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Funzione Pubblica: le Co.Co.Co. nella Pubblica Amministrazione

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ufficio per il personale della Pubblica Amministrazione, focalizza, con un parere del 4 febbraio 2004, molti aspetti relativi alle collaborazioni coordinate e continuative nel settore pubblico, rispetto alle quali non trova applicazione il D. L.vo n. 276/2003, pur se si può ben fare riferimento ai contenuti fondamentali del “contratto a progetto”, definito dalla circolare n. 1/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “una modalità organizzativa delle collaborazioni coordinate e continuative”.

Secondo tale organo, il conferimento di incarichi di tal senso non deve servire ad aggirare le norme sull’accesso pubblico previste sia dall’art. 97 della Costituzione che dall’art. 35 del D. L.vo n. 165/2001.

Tali incarichi devono essere caratterizzati da piena autonomia e da assoluta mancanza del vincolo di subordinazione ed il datore di lavoro pubblico deve limitare il suo potere di “controllo” soltanto alla fase di coordinamento, rivolta a verificare se l’attività del collaboratore è in linea con il risultato.

In ordine al presupposto fondamentale che permette il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative, il Dipartimento della Funzione Pubblica che, sull’argomento, si era già espresso con la circolare del 18 novembre 2003, ricorda gli indirizzi espressi in materia dalla Corte dei Conti. E’ indispensabile che l’Ente pubblico accerti di non essere in grado di far fronte con le dotazioni organiche  a disposizione, in quanto le Amministrazioni pubbliche debbono, in via prioritaria, utilizzare le proprie risorse.

L’incarico deve essere a tempo determinato ed il compenso deve essere proporzionato all’utilità che si intende conseguire.

La Funzione Pubblica affronta, poi, il problema delle proroghe: esse debbono essere caratterizzate da assoluta eccezionalità e non possono rappresentare un fatto meramente ordinario. La eventuale verifica di un bisogno continuativo dovrebbe portare ad una verifica della struttura organizzativa dell’Ente (con eventuale indizione di concorsi) o con processi di riqualificazione professionale.

Da ultimo, Il Dipartimento della Funzione Pubblica ricorda quali siano le disposizioni di riferimento: l’art. 409, n. 3, cpc, l’art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001 e l’art. 110, comma 6, del D.L.vo n. 267/2000 (quest’ultimo per gli Enti locali).

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