Min.Lavoro: criteri per l'accesso al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dell'editoria

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2010, il Decreto n. 47385  dell'8 ottobre 2009 contenente la semplificazione delle procedure amministrative e riordino dei criteri per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore dell'editoria.

 

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  
DECRETO 8 ottobre 2009
Semplificazione delle procedure amministrative e riordino dei criteri
per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore  dei
lavoratori   dipendenti   di   aziende   appartenenti   al    settore
dell'editoria. (Decreto n. 47385). (10A00032) 

  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, articoli 35 e 37; 
  Visto il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  con  particolare
riferimento all'art. 7, comma 3, secondo cui «le disposizioni di  cui
agli articoli 35, 36 e 37 della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e
successive modificazioni, mantengono la propria validita'  in  quanto
normativa  speciale  valevole  per  il  settore  dell'editoria,   non
modificata espressamente dalla successiva legge 23  luglio  1991,  n.
223»; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto-legge del 5 aprile 2001, n. 99,  convertito  nella
legge 9 maggio 2001, n. 198; 
  Visto l'art. 41-bis del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, nella legge del 27 febbraio  2009,  n.
14; 
  Visto l'art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9  aprile  2009,  n.
33; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218; 
  Visto il protocollo di intesa  firmato  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2009 di ratifica  dell'ipotesi  di
accordo di rinnovo del Contratto di lavoro giornalistico, siglata  in
data  26  marzo  2009  e  del  contestuale   accordo   in   tema   di
ammortizzatori sociali; 
  Considerata  la  necessita'  di  individuare  i  criteri   per   la
valutazione dei programmi delle imprese del  settore  che  richiedono
l'intervento straordinario  della  cassa  integrazione  guadagni  per
crisi aziendale; 
  Considerata, altresi', la necessita' di individuare anche i criteri
per la valutazione  dei  programmi  delle  aziende  del  settore  che
richiedono  l'intervento  straordinario  della   cassa   integrazione
guadagni per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale; 
  Ritenuto, pertanto, di disciplinare  le  modalita'  di  accesso  al
trattamento di integrazione salariale straordinario anche  attraverso
idonei criteri per la  valutazione  delle  istanze  presentate  dalle
imprese del settore dell'editoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura  per  la
concessione del trattamento di integrazione  salariale  straordinario
in favore dei dipendenti delle  imprese  editrici  o  stampatrici  di
giornali quotidiani, di giornali periodici e delle agenzie di  stampa
a diffusione nazionale nei casi indicati dall'art. 35, comma 1, della
legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,  nonche'  per
le causali di crisi aziendale nelle quali  si  renda  necessaria  una
riduzione del personale ai fini  del  risanamento  dell'impresa,  nei
casi di cessazione totale ovvero  parziale  dell'attivita'  aziendale
anche  in  costanza  di  fallimento  ovvero  per  ristrutturazione  e
riorganizzazione aziendale in presenza di crisi aziendale. 
      
                               Art. 2 
  
                        Campo di applicazione 
 
  1. Possono fare ricorso al trattamento  di  integrazione  salariale
straordinario di cui  al  presente  decreto  le  imprese  editrici  o
stampatrici di giornali quotidiani, di  periodici  e  le  agenzie  di
stampa a diffusione nazionale. 
                               Art. 3 
  
                       Requisito occupazionale 
 
  1. Per le aziende del settore editoriale non trova applicazione, ai
fini della concessione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale, il requisito occupazionale di cui  all'art.  1,  comma  1,
della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  che  prevede   una   media
occupazionale  nel  semestre  precedente  la  data  di  presentazione
dell'istanza di intervento di CIGS, di quindici dipendenti. 
  Non trovano, altresi', applicazione le disposizioni di cui all'art.
1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
                               Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.   Possono   beneficiare   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981,
n. 416 e successive  modificazioni,  i  lavoratori  poligrafici,  con
esclusione dei dirigenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti
e i praticanti  dipendenti  di  imprese  editrici  o  stampatrici  di
giornali quotidiani,  di  periodici  e  delle  agenzie  di  stampa  a
diffusione nazionale. 
  2.  Ai  fini  dell'accesso  ai   benefici   per   l'esodo   ed   il
prepensionamento nel corso del godimento della CIGS, si applica: 
    a) per i lavoratori poligrafici, l'art. 37, comma  1,  lett.  a),
della legge del 5 agosto 1981, n. 416; 
    b) per i giornalisti, l'art. 37, comma 1, lett. b) della legge  5
agosto 1981, n. 416 e la normativa indicata al successivo art. 8  del
presente decreto. 
                              Art. 5 
 
    Causali di intervento straordinario di integrazione salariale 
 
  1. Le imprese di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  possono
presentare istanza per l'ammissione al  trattamento  di  integrazione
salariale, in favore  dei  propri  dipendenti  come  individuati  dal
precedente art. 4, per le seguenti causali: 
    a) crisi aziendale; 
    b)  cessazione  totale  o  anche  solo  parziale   dell'attivita'
aziendale anche in costanza di fallimento; 
    c) ristrutturazione, riorganizzazione  o  conversione  aziendale,
con la verifica della presenza della situazione  di  crisi  aziendale
per i benefici di cui all'art. 4, comma 2,  lett.  b),  del  presente
decreto. 
                               Art. 6 
  
     Criteri per la valutazione delle causali di crisi aziendale 
 
  1. Ai fini della sussistenza dello «stato di crisi», ai sensi della
legge  5  agosto  1981,  n.   416   e   successive   integrazioni   e
modificazioni, la stessa non e'  rilevabile  unicamente  dai  bilanci
aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e
prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica  situazione
dell'impresa e possano pregiudicarne  il  buon  andamento  operativo.
Tali indicatori, in particolare, dovrebbero registrare  un  andamento
involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei
corretti equilibri economico-finanziari e gestionali. 
  A tal fine, sono adottati i  seguenti  criteri  per  l'approvazione
delle  istanze  di  concessione  del  trattamento   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  dipendenti  delle  imprese   editrici   o
stampatrici di giornali quotidiani e periodici  e  delle  agenzie  di
stampa per le causali di crisi aziendale: 
    a)  dagli  indicatori  economico   finanziari,   complessivamente
considerati, riguardanti  l'anno  antecedente  alla  richiesta,  deve
emergere un andamento involutivo; 
    b) la situazione di crisi puo' essere valutata anche in  base  al
calo delle vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari
o alla diminuzione dell'attivita' produttiva; 
    c) l'avvenuta contrazione degli indicatori  sub  b)  puo'  essere
valutata anche per gli effetti che si  verificheranno  per  l'impresa
nel periodo immediatamente successivo all'istanza; 
    d) deve essere presentato, da parte  dell'impresa,  un  piano  di
risanamento  con  l'indicazione  delle  iniziative  intraprese  o  da
intraprendere idonee al superamento della crisi; 
    e) deve essere predisposto un piano di gestione  delle  eventuali
eccedenze di personale. 
  2. In caso di cessazione totale o parziale dell'attivita', anche in
costanza di  fallimento,  l'impresa  deve  predisporre  un  piano  di
gestione del personale. 
  La cessazione parziale puo' interessare o un settore dell'attivita'
stessa ovvero anche una singola testata se appartenente alla medesima
ragione sociale. 
                              Art. 7 
 
     Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale 
 
  1. In caso di presentazione di un  programma  di  ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale, la valutazione dell'istanza
di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria,
deve essere compiuta con il riscontro delle seguenti condizioni: 
    a) il programma deve essere indirizzato ad interventi  specifici,
che prevedano investimenti coerenti  con  lo  stato  di  crisi  anche
prospettica in cui versa l'azienda e idonei agli  interventi  che  si
intendono  realizzare,  anche  con  riferimento,   per   le   aziende
editoriali, agli interventi  volti  a  favorire  la  riorganizzazione
dell'assetto redazionale; 
    b) deve  individuarsi  il  rapporto  tra  le  sospensioni  e  gli
interventi programmati, specie per le modalita'  di  attuazione  e  i
tempi di realizzazione; 
    c) deve essere esplicitato il piano  delle  sospensioni  e  della
gestione  delle  eventuali  eccedenze;   possono   essere   indicati,
altresi', adeguati interventi  di  formazione  volta  a  favorire  la
realizzazione del programma presentato; 
    d) devono essere indicate le modalita' di  copertura  finanziaria
degli investimenti. 
  2. Ai fini dell'accertamento amministrativo del  programmato  piano
di riorganizzazione, ristrutturazione  ovvero  conversione  aziendale
devono riscontrarsi le condizioni di cui alle lettere a),  b),  c)  e
d). 
  
                               Art. 8 
  
 Ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale 
 
  1. Ai giornalisti  professionisti  iscritti  all'INPGI,  dipendenti
dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali  periodici
e di agenzie di  stampa  a  diffusione  nazionale,  limitatamente  al
numero di unita' ammesse dal Ministero del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  a  seguito  di  recepimento  in   sede   governativa
dell'esito della procedura di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 218 del 10
giugno 2000 e, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione
in presenza di crisi aziendale, e' riconosciuta  facolta'  di  optare
per l'anticipazione della liquidazione della  pensione  di  vecchiaia
con la verifica dei requisiti di cui all'art. 37, comma 1, lett.  b),
della legge del 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo  modificato  ed
integrato dall'art. 7-ter, comma 17, del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009,
n. 33. 
  2. Nelle ipotesi di cui  al  capoverso  precedente,  devono  essere
verificate le condizioni di cui al precedente art. 7, lettere a),  b)
e c). L'impresa deve presentare un programma  volto  prioritariamente
alla  gestione  delle  inefficienze  e  degli  squilibri  siano  essi
gestionali ovvero economici e finanziari. 
                               Art. 9 
  
                              Procedura 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R.  10  giugno  2000,  n.
218, ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  straordinaria  e'  riferita  ad  un  periodo
massimo di dodici mesi. 
  2. Nel caso di istanze di cui agli articoli  7  e  8  del  presente
decreto, ai sensi  dell'art.  4  del  medesimo  D.P.R.,  il  Servizio
ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro,  decorso
almeno un trimestre  dall'inizio  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  effettua  gli   accertamenti   di   propria
competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza  del  primo
semestre, al competente  ufficio  del  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali. 
  3.  Decorsi  i  primi  dodici  mesi  dall'inizio  del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispettivo  delle
competenti Direzioni provinciali del lavoro, entro  20  giorni  dalla
presentazione di ciascuna istanza di  proroga,  svolge  una  verifica
intesa ad accertare la regolare attuazione del programma. 
  4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
adotta i provvedimenti di concessione  del  trattamento  per  periodi
semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente  a
24 mesi. 
                               Art. 10 
  
                          Pagamento diretto 
 
  1.  E'   autorizzato   il   pagamento   diretto   del   trattamento
straordinario di integrazione  salariale,  con  le  stesse  modalita'
previste per la integrazione salariale straordinaria dall'art. 7-ter,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2009 
 
                                 Il Ministro del lavoro, della salute 
                                            e delle politiche sociali 
                                                              Sacconi

 


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