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INPS: pensione ai superstiti

 

L'INPS, con la circolare n. 84 del 14 giugno 2012, fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 5,  del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

Il comma 5 dell'articolo 18 dispone, per l'appunto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.  

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.  

Per quanto concerne le  pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulo di periodi assicurativi,  allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria.

 

 

 la circolare n. 84 del 14 giugno 2012

fonte: Inps


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