TAR: riscatto dei corsi di specializzazione con limitazioni

 

Il Tar della Campania, con la sentenza n. 5092 del 31 ottobre 2011, ha affermato che non è riscattabile il corso di specializzazione svolto contemporaneamente alla normale attività lavorativa, anche se propedeutico all'impiego. 

 

 

N. 05092/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03156/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2011, proposto da:
Sebastiano Natale, Silvana Piccoli e Rosario De Falco, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Marone, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cesario Console 3;

contro

Università degli Studi Federico II di Napoli, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ex lege in Napoli, alla via A. Diaz 11;
I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza della II Sezione del T.A.R. Campania n.11002/2003.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Federico II di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 23 maggio 2011 e depositato il 6 giugno 2011 i sigg. Sebastiano Natale, Silvana Piccoli e Rosario De Falco hanno dedotto la parziale esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n.11002/2003 emessa nei confronti dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.

Con la citata pronuncia il Tribunale aveva riconosciuto nei confronti dei ricorrenti, in qualità di medici ex gettonati, l’esistenza di un rapporto di lavoro nullo con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dell’art. 2126 c.c., dichiarando il loro diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa e previdenziale.

Con ricorso R.G. n.5103/08 i ricorrenti hanno agito una prima volta per l’ottemperanza al giudicato, deducendo che non era stato loro consentito il riscatto a fini previdenziali degli anni di laurea, secondo i parametri di contribuzione erogata alla data di instaurazione del rapporto.

Con sentenza 23 settembre 2009 n.5049 questa Sezione, nel rilevare che la sentenza oggetto di esecuzione aveva ritenuto sussistenti nei confronti dei ricorrenti i requisiti di un rapporto di lavoro nullo ai sensi dell’art. 2126 c.c., ha dichiarato il diritto di costoro al riconoscimento di tutti i diritti di natura retributiva, assicurativa, assistenziale e contributiva, affermando, quanto al riscatto degli anni di laurea a fini pensionistici, che gli effetti della domanda dovevano farsi risalire al momento del primo rinnovo della convenzione con l’Università e non alla data di presentazione dell’istanza, di epoca evidentemente posteriore – con inevitabile maggior aggravio di spese per il riscatto – e successiva al riconoscimento giudiziale delle condizioni di cui all’art. 2126 c.c. al loro rapporto di “gettonati”.

Oggetto di domanda nel presente ricorso è il riconoscimento degli anni di laurea anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al diritto al riscatto degli anni del corso di specializzazione.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Napoli Federico II, negando la sussistenza degli elementi minimi per riconoscere in capo ai ricorrenti un rapporto di lavoro di fatto, ancorché nullo, essendo mancato per ciascuno lo svolgimento di un numero minimo di 120 ore mensili di gettonamento, quale indice rilevatore di un rapporto di pubblico impiego; né, comunque la posizione degli ex gettonati potrebbe risolversi in una totale assimilazione a quella afferente ad un rapporto di lavoro di pubblico impiego, spettando ad essi una tutela di intensità minore. Infine, è stato contestato il diritto al riscatto degli anni di specializzazione, a tal proposito richiamando alcuni precedenti della Sezione.

Successivamente i ricorrenti hanno depositato documenti.

Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Quanto alla prima domanda proposta il ricorso è fondato.

Riguardo alla completa esecuzione del giudicato, non vi è dubbio che la sentenza n.11002/03 ha riconosciuto in favore dei ricorrenti tutti i diritti di natura retributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa afferenti al rapporto di lavoro di “gettonati” con l’Università resistente, dichiarato nullo ai sensi dell’art. 2126 c.c.; in tal senso, osserva il Collegio che la mancanza di un monte orario minimo per la configurazione nei confronti di costoro di un rapporto di lavoro di fatto ai sensi dell’art. 2126 c.c. ha costituito nella sentenza da eseguire oggetto di una specifica statuizione di merito, ormai coperta dal giudicato; con riferimento poi alla portata applicativa della citata decisione e all’estensione dei diritti ivi riconosciuti, non vi è alcuna ragione per escludere il riscatto degli anni di laurea anche ai fini del trattamento di fine rapporto, qualificabile elemento di retribuzione differita con finalità previdenziali; d’altronde, la sentenza di cognizione non contiene specifiche limitazioni al riguardo né aliunde se ne rinvengono in principi in materia o in precetti di diritto positivo.

3. Con riferimento alla domanda relativa al riscatto degli anni di specializzazione, l’art. 13, primo comma, del d.P.R. 29.12.1973 n. 1092, applicabile al caso di specie, prevede che “il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 7 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato”.

E’ stato, di conseguenza, osservato che – anche con riferimento al successivo decreto legislativo n. 184/1997 – trattandosi di una condizione necessaria per l’assunzione, non è possibile riscattare un periodo di studi, come quello del corso di specializzazione, che si sia svolto contemporaneamente alla normale attività lavorativa (tra le tante, T.A.R. Campania, Sezione II, 23 luglio 2010 n.16963 e n.16964).

Ebbene, dall’esame della documentazione depositata in giudizio dalle parti, solo il dr. Rosario De Falco ha conseguito il titolo di specializzazione anteriormente (28.10.1980) all’inizio del rapporto di lavoro con l’Università (1.5.1981).

La domanda deve quindi essere accolta limitatamente al suddetto ricorrente mentre deve essere respinta per i restanti soggetti.

4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti specificati in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 


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