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INPS: la contribuzione per i lavoratori occasionali

L’INPS, con circolare n. 103 del 6 luglio 2004, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004 (integralmente ripianata), e sulla base di direttive impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali, ha chiarito gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori occasionali individuati dall'art. 61 del D.L.vo 276/03 e sulla scorta di quanto previsto dall'art. 44 della Legge 326/03. L'Istituto ha affermato che per le collaborazioni occasionali occorre far riferimento all'art. 2222 del C.C.: "è tale il lavoratore che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L'esercizio di tale attività deve essere del tutto occasionale in quanto privo dei requisiti della professionalità e della prevalenza".

Tale definizione, secondo l'Istituto, è diversa dalla cosiddetta mini co.co.co. che è una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa ove sono presenti tutte le caratteristiche individuate per tale tipologia ma che per la brevità della durata (fino a 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno) non necessita della redazione di un contratto a progetto.

Alla luce di tale premesse, l'INPS ricorda che per le prestazioni meramente occasionali la contribuzione nelle fasce previste (10%, 15%, 17,80% e qualora ne ricorrano le condizioni 18,80% fissate in relazione alla situazione personale del lavoratore) va versata con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi entro il 16 del mese successivo per la parte in cui viene superata la fascia di esenzione di 5.000 euro. La contribuzione è a carico per 2/3 del committente e per 1/3 del lavoratore e va versata alla gestione separata dell'INPS.

L'Istituto chiarisce che spetta al lavoratore comunicare al proprio committente il superamento di tale soglia.

Si ricorda, infine, che per effetto delle disposizioni introdotte, diverse sono le conseguenze tra le due tipologie da un punto di vista fiscale e previdenziale assicurativo. Le mini co.co.co. sono tassate con le regole del lavoro dipendente, sono sottoposte al pagamento immediato alla gestione separata INPS della contribuzione e a allorquando si è in presenza di rischi per infortuni professionali opera l'assicurazione INAIL. Per quel che concerne, invece, i redditi derivanti da contratto d'opera occasionale (art. 2222 del C.C.) gli stessi sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 20%, a contribuzione da versare alla gestione separata INPS soltanto per le somme superiore a 5.000 euro nell'anno solare e non c'è copertura contro i rischi di infortunio professionale.

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