Stampa      Chiudi             Iscriviti alla Newsletter gratuita


Parlamento: le novità alla legge n. 92/2012 apportate dalla legge sullo sviluppo

 

E' stato pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, la legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge  22  giugno  2012,  n.  83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese», con  la quale, tra le altre cose, sono state apportate significative novità alla legge n. 92/2012, di Riforma del mercato del lavoro.

Le modifiche alla legge n. 92/2012 sono contenute nell’articolo 46-bis e riguardano: 

 

a) contratti a termine: viene, nuovamente modificato il D.L.vo n. 368/2001, limitatamente al periodo di “latenza” tra un contratto a tempo determinato e l’altro (in via generale, 60 o 90° giorni a seconda che il rapporto sia durato per un periodo inferiore ,pari o superiore ai 6 mesi. Nei contratti stagionali ed in tutti quelli previsti dalla contrattazione collettiva, anche decentrata, può essere portato, rispettivamente, a 20 o 30 giorni;

b) apprendistato: l'apprendistato in somministrazione a tempo indeterminato è possibile in tutti i settori produttivi;

c) partite IVA: due dei tre elementi presuntivi (quelli della durata e del reddito complessivo del collaboratore) vengono cambiati. Ora, il riferimento sia agli 8 mesi che all’80% del fatturato riferibile allo stesso soggetto, anche per interposta persona, sono calcolati su 2 anni solari consecutivi;

d) lavoro accessorio: i titolari di integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito possono lavorare con LOA in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, per l’anno 2013 con un compenso massimo di 3.000 euro nell’anno solare. L’INPS provvede a sottrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal LOA;

e) indennità di mobilità: è prorogata “a requisiti pieni” fino al 31 dicembre 2014;

f) monitoraggio sugli ammortizzatori sociali: Entro il 31 dicembre 2014 si procederà ad una ricognizione sulle prospettive economiche ed occupazionali, alfine di ipotizzare interventi correttivi compatibilmente con lo stato della finanza pubblica;

g) contribuzione degli iscritti alla gestione separata: per il 2013 l’aliquota contributiva rimane ferma al 27,72%, ma continuerà a crescere progressivamente fino a raggiungere il 33,72%a decorrere dal 2018. Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota salirà al 20% già a partire dal 2013 (era il 19% nella riforma “Fornero”) per raggiungere il 24% a decorrere dal 2016;

h) CIGS per le imprese in amministrazione straordinaria: rimarrà fino al dicembre 2015 ma soltanto per quelle aziende nelle quali sussistano prospettive di ripresa e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, che saranno valutati sulla base di criteri oggettivi determinati con DM del Ministro del Lavoro;

i)  banca dati sulle crisi aziendali: il Ministero del Lavoro raccoglierà tutti i contratti e gli accordi collettivi di gestione degli esuberi con ricorso ad ammortizzatori sociali. Con un decreto apposito saranno determinate le modalità per la raccolta;

j) disabili: viene, nuovamente, modificato l’art. 3 della legge n. 68/1999. Dopo le modifiche introdotte con la legge n. 92 anche i contratti a termine di durata pari od inferiore a 6 mesi non rientrano nella base di calcolo per la determinazione dell’aliquota;

k) concordato preventivo ed omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: vengono ampliate le fattispecie di trasferimento secondo le quali con accordo sindacale, concluso per una tutela anche parziale dell’occupazione, possono esser posti limiti alla conservazione dei diritti dei lavoratori. Si tratta di una modifica all’art. 47, comma 4 – bis, della legge n. 428/1990;

l) call center: l’attività di vendita diretta di prodotti o servizi in “outbound” può avvenire con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto soltanto sulla base di un corrispettivo fissato dalla contrattazione collettiva di riferimento. I call center con almeno  20 dipendenti che trasferiscono all’estero la propria attività perdono l’incentivo previsto dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.      

 

 la Legge n. 134/2012

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


DPL Modena - www.dplmodena.it