Funzione Pubblica: disposizioni in materia di collaborazioni esterne nella P.A.

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2 dell'11 marzo 2008, ha affermato che gli incarichi di collaborazione esterni alle amministrazioni pubbliche devono avere natura temporanea e che non possono riguardare "attività non altamente qualificate con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti". Infatti, il legislatore all'art. 3, comma 76, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha evidenziato la "particolare e comprovata specializzazione universitaria" in capo ai collaboratori esterni. In considerazione di ciò, si deve ritenere che il requisito minimo per i collaboratori esterni è il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente attinente l'oggetto dell'incarico.

La circolare, inoltre, affronta argomenti circa l'obbligo di pubblicità, il limite di spesa per le amministrazioni statali, le responsabilità e il trattamento previdenziale.

Infine, alla circolare vi è allegato uno schema di regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001 e, per gli Enti Locali, a norma dell'art. 110, comma 6, del D.L.vo n. 267/2000.

 

 

 

 La circolare n. 2/2008

 

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