Agenzia Entrate: istituiti nuovi codici tributo

 

L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 359 - 360 - 361 del 25 settembre 2008, ha istituito nuovi codici tributo per le seguenti motivazioni:

 

risoluzione n. 359/E

 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di restituzione degli incentivi fiscali di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi dell’articolo 83, comma 28- octies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Decisione C(2008) 869 del 11 marzo 2008 della Commissione europea.
Con Decisione C (2008) 869 del 11 marzo 2008, la Commissione europea ha dichiarato aiuto di stato incompatibile con il mercato comune gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che si sono avvalsi del regime d’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L’articolo 83, comma 28-octies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione della Decisione sopra indicata, ha disposto la restituzione dell’aiuto fruito, nonché degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero, nei termini e con le modalità previsti ai commi da 28 novies a 28 undecies dello stesso articolo.
Ai fini del recupero dell’aiuto fruito, l’Agenzia delle entrate notifica apposita comunicazione di ingiunzione nei confronti dei soggetti beneficiari che hanno presentato il modello di dichiarazione “Aiuto di Stato – Rivalutazioni (ASR)” approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 settembre 2008.

 

risoluzione n. 360/E

 

Istituzione di un codice tributo per la fruizione, mediante modello F24, del credito di imposta previsto dall’articolo 6 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9
L’articolo 6 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9 prevede che le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall’articolo 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, “possono recuperare la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, quale credito di imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

 

risoluzione n. 361/E

 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo – Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, la concessione di un credito d’imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

 

 

 

 Le risoluzioni

 

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