Consulta: illegittima la sanzione sul sommerso

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 144 del 12 aprile 2005, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni, nella legge n. 73/2002, con il quale era stata prevista una sanzione amministrativa finalizzata a colpire il lavoro nero pari ad una somma compresa tra i 200 e i 400% dell'importo, per ciascun lavoratore, del costo del lavoro calcolato sulla base del CCNL, per il periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno ed il momento in cui è avvenuta la constatazione della violazione.

La Corte ha affermato che il meccanismo previsto da tale norma è "tale da non consentire al datore di lavoro di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in una data diversa da quella del 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata la violazione e che, dunque, ha avuto una durata inferiore rispetto a quella presunta dalla legge. Tale presunzione assoluta determina l'adesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione dal momento che preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attendono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere sulla entità della sanzione che dovrà essergli irrogata".

Si ricorda che il Governo, nel Disegno di Legge sulla competitività, attualmente all'esame del Parlamento, ha previsto una sanzione sostitutiva che, se sarà approvata, sarà di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Essa prevede una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro più 50 euro per ogni giorno di lavoro irregolare.

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la Sentenza 144/2005   

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it