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Governo: Assegni familiari corrisposti al coniuge

L’art. 1, comma 559, della legge n. 311/2004 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005 l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. Toccherà ad un decreto interministeriale tra il Dicastero del Lavoro e quello dell’Economia stabilire le modalità operative di erogazione, atteso che, oggi, sia che si tratti di lavoratori dipendenti, che di pensionati, che di disoccupati, che di cassaintegrati, che di lavoratori in mobilità, che di soci di cooperative che, infine, di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, essi sono corrisposti al soggetto primo destinatario dell’erogazione.

 

Art. 1

 

559.  Fermi  restando  i  requisiti  di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge  13  marzo  1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in  corso  al 1 gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato  al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate  le disposizioni di attuazione del presente comma.