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Commercio: rinnovato il Contratto Nazionale

E’ stato rinnovato il giorno 2 luglio 2004 il CCNL del settore commercio e grande distribuzione. Questi sono i punti principali:

a) aumento salariale per il periodo 2003 – 2006 di 125 euro a regime, cui vanno aggiunti i 14,46 euro corrisposti a gennaio 2003. Gli aumenti avverranno nel modo seguente: 35 euro luglio 2004, 37 euro dicembre 2004, 23 euro luglio 2005, 30 euro settembre 2006;

b) una tantum: 400 euro di cui 250 a luglio 2004 e 150 a gennaio 2005. Vale la pena di ricordare come l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43 del 16 marzo 2004 (riportata sul nostro sito alla data del 17/3/2004), modificando un vecchio orientamento del Ministero delle Finanze risalente al 24 aprile 1991 (risoluzione 8/442), abbia affermato che l’ ”una tantum” è assimilabile agli arretrati contrattuali e, come tale, soggetta a tassazione separata;

c) contratti a termine: è prevista un’unica causale nel tetto massimo del 20% rapportato ai lavoratori a tempo indeterminato. Da tale limite massimo sono escluse le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, servizio militare, ecc.). Nelle imprese che iniziano una nuova attività c.d. “start – up”, non vi sono, per un anno, limiti all’assunzione di lavoratori a termine. Tale previsione è in linea con quanto affermato all’art. 10, comma 7, lettera a), del D. L.vo n. 368/2001. Nel caso in cui si intendesse prorogare la deroga per un periodo non superiore ad altri dodici mesi, occorre un accordo con le organizzazioni sindacali;

d) lavoratori somministrati (o interinali): il limite è fissato al 15% della forza lavoro, ma se sommati ai lavoratori con contratto a termine (ad eccezione delle tipologie che non rientrano nel computo) il limite complessivo non può superare il 28%;

e) lavoratori a tempo parziale: è stato previsto un diritto di precedenza alla trasformazione a tempo pieno in favore dei lavoratori già in organico in caso di nuove assunzioni. Con tale disposizione contrattuale è stata rinnovata il c.d. “diritto di priorità” già presente nella originaria versione del D. L.vo n. 61/2000;

f) apprendistato professionalizzante: in attesa della disciplina specifica non ancora in vigore, sono state previste durate differenziate comprese tra 24 e 48 mesi.

il contratto