Invia la pagina ad un amico             Stampa la notizia    Chiudi la finestra

Lavoro: pubblicato il D.L.vo correttivo alla Riforma Biagi

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2004, il Decreto Legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004  correttivo al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Il provvedimento entrerà in vigore il 26 ottobre 2004.

Queste sono le novità principali:

a) requisiti finanziari per le società che esercitano attività di somministrazione: la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti dei lavoratori e di quelli assicurativi e previdenziali potrà essere rilasciata anche da intermediari iscritti nell’elenco speciale previsto dal D. L.vo n. 385/1993, autorizzati dal Ministro dell’Economia;

b) regimi particolari di autorizzazione: è stato riscritto il comma 2 dell’art. 6, nella parte in cui consentirà ai comuni sia singolarmente che come unioni di comuni o delle comunità montane, di esercitare attività di mediazione. Al contempo, cambieranno anche le discipline sulle procedure di autorizzazione (nuovo comma 8) e l’ambito di operatività per i soggetti autorizzati (nuovo comma 8 – bis);

c) sanzioni: l’art. 18 cambierà la rubrica perdendo l’aggettivo “penali”. Ma, oltre a ciò, muterà anche il comma 1. L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione comporterà un’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Lo sfruttamento di minori comporterà l’arresto fino a 18 mesi e l’aumento dell’ammenda fino a sei volte. L’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione professionale comporterà una ammenda compresa tra 750 e 3750 euro. La carenza di lucro comporterà un’ammenda da 250 a 1250 euro. E’ prevista la confisca del mezzo di trasporto. E’ stato riscritto anche il comma 2: nei confronti dell’utilizzatore che ricorra a soggetti non autorizzati troverà applicazione la pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Anche in questo caso c’è la pena aumentata come sopra se si tratta di minorenni. Il nuovo comma 3 punirà con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1250 euro la violazione degli obblighi e dei divieti previsti all’art. 20, commi 3, 4 e 5 e art. 21, commi 1 e 2 e, per il solo somministratore, il comma 3. E’ stato, altresì, aggiunto un comma, il 5 –bis, con il quale sono saranno puniti gli appalti stipulati in violazione dell’art. 29: si applicherà la stessa sanzione prevista nei contratti di somministrazione con soggetti non autorizzati. E’ appena il caso di ricordare come per effetto dell’art. 15 del D. L.vo n. 124/2004 trovi applicazione in tutte quelle ipotesi che prevedono l’ammenda alternativa all’arresto o la sola ammenda;

d) forma del contratto di somministrazione: il nuovo comma 4 dell’art. 21 limiterà la nullità soltanto alla carenza di forma scritta;

e) appalto: la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 29 estenderà la solidarietà tra committente ed appaltatore anche agli appalti di opere (nonché a quelli di servizi). La solidarietà in ordine agli obblighi retributivi e contributivi è di un anno dalla cessazione dell’appalto. La contrattazione collettiva potrà disciplinare le condizioni per l’esercizio della solidarietà. Il nuovo provvedimento ha introdotto altri due commi: con il primo ( 3 –bis) si facoltizza il lavoratore (allorquando il contratto di appalto è stato realizzato in violazione dei principi stabiliti al comma 1), a chiedere, attraverso il ricorso giudiziale ex art. 414 cpc (preceduto, ovviamente, dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc), la costituzione di un rapporto alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione, con applicazione dei principi stabiliti dal comma 2 dell’art. 27 in caso di somministrazione irregolare (tutti i pagamenti e tutti gli atti compiuti dal somministratore “liberano” l’utilizzatore fino a concorrenza per la parte economica e contributiva e per gli adempimenti connessi alla costituzione ed alla gestione del rapporto). Con il secondo (comma 3 -ter), si afferma che nel rispetto delle sanzioni già individuate agli articoli 18 e 19, quanto affermato al nuovo comma 2 non trova applicazione allorquando il committente sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale;

f) distacco: è stato introdotto un nuovo comma all’art. 30, il 4 –bis, con il quale il lavoratore distaccato in assenza delle condizioni previste (interesse del distaccante e temporaneità, oltre che consenso del lavoratore in caso di mutamento di mansioni, oltre alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive qualora il distacco avvenga presso una unità distante oltre 50 Km) può chiedere, attraverso il ricorso giudiziale, di essere assunto presso il datore di lavoro distaccatario. Anche in questo caso trova applicazione l’ipotesi individuata dall’art. 27, comma 2, sulla quale ci si è soffermati alla lettera d);

g) società cooperative e gestione di servizi per le consociate: i consorzi possono svolgere gli adempimenti “ex lege” n. 12/1979 per conto delle società consorziate o delegarne l’esecuzione ad una consorziata. Tali servizi possono essere svolti organizzati per il tramite di consulenti del lavoro, anche se dipendenti;

h) trasferimento di azienda: per la solidarietà nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo di azienda non varrà più l’art. 1676 c.c., ma il nuovo art. 29, comma 2 (modifiche all’art. 32, comma 2);

i) contratto di lavoro intermittente: il nuovo articolo 34 eliminerà la surroga del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività regolatoria delle causali dei contratti collettivi di lavoro, ma resta in vigore il meccanismo previsto dal successivo articolo 40 ove si afferma che il titolare del Welfare può, in via provvisoria e con proprio decreto, individuare ulteriori causali al di là di quelle già previste dal D. L.vo n. 276/2003;

j) apprendistato: la mancata erogazione formativa per responsabilità del datore di lavoro è punita con un versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100%. La maggiorazione esclude qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (art. 53, comma 3, secondo periodo);

k) contratto di inserimento: le inadempienze nella realizzazione del progetto di inserimento riferibili alla responsabilità del datore di lavoro sono punite in maniera del tutto analoga a quella prevista per l’apprendistato (art. 55, comma 5);

l) agevolazioni contributive nei contratti di inserimento: la nuova disposizione (art. 59, comma 3) richiama il rispetto del regolamento n. 2204/2002 della Commissione Europea, già anticipato dalla circolare del Ministero del Welfare n. 31/2004;

m) contratti di formazione e lavoro: saranno autorizzati (art. 59 –bis) sulla base dei progetti di formazione e lavoro approvati entro il 23 ottobre 2003 (giorno precedente alla entrata in vigore del D. L.vo n. 276/2003 che all’art. 86, comma 9, ne aveva decretato la fine nel settore privato) n. 16.000 contratti cui troverà applicazione la disciplina previgente. Per poter beneficiare delle agevolazioni le imprese dovranno presentare istanza all'INPS (entro il 24 ottobre 2004) con il numero dei contratti stipulati e con la copia dell'autorizzazione. L’INPS li ammetterà nei limiti di capienza previsti dando priorità ai cfl stipulati nell’mibto dei contratti di area o patti territoriali. Per i contratti già stipulati il termine di presentazione di 30 giorni decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo;

n) contratti a progetto: in sede di certificazione del rapporto di lavoro le parti, riconducendo una attività ad un contratto a progetto, potranno transare o rinunziare a diritti derivanti da un rapporto già in essere (art. 68, comma 1);

o) prestazioni accessorie: il limite massimo del compenso verrà elevato da 3000 a 5000 euro (art. 70, comma 2) ed, inoltre, è stato completamento riscritto l’art. 72 che regola i termini per la erogazione del compenso, il “voucher” e l’accredito contributivo;

p) certificazione dei rapporti di lavoro: tutti i contratti di lavoro ( e non soltanto quello intermittente, quello ripartito, quello a tempo parziale, quello a progetto e quello di associazione in partecipazione, oltre al c.d. “appalto genuino” ed al regolamento delle cooperative) potranno essere certificati dalle commissioni istituite presso le Direzioni provinciali del Lavoro, le Provincie, le Università e gli Enti bilaterali;

q) abrogazioni: a partire dalla entrata in vigore del provvedimento correttivo, cadrà il divieto di adibire gli apprendisti (art. 11, lettera l, della legge n. 25/1955) a lavori di manovalanza e di produzioni in serie;

r) lotta al sommerso in edilizia: la mancanza del certificato di regolarità contributiva (Durc) comporterà la sospensione della concessione edilizia (art. 86, comma b –ter). Il committente o responsabile dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, a chiedere una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e del CCNL applicato, a chiedere il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse edili e a trasmettere all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, il nominativo dell’impresa, oltre alla restante documentazione. Le imprese edili, allorquando sarà emanato il “modello unificato” per le comunicazioni contestuali di assunzione previsto dal D. L.vo n. 297/2002, dovranno effettuare le comunicazioni di assunzione ai centri per l’impiego, almeno il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto (ciò per evitare che i lavoratori vengano “regolarizzati” dopo un eventuale incidente sul lavoro). La violazione degli obblighi (art. 86, comma 10 –ter) è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 500 euro;

s) attività di rappresentanza in giudizio: l’art. 21 del nuovo decreto legislativo amplia la rappresentanza in giudizio delle Direzioni provinciali del Lavoro che possono rappresentare e difendere l’Amministrazione anche nei giudizi ex art. 80 del D. L.vo n. 276/2003. Questi riguardano i giudizi susseguenti alla certificazione dei contratti di lavoro operati dalla commissione di certificazione, in caso di disconoscimento, sia davanti al giudice ordinario che a quello amministrativo per eccesso di potere e vizi nel procedimento.

il D.L.vo 251/04