Min.Lavoro: maxisanzione ad imprenditori e soci di società iscritte al Registro delle imprese

 

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con una lettera del 7 maggio 2009 (prot. n. 25/I/6690), ha risposto ad un quesito di questa Direzione provinciale del lavoro, in merito all'applicazione della c.d. maxi-sanzione ad imprenditori e soci di società iscritte al Registro delle imprese.

La Legge n. 326/03 stabilisce che “a decorrere dal 01/01/ 2006, le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti”.
In considerazione di ciò, il ministero non ha ritenuto imputabile al lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio di una società di persone o di capitali, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, il fatto di non risultare assicurato all'INPS, gestione artigiani e commercianti, per carenze organizzative della Camera di commercio o dell'Istituto. Di conseguenza, in tale ipotesi, non è da applicare alcuna sanzione amministrativa ed in particolare la cosiddetta maxi-sanzione per "lavoro nero", fermo restando il recupero dei contributi dovuti dalla data di costituzione della società, applicando il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti percentuali, fino al limite del 40%.

 


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