Contratti: rinnovato il CCNL per gli imbarcati delle cooperative di pesca

 

In data 28 luglio 2010 è stato siglato il contratto collettivo per gli imbarcati delle cooperative di pesca. Si tratta di un risultato “storico” in quanto dopo 18 anni la cooperazione nella pesca ha nuovamente un proprio contratto collettivo nazionale di lavoro.
I punti salienti dell’intesa possono essere così sintetizzati:

 

1) CONDIZIONALITÀ: la norma di condizionalità richiesta dal sindacato come condicio sine qua non per la stipula del contratto (soppressione dell’art. 3, comma 2-bis della legge 142/01) esplicherà i suoi effetti solo a partire dal 1 aprile 2011. Ciò consente, quindi, la piena e completa applicazione del contratto da subito per tutte le categorie di lavoratori previste, ivi compresi i soci lavoratori della piccola pesca. Di conseguenza essi potranno d’ora in poi beneficiare appieno degli ammortizzatori sociali e di tutte quelle forme di integrazione del reddito dalle quali erano finora esclusi per la mancanza di un minimo monetario di riferimento e di un contratto di riferimento.


2) CAMPO DI APPLICAZIONE: il CCNL si applica a tutti i lavoratori imbarcati, dipendenti e soci, di cooperative di pesca armatoriali, a prescindere dalla stazza lorda del natante armato. In altre parole vi rientrano tutti gli imbarcati assicurati sia ai sensi della legge 250/58 che della legge 413/84.
Inoltre il ccnl si applica anche a tutti gli imbarcati su natanti di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate dipendenti da soci di cooperative di pesca non armatoriali (di servizio): questa è una importante conquista per il settore della piccola pesca in quanto rispecchia la rappresentatività delle centrali cooperative, che annoverano nella loro base associativa anche le cooperative non armatoriali.
 

3) All’interno del campo di applicazione il presente ccnl prevede la suddivisione in categorie omogenee per redditività (cui fanno riferimento le rispettive tabelle monetarie), sulla base del sistema di pesca autorizzato e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:
    A. strascico, volante e draga idraulica;
    B. altri sistemi di pesca esercitati con l’utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft) superiore a 12 metri;
    C. altri sistemi di pesca esercitati con l’utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft) pari o inferiore ai 12 metri e pesca professionale in acque interne e lagunari.


4) GRADUALITÀ: L’applicazione dei minimi monetari garantiti avviene con gradualità in modo da consentire alle imprese delle diverse categorie di realizzare le condizioni economiche ed organizzative necessarie.
Tale gradualità è così individuata:
    categoria A): per questa categoria si applica da subito il 100% del minimo monetario garantito (come da tabella allegata al presente ccnl);
    categoria B): per questa categoria il percorso graduale prevede:
        1) da subito l’adozione di un minimo monetario garantito medio tra il vigente salario convenzionale di cui alla legge 250/58 e il minimo monetario garantito della categoria A);
        2) adozione del minimo monetario garantito pari a quello previsto per la categoria A) entro il primo biennio di applicazione del presente contratto (100%) con un aumento graduale che vi evidenzieremo in apposite tabelle che saranno distribuite entro la fine del 2010, in modo da consentire una più agevole applicazione del ccnl.
    categoria C): adozione, alla data di entrata in vigore del presente contratto, del minimo monetario garantito pari al salario convenzionale ai fini della legge 250/58. Il minimo monetario garantito della categoria C sarà equiparato a quello previsto per la categoria B entro la fine del primo triennio di applicazione del presente contratto con una gradualità di 1/3 (un terzo) all’anno, ed a quello previsto per la categoria A entro cinque anni dalla firma del ccnl (28 luglio 2015).
Ai fini di una semplificazione della lettura si allegano le tabelle per il primo periodo di applicazione contrattuale.
 

5) Riconoscimento di un trattamento economico in caso di malattia e/o infortuni. E’ prevista un’indennità pari a 10 euro al giorno per un massimo di 180 giorni per i lavoratori di cui alla legge 250/58 e alla legge 413/84. Tale intervento si configura come un’integrazione per gli iscritti in legge 413/84. Invece per i soci lavoratori della legge 250/58 si tratta di una vera novità, non essendo previsto finora alcun intervento previdenziale in caso di malattia.
 

Soggetto erogatore dell’indennità sarà un’apposita cassa paritetica che potrà espletare la propria attività dal momento del superamento della norma di condizionalità.
Tale obbligo decorre dal momento della costituzione della cassa. A tal riguardo la norma deve essere coordinata con quanto previsto al punto 3 dell’articolo 21 del ccnl. Su questo aspetto ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni non appena si sarà pronunciato il tavolo di lavoro congiunto previsto all’articolo 56 del ccnl, tavolo finalizzato proprio alla ricerca di soluzioni a problematiche del settore e a regolare materie quali il funzionamento di organismi bilaterali.

 


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