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Agenzia delle Entrate: tassazione indennità di disponibilità lavoro a chiamata

L'Agenzia delle Entrate della Toscana, rispondendo ad un interpello, ha chiarito che l'indennità di disponibilità corrisposta ad un lavoratore, in caso di contratto di lavoro a chiamata, è riconducibile a reddito di lavoro dipendente che, da un punto di vista fiscale comprende tutte le somme, a qualsiasi titolo percepite, in relazione al rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 1, del DPR 917/86. Conseguentemente l'indennità è base imponibile ex art. 23 DPR 600/73.

Vale la pena di ricordare come l'art. 36 del d.l.vo 276/03 abbia specificato che sulla indennità di disponibilità debbano essere versati  i contributi previdenziali e assistenziali per l'effettivo ammontare senza il rispetto della norma sui minimali contributivi. La previsione contenuta al comma 3, secondo la quale l'indennità è esclusa dal compiuto di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, fa si che essa non rientri, ad esempio, nel trattamento di fine rapporto e nelle mensilità aggiuntive.

Con D.M. 10 marzo 2004, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2004, è stato fissato l'importo della indennità di disponibilità, in assenza di previsione collettiva. Esso è divisibile per quote orarie (ed il divisore deriva dall'orario del CCNL applicato) ed è pari al 20% della retribuzione prevista. In essa rientrano le seguenti voci: minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, ratei di mensilità aggiuntive.