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Lavoro: proroga della Cigs per crisi aziendale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004, la legge n. 291/2004 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D. L. n. 249/2004. Rispetto al testo originario, del quale è già stata data notizia su questo sito, che va letto anche in correlazione con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39/2004, il Parlamento ha introdotto la possibilità di concedere, sulla base di specifici accordi, la CIGS per crisi occupazionale, ristrutturazione o trasformazione di attività, nel settore del trasporto aereo.
Va ricordato che le nuove disposizioni sono restrittive nei confronti dei percettori di trattamenti integrativi (nella ipotesi di proroga) e di mobilità: infatti se ne dispone la decadenza se:

a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale;
b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello della mansione di provenienza. Il lavoratore sospeso in CIGS, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. La decadenza si verifica qualora le attività lavorative o formative si svolgano in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

L. 291/04