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INAIL: riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli, nuovo servizio telematico

 

L’INAIL, con circolare n. 61 del 9 novembre 2012, informa sulle nuove modalità di comunicazione circa l'applicazione della riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti. La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

La riduzione è concessa alle imprese:

a) in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 1233.

Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.

L'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione come da modello allegato.
Per l'attuazione della previsione normativa è stato realizzato da Inail un apposto servizio telematico, da utilizzare come modalità esclusiva6, in tutto analogo a quello previsto per lo sconto ex art. 24, del d.m. 12.12.2000 e s.m.i..
A regime l'istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo.
Al fine della presentazione della domanda, il titolare non presente nella Banca dati in quanto non assicurato Inail - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:

  1. collegarsi al sito www.inail.it ;

  2. selezionare Registrazione;

  3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;

  4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" avendo cura di scegliere il gruppo "Azienda non soggetta all'assicurazione Inail" e, infine, cliccare su "salva".

L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail, che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico", un messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito www.inail.it, sportello virtuale "Punto cliente", dove selezionerà la funzione "Ditte non Inail" – "Anagrafica" (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla ditta il numero di "codice cliente" e un numero di pin (4 cifre).
Dopo aver effettuato il primo accesso ai servizi di Punto cliente e aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Modulo riduzione agricoli, presente nella citata sezione "Punto cliente".

 

 la circolare n. 61 del 9 novembre 2012

fonte: Inail


DPL Modena - www.dplmodena.it