Governo: pronte le regole per ottenere gli sconti fiscali in caso di assunzioni al Sud

 

Il Consiglio dei Ministri approva regole chiare per il credito d'imposta finalizzato alla creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Il beneficio consiste in un bonus fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali, da utilizzare in compensazione.
L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
La misura ha l’obiettivo di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un indirizzo condiviso dall’Unione Europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza disposti dai Trattati.
Vengono mobilitati, a questo scopo, 142 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d’Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del Ministro per la Coesione Territoriale.
Le regole sono state fissate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, con un decreto attuativo delle norme introdotte in materia dal Decreto Legge n. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2011), approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2012.

Chi può essere assunto – Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore “svantaggiato”:

Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

In cosa consiste il bonus – Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”. Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Termini e modalità di fruizione – Ogni Regione stabilirà con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato provvedimento attuativo  della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l’ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziate.
I 142 milioni di euro stanziati risultano così ripartiti tra le 8 Regioni del Mezzogiorno:

Regione

Fonte finanziamento

Importo

(milioni di euro)

Abruzzo

POR FSE 2007/2013

4

Molise

POR FSE 2007/2013

1

Basilicata

POR FSE 2007/2013

2

Campania

POR FSE 2007/2013

20

Calabria

POR FSE 2007/2013

20

Puglia

POR FSE 2007/2013

10

Sicilia

POR FSE 2007/2013

65

Sardegna

POR FSE 2007/2013

20

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione.
Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap.

Decadenza bonus e recupero del credito per indebito utilizzo - Si perde il diritto al bonus quando:

Nei casi di indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell’utilizzo in misura superiore all’importo concesso, l’ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione.
L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

fonte: Governo

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