PA: autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici

 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, il Decreto del Presidente della Repubblica del  28 agosto 2009 contenente l'autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici.

 

          

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009
 

  Autorizzazione  ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti
pubblici non economici. (09A11840)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e successive
modificazioni,   ed  in  particolare  il  comma  3-ter  del  medesimo
articolo;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria   2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina  la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133, recante
disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo,  la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto  l'art.  1,  comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi' come sostituito dall'art. 66, comma 6, del citato decreto-legge
n.   112  del  2008,  il  quale  prevede  che,  per  l'anno  2008  le
amministrazioni  di  cui  al comma 523 possono procedere ad ulteriori
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  previo effettivo
svolgimento   delle   procedure   di  mobilita',  nel  limite  di  un
contingente  complessivo  di  personale  corrispondente  ad una spesa
annua  lorda  pari  a  75  milioni  di  euro  a regime. A tal fine e'
istituito  un  apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
  Viste  le  note  con le quali le Amministrazioni, hanno chiesto, ai
sensi  dell'art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  l'assunzione  a  tempo  indeterminato di personale di varie
qualifiche;
  Vista l'istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni
interessate,  ai  sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
  Considerato   che   le   richieste   di   assunzione   superano  la
disponibilita' del fondo;
  Ritenuto  di  privilegiare  le  richieste di assunzione provenienti
dalle   amministrazioni  che  non  hanno  beneficiato  delle  risorse
finanziarie  dovute  ai risparmi per cessazioni di personale, nonche'
le richieste relative alle assunzioni di vincitori di concorso;
  Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia'
dipendente della medesima amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio
2009,  registrato  alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009, registro
n.  2,  foglio  n.  12,  con  il  quale,  a valere sul fondo previsto
dall'art.  1,  comma  527,  della predetta legge 27 dicembre 2006, n.
296,  calcolato  al  netto  delle risorse previste dalle disposizioni
normative  richiamate  nel  citato  decreto,  sono  state autorizzate
assunzioni  per  una  spesa  complessiva annua lorda pari a 5.719.242
euro  a  decorrere dall'anno 2009, con conseguente residuo di risorse
finanziarie  utilizzabili  per  le  assunzioni  di  cui  al  presente
provvedimento, pari a 36.839.119 euro a regime;
  Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un  contingente di n. 1.370 unita', di cui 190 progressioni verticali
e   250   unita'   di   incremento   di   percentuale  di  part-time,
corrispondente  ad  una  spesa  annua  lorda  pari  ad  euro a regime
36.838.883 a decorrere dall'anno 2009;
  Visti i commi 1, 5 e 6 del citato art. 74, del decreto-legge n. 112
del  2008,  concernenti,  rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi,  la  dotazione  organica  provvisoria  e  le  sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare
l'art.  41,  comma  3,  il quale prevede che il termine per procedere
alle  assunzioni  di  personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  30
settembre  2009  e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009;
  Visto  il  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l'art.  17,  comma 16, il quale proroga il termine per procedere alle
assunzioni  a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527, della
legge  27  dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 66, comma
6,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni,  al  31  dicembre  2010  stabilendo  che  le  relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
  Visto  il  citato  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  ed in
particolare  l'art.  17,  comma 7, il quale prevede che dalla data di
entrata  in  vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti
su  enti  ed  organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali  o  partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli
enti   interessati,   fino   al   conseguimento  degli  obiettivi  di
contenimento  della  spesa  assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3
dello  stesso  art.  17,  non possono procedere a nuove assunzioni di
personale  a  tempo  determinato e indeterminato, ivi comprese quelle
gia'  autorizzate  e  quelle previste da disposizioni speciali, fatte
salve  le  assunzioni  dei  corpi di polizia, delle Forze armate, del
Corpo  nazionale  dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti
di  ricerca,  del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  ed  a  valere  sul  fondo ivi previsto, sono autorizzate le
assunzioni  di  cui alla Tabella allegata al presente decreto, per un
contingente  di personale a tempo indeterminato pari a complessive n.
1.370  unita',  di  cui  190  progressioni  verticali e 250 unita' di
incremento  di  percentuale di part-time, corrispondente ad una spesa
complessiva annua lorda pari ad euro 36.838.883 a decorrere dall'anno
2009  ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni
di cui alla medesima tabella.
  2.  Le  amministrazioni  che  non hanno provveduto agli adempimenti
previsti  dall'art.  74  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
possono  procedere  alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
  3.  Rimane  fermo il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 17,
comma  7,  del  citato  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n. 78, come
richiamato nelle premesse del presente decreto.
  4.   Ai   fini   della  determinazione  e  del  calcolo  dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda  esclusivamente  nel  caso  di  assunzioni di
personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo  onere  viene  valutato in termini di differenziale di costo
tra  le  qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste  di  assunzione  di  personale gia' dipendente della stessa
amministrazione.
  5.   L'autorizzazione  di  cui  al  presente  decreto  relativa  ad
assunzioni  di  personale  riferite  allo  scorrimento o all'utilizzo
delle  graduatorie  da parte delle amministrazioni di cui al comma 1,
e'  subordinata,  ove previsto, alla condizione dell'espletamento del
procedimento  di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  6.   Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  amministrazioni
interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte
nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» - Programma «Fondi da
assegnare»  -  U.P.B.  25.1.3.  «Oneri  comuni  di  parte corrente» -
capitolo  3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  per  l'anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.
  7.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma 1 che intendano avviare
assunzioni  per  unita'  di  personale  appartenenti  a  categorie  e
professionalita'   diverse  rispetto  a  quelle  autorizzate  con  il
presente  decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie
assegnate  a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la
preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
  Ufficio  per  il  personale  delle pubbliche amministrazioni, e del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale dello Stato, IGOP. E' ammessa un'unica richiesta
di rimodulazione.
  8.  Le  amministrazioni  di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31
marzo  2011  o  comunque  entro  il  completamento delle procedure di
assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
  Ufficio  per  il  personale  delle  pubbliche amministrazioni, e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali  ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del  part-time,  nonche'  l'eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa  annua  lorda  a  regime effettivamente da sostenere, fornendo,
altresi', dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 agosto 2009
                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Brunetta,  Ministro  per la pubblica
                                 amministrazione e l'innovazione
                                 Tremonti,  Ministro  dell'economia e
                                 delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 8, foglio n. 369

 

 

 


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