso di formazione permanente, anche attraverso il mezzo telematico, su materie istituzionali come il diritto del lavoro e della previdenza sociale, l’organizzazione aziendale, l’economia industriale e del lavoro, la sociologia economica, la statistica, la comunicazione, l’utilizzo dei mezzi informativi, la metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. I programmi di formazione ed aggiornamento sono definiti dalla Direzione Generale per le attività ispettive;

24. Vengono abrogate (art. 19) tutte le disposizioni incompatibili, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

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