Contratti: recepimento accordo sindacale, biennio economico 2008-2009, per il personale della carriera prefettizia

 

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011, vi è stato il recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia.  

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2011 , n. 105

Recepimento dell'accordo  sindacale  relativo  al  biennio  economico
2008-2009,  riguardante  il  personale  della  carriera  prefettizia.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante
disposizioni in materia di rapporto di impiego  del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28  luglio
1999, n. 266; 
  Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio  2000,
n.  139,  che   disciplina   il   procedimento   negoziale   per   la
regolamentazione di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego  del
personale della carriera prefettizia, ai fini della  stipulazione  di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica; 
  Viste le disposizioni di cui all'articolo  27  del  citato  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che  la  procedura
negoziale intercorra tra una delegazione di  parte  pubblica  ed  una
delegazione sindacale rappresentativa del  personale  della  carriera
prefettizia; 
  Atteso che, secondo quanto previsto  dal  citato  articolo  27  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  le  organizzazioni
sindacali rappresentative del personale  della  carriera  prefettizia
sono individuate con decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica
secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale e'  stata  individuata  la
delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per  la
definizione dell'accordo  relativo  al  biennio  economico  2008-2009
riguardante il personale della carriera prefettizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008,  n.
105, di recepimento dell'accordo sindacale  relativo  al  quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il
personale della carriera prefettizia; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo  2006  e
28 marzo 2007, adottati in attuazione degli  articoli  10  e  20  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge  finanziaria  2008),
che ha  stanziato  le  risorse  per  i  miglioramenti  economici  del
personale in regime di diritto pubblico per il biennio  2008  -  2009
(articolo 3, comma 144), nonche', a decorrere dal  2008,  l'ulteriore
somma  di  9  milioni  di  euro  per  il  contratto  della   carriera
prefettizia relativo al biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 149); 
  Tenuto  conto  che  all'esito  delle  trattative   riguardanti   la
procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, per il biennio  economico  2008-2009,  veniva
definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica
per  la  distribuzione  delle  risorse  corrispondenti  ai  tassi  di
inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2  per  cento,
nonche' le ulteriori risorse stanziate dal citato articolo  3,  comma
149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122,  intervenuto  nelle  more  della  sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali
del personale  dipendente  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  il
biennio 2008 -  2009  ed  i  miglioramenti  economici  del  rimanente
personale in regime di diritto pubblico per il medesimo  biennio  non
possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi  superiori  al
3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la  necessita'
di predisporre una nuova ipotesi di accordo; 
  Atteso che in data 20  aprile  2011  e'  stata  sottoscritta  dalla
delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  organizzazioni  sindacali
SI.N.PRE.F.  (Sindacato   Nazionale   dei   Funzionari   Prefettizi),
S.N.A.DI.P.  -  CISAL   (Sindacato   Nazionale   Autonomo   Dirigenti
Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio
2008-2009,  con  la  quale  sono   state   distribuite   le   risorse
corrispondenti  ai  tassi  di  inflazione  programmata  del  medesimo
biennio, pari al 3,2 per cento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011, con la quale e' stata approvata, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,
previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza  delle
osservazioni di cui al citato  articolo  29,  comma  3,  la  predetta
ipotesi di accordo; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
   1. Ai sensi dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  19  maggio
2000,  n.  139,  il  presente  decreto  si   applica   al   personale
appartenente alla carriera prefettizia. 
                               Art. 2 
 
 
                         Decorrenza e durata 
 
   1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed e' valido
per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. 
                               Art. 3 
 
 
                         Stipendio tabellare 
 
   1. A decorrere dal 1°  gennaio  2008  lo  stipendio  tabellare  e'
stabilito per  ciascuna  qualifica  della  carriera  prefettizia  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    prefetto: 91.772,02; 
    viceprefetto: 60.743,51; 
    viceprefetto aggiunto: 43.714,09. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al
comma 1  e'  rideterminato  per  ciascuna  qualifica  della  carriera
prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    prefetto: € 94.478,00; 
    viceprefetto: € 62.534,00; 
    viceprefetto aggiunto: € 45.003,00; 
  3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono
le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo  di
indennita' di vacanza contrattuale per il biennio  economico  2008  -
2009. 
  4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi  precedenti  contiene  ed
assorbe  l'indennita'  integrativa  speciale  negli  importi  di  cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto  1995,  n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul  trattamento  economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base  alle
vigenti disposizioni. 
                               Art. 4 
 
 
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 
 
   1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione  di
risultato di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme  restando  le  modifiche  ed
integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito
con le  modalita'  ivi  indicate  ed  e'  alimentato  dalle  seguenti
ulteriori risorse finanziarie: 
    € 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per  tredici
mensilita'. 
  2. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  1  eventualmente  non
utilizzate alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono  riassegnate
all'anno successivo. 
                               Art. 5 
 
 
                      Retribuzione di posizione 
 
  1. La retribuzione di posizione -  parte  fissa  e'  stabilita  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere  dal
1° gennaio 2009: 
    a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00; 
    b)  posizioni  funzionali  della   qualifica   di   viceprefetto:
€ 13.792,00; 
    c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto:
€ 7.226,00. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la  retribuzione  di  posizione,
correlata alle posizioni funzionali individuate con  il  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e
integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e  parte
variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    a) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  a):
€ 37.083,00; 
    b) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  b):
€ 32.093,00; 
    c) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c):
€ 25.886,00; 
    d) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  d):
€ 24.426,00; 
    e) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  e):
€ 19.916,00; 
    f) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  f):
€ 16.006,00; 
    g) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  g):
€ 11.870,00. 
  3.  Ai  funzionari  della  carriera  prefettizia,  per  il  periodo
intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore,
e  quella  del  conferimento  dell'incarico   connesso   alla   nuova
qualifica, competono la retribuzione di posizione e  la  retribuzione
di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita,
salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in  caso  di  mancato
superamento del corso. 
  4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a
qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di  posizione  nella  misura
corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del  comma  2
in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti  emolumenti
vengano corrisposti in misura inferiore agli  importi  relativi  alle
predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il  Ministero
dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo. 
  5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
2000,  n.  139,  all'atto  del  rientro   e'   comunque   assicurata,
nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri  aggiuntivi,
la retribuzione di posizione nella  misura  minima  prevista  per  la
qualifica posseduta, nelle more  del  conferimento  dell'incarico  e,
comunque, per un periodo massimo di due mesi. 
  6. Nel caso  di  avvicendamento  negli  incarichi  di  viceprefetto
vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto  dall'articolo
7  del  decreto  ministeriale  3  dicembre  2003,   l'Amministrazione
provvede al conferimento di  un  nuovo  incarico,  ove  possibile  di
fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando,  comunque,  il
mantenimento del trattamento accessorio in godimento per  un  periodo
non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del  fondo
e senza oneri aggiuntivi. 
  7.  Per  i  funzionari  che  ricoprono  incarichi  di   particolare
rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e
integrazioni, la retribuzione di posizione  e'  rideterminata,  nelle
componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi  annui
lordi per tredici mensilita': 
    a decorrere dal 1° gennaio 2009: 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    a):
€ 40.786,00; 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    b):
€ 35.298,00; 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    d):
€ 26.630,00; 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    e):
€ 21.711,00; 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    f):
€ 17.289,00. 
  8. In caso di modifica del decreto  del  Ministro  dell'interno  in
data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni,  le  misure
della retribuzione di posizione, correlate alla  ridefinizione  delle
posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi  decentrati
a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza
oneri aggiuntivi, entro valori annui  lordi  per  tredici  mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel  comma  2  del
presente articolo. 
  9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento  degli  incarichi
individuati dal decreto del Ministro dell'interno in  data  27  marzo
2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico
trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento
di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a  norma
dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  per
periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli  di  conferimento
temporaneo  di  incarico   riconducibile   a   posizione   funzionale
superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi,  la
misura del trattamento accessorio e'  definita  in  sede  di  accordi
decentrati a livello centrale nell'ambito  delle  disponibilita'  del
fondo e senza oneri aggiuntivi.   
                               Art. 6 
 
 
                      Retribuzione di risultato 
 
  1. Il Ministro dell'interno, con  proprio  decreto,  all'inizio  di
ogni anno  determina  gli  importi  spettanti  come  retribuzione  di
risultato,  da  erogare  mensilmente  per   tredici   mensilita'   ai
funzionari prefettizi, ivi compresi  quelli  in  servizio  presso  il
Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il  Rappresentante
dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione  di  coordinamento
della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo  per  la  regione
Friuli-Venezia Giulia, tenendo  conto  delle  risorse  disponibili  e
degli obiettivi raggiunti nell'anno  precedente,  in  relazione  alle
diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009,  nel  rispetto
dei seguenti parametri: 
    a) per i prefetti: fino a un massimo di 100; 
    b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75; 
    c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50. 
  2. La misura della retribuzione di  risultato  verra'  definita  in
sede di accordi decentrati  a  livello  centrale,  tenuto  conto  del
sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139  e,  in  caso  di  modifica  del  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni  entro  valori  annui  lordi  per   tredici   mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui
al comma 1 del presente articolo,  nell'ambito  delle  disponibilita'
del fondo e senza oneri aggiuntivi.   
                               Art. 7 
 
 
                Trattamento economico dei consiglieri 
 
  1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo  4,
comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  durante  il
periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino  alla
nomina alla qualifica di  viceprefetto  aggiunto  e'  determinato  in
misura pari all'ottanta per cento  dello  stipendio  tabellare  della
predetta qualifica, per tredici mensilita'.   
                               Art. 8 
 
 
               Effetti del nuovo trattamento economico 
 
   1.   Le    misure    del    trattamento    economico    risultanti
dall'applicazione degli articoli 3 e 5 hanno effetto sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo  indennizzo,  sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi  contributi  e  sui
contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli
3 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze  e  negli  importi
previsti al personale comunque cessato dal  servizio  con  diritto  a
pensione nel periodo di vigenza del biennio economico  2008  -  2009.
Agli effetti dell'indennita' di  fine  rapporto,  nonche'  di  quella
prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro. 
                               Art. 9 
 
 
                    Proroga di efficacia di norme 
 
   1. Al personale di cui all'articolo 1  continuano  ad  applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite  dai
precedenti decreti di recepimento degli accordi. 
                               Art. 10 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
   1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,  pari
ad euro 16.443.742 per l'anno 2011  ed  euro  5.253.545  a  decorrere
dall'anno 2012, si provvede: 
    a) per l'anno 2011, quanto ad  euro  8.488.818,  a  valere  sulle
disponibilita' in conto residui, all'uopo  conservate,  sul  capitolo
3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale
delle Amministrazioni statali  anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi
compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto
ad euro 3.710.515 a valere sulle  risorse  iscritte  sullo  stato  di
previsione  della   spesa   del   Ministero   dell'Interno   relative
all'autorizzazione di spesa  prevista  dall'articolo  3,  comma  144,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244;  quanto  ad  euro  4.244.409
mediante   riduzione   dell'autorizzazione    di    spesa    prevista
dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; 
    b) a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136  mediante
riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  3,
comma 144, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  quanto  ad  euro
4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti do osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 31      

 


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