Min. Lavoro: prescrizioni sulla sicurezza e la salute contro i rischi derivanti dagli agenti fisici

 

Il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legislativo n. 257 19 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11 gennaio 2008, ha dato attuazione alla direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Il Decreto Legislativo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

 

 

 

 Il Decreto Legislativo n. 257/07

 

  Invia

 

Stampa

 

Salva

 

Contatti

 

 Chiudi

 

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8
(Regime transitorio)


1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente articolo 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.
3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del 1° dicembre 2008.

 

torna all'articolo