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INAIL: sconti sui premi assicurativi

L’INAIL, con circolare n. 19 del 3 marzo 2004 ha dettato nuove regole per la c.d. “oscillazione” del premio. A partire da tale data sia per le richieste presentate che per quelle in corso di trattazione l’Istituto ha stabilito che la rielaborazione dell’oscillazione va effettuata sottraendo dal bilancio infortunistico aziendale gli importi recuperati, al netto degli interessi e delle spese legali, fino a concorrenza del bilancio della posizione assicurativa.

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