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Corte Costituzionale: piena legittimitā delle norme sul processo del lavoro

Con ordinanza n. 317 del 4 novembre 2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale degli artt. 420, 161 (2° comma) e 429 (1° comma) del Codice di Procedura Civile, sollevate dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con le ordinanze n. 14, 16, 35, 49 del 2004. Il Tribunale di Milano riteneva non manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale delle norme appena citate nell'ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designano, non essendo prevista la rinnovazione dell'assunzione delle prove, l'emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all'istruzione e la sanzione della nullitā per la sentenza pronunciata da un giudice diverso.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme processuali che disciplinano la fase decisoria del processo del lavoro, in coerenza con i principi ispiratori di tale rito, senza la garanzia prevista dall'art. 24 della Costituzione, non compromettono la decisione della controversia, tenuto conto delle esigenze di concentrazione ed immediatezza e del principio di oralitā che č comunque rispettato dalla necessaria identitā tra chi assiste alla discussione e chi decide.

La Corte Costituzionale prosegue affermando che, alla luce delle precedenti ordinanze n. 426/98 e n. 286/03, non č possibile alcuna comparazione tra i modelli del modello civile e del processo penale e che le soluzioni per garantire un giusto processo non debbono seguire, necessariamente, linee direttive identiche (sentenza n. 78/02 e ordinanze 80/03). 

l'ordinanza n. 317/04