Regione Emilia Romagna: regolamento sugli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

 

La Regione Emilia-Romagna pubblica, sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 219 del 24 dicembre 2008, il Regolamento Regionale 23 dicembre 2008, n. 2, riguardante la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute in attuazione dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4. Di particolare rilevanza l'articolo 3 del Regolamento che tratta di Certificati di idoneità al lavoro per minorenni e apprendisti.

Qui di seguito il Regolamento Regionale:

 

 

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4 (DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITA'. ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE)

 

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO

con deliberazione n. 2222 del 15 dicembre 2008

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

con decreto n. 268 del 23 dicembre 2008

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1 – Oggetto

 

1. Il presente Regolamento da' attuazione all'art. 6 comma 2, della legge regionale 19 febbraio 2008, n.  4 (Disciplina degli accertamenti della disabilita' - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), definendo le modalita' di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e individuando i casi di superamento degli accertamenti sanitari e delle relative certificazioni sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie.

 

Art. 2 - Certificazioni di idoneita' sanitaria

 

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 e' abolito l'obbligo di presentazione delle seguenti certificazioni:

a) certificato di sana e robusta costituzione di cui:

1) all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);

2) all'articolo 17, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146);

b) certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:

1) all'articolo 4, comma 1, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;

2) all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico;

c) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Tale abolizione non riguarda le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali di cui all'art. 117, comma secondo lett. g) della Costituzione;

d) certificato di idoneita' psico-fisica al lavoro di cui:

1) all'articolo 27, comma 1, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);

2) all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);

3) all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione);

4) all'articolo 240, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

5) all'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

6) alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);

7) all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

8) all'articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

 

Art. 3 - Certificati di idoneita' al lavoro per minorenni e apprendisti

 

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008, e' abolito  l'obbligo di presentazione delle certificazioni di idoneita' al lavoro e dei relativi accertamenti di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato) e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro), per i minori e gli apprendisti, minorenni o maggiorenni.

2. Per i minori e gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto addetti a lavorazione a rischio ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Art. 4 - Determinazioni in materia di Medicina scolastica

 

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 sono aboliti gli obblighi - di cui agli articoli 11, 12 e 13 del DPR 11 febbraio 1961, n. 264 e all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1967, n. 1518 - concernenti l'attivita' medica all'interno delle strutture scolastiche.

2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non e' richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario.

3. In tutti i casi in cui e' richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso e' sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Le certificazioni di esonero dalla educazione fisica, previste all'art 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e le certificazione di riammissione scolastica oltre i 5 giorni di assenza, previste dall'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

 

Art. 5 - Norma finale

 

1. I certificati di cui al presente Regolamento sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

 

Bologna, 23 dicembre 2008

 

             Il Vicepresidente

             Flavio Delbono

 

 

 

 Il Bollettino Ufficiale Regionale

 

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