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Min. Lavoro: riconoscimento dell'indennità di maternità

Con una nota del 1° dicembre 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una disposizione operativa riferita al godimento della indennità di maternità susseguente al provvedimento di interdizione dal lavoro sulla base di un parere espresso dalla seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 460/2003.

Dall'esame del provvedimento emerge che l'indennità di maternità per gravi complicanze nella gestazione spetta alla lavoratrice fino al terzo mese dopo il parto anche se non è più in corso il rapporto di lavoro, purché non siano passati più di 60 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro e l'inizio dell'astensione obbligatoria.

Qualora, invece, ci si trovi in presenza di una ipotesi di astensione obbligatoria connessa alle condizioni ambientali di lavoro ritenute pregiudizievoli alla salute, il periodo di congedo può essere concesso soltanto nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in essere.

A tal proposito il Ministero del Lavoro ha allegato alla nota suddetta una casistica di ipotesi.

la lettera circolare