Min.Infrastrutture e Trasporti: registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 14 gennaio 2012, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 2012
Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto
1 del decreto 25 novembre 2011 in  materia  di  Registro  elettronico
nazionale  delle   imprese   che   esercitano   la   professione   di
trasportatore su strada. (12A00378) 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre  2009  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato internazionale del trasporto di merci su strada; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato  internazionale  dei  servizi  di  trasporto  effettuati  con
autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; 
  Visto l'art. 16, paragrafo I del regolamento (CE) n. 1071/2009  che
prevede che ciascuno  Stato  membro  tiene  un  registro  elettronico
nazionale  delle  imprese  di  trasporto  su  strada  autorizzate  ad
esercitare la professione di trasportatore su strada; 
  Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009  che
prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati
in esso previsti; 
  Visto l'art. 16, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009  che
prevede che 1' accessibilita' ai registri elettronici nazionali e  la
loro interconnessione sia attuata entro il 31 dicembre 2012; 
  Vista la decisione della  Commissione  del  17  dicembre  2009  sui
requisiti  minimi  relativi  ai  dati  da   inserire   nel   registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada; 
  Considerato  che  i  regolamenti  n.  1071,  1072  e  1073/2009  si
applicano a partire dalla data del 4 dicembre 2011; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1213/2010  della  Commissione  del  16
dicembre 2010 che stabilisce norme comuni  sull'interconnessione  dei
registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  25  novembre
2011  recante  disposizioni  tecniche  di  prima   applicazione   del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  ottobre  2009,  circa  nonne  comuni  sulle  condizioni   da
rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore  su  strada  e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Codice della strada), relativo all'organizzazione  degli  archivi  e
dell'anagrafe nazionale presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti; 
  Visto l'art. 402 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  recante  il  regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del nuovo  codice  della  strada,  concernente  l'archivio
nazionale dei veicoli; 
  Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
25 novembre 2011 ha istituito il registro elettronico nazionale delle
imprese che  sono  autorizzate  all'esercizio  della  professione  di
trasportatore di merci o persone su strada; 
  Ritenuto di dover dettare misure di attuazione  dei  contenuti  dei
regolamenti sopra citati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Registro elettronico nazionale 
 
  1. Il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto  su
strada  che  sono  autorizzate  all'esercizio  della  professione  di
trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del  decreto
del, Capo del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del 25  novembre  2011,  e'  tenuto,
nell'ambito del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici, per  quanto  riguarda  gli  aspetti
tecnici, dalla Divisione 7 - Centro elaborazione dati della direzione
generale per la motorizzazione che agisce in  base  alle  indicazioni
amministrative fornite dalla  direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l' intermodalita'. 
  2. Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'art.
18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito  ai  sensi  dell'art.
11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  25  novembre
2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  dalla  direzione
generale per il trasporto stradale - Divisione 4. 

        
      
                               Art. 2 
 
    Registro elettronico nazionale - Sezione «Imprese e gestori» 
 
  1. Nella sezione  «Imprese  e  gestori»  del  registro  elettronico
nazionale sono registrati i dati relativi a: 
    a) l'impresa di trasporto,  la  sede,  il  numero  di  iscrizione
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi  qualora
si tratti di impresa per il trasporto di merci, la partita I.V.A. e/o
il codice fiscale, l'autorizzazione all'esercizio della  professione,
la  licenza  comunitaria,  le  copie  certificate  conformi   ed   il
rappresentante legale dell'impresa; 
    b)  il  gestore  dei  trasporti,  gli   elementi   identificativi
dell'attestato di idoneita' professionale; 
    c) i requisiti di accesso alla professione ivi compresi gli altri
soggetti rilevanti ai fini dell'onorabilita'. 

        
      
                               Art. 3 
 
   Modalita' di caricamento dei dati - Sezione «Imprese e gestori» 
 
  1. Il registro  elettronico  nazionale  nella  sezione  «Imprese  e
gestori» contiene i dati delle  imprese  di  trasporto  di  merci  su
strada, aventi in disponibilita'  veicoli  adibiti  al  trasporto  di
merci conformemente alle disposizioni che  regolano  l'autorizzazione
all'accesso al mercato e delle imprese di  trasporto  di  persone  su
strada che hanno l'autorizzazione all'accesso al mercato, acquisiti: 
    dagli archivi del centro elaborazione dati del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  alla
data del 4 dicembre 2011 e le successive  modifiche  ed  integrazioni
degli stessi; 
    dalle autorita', indicate al successivo art. 4, nell'ambito dello
svolgimento delle loro funzioni, derivanti anche  da  documentazione,
sotto  forma  di  autocertificazione  nei   casi   previsti,   o   di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'impresa o il gestore
dei trasporti presentano,  al  fine  di  attestare  il  possesso  dei
requisiti necessari per l'accesso alla professione  di  trasportatore
su strada o per l'accesso al mercato nazionale o  internazionale  del
trasporto su strada e le successive modifiche ed  integrazioni  degli
stessi. 

        
      
                               Art. 4 
 
Accesso alla sezione «Imprese e  gestori»  del  registro  elettronico
                              nazionale 
 
  1. L'accesso ai dati contenuti nella sezione  «imprese  e  gestori»
del registro elettronico nazionale, ai fini dell'inserimento e  della
modifica, e' riservato alle autorita' competenti  ad  autorizzare  l'
accesso alla professione di trasportatore su strada e l'  accesso  al
mercato internazionale del trasporto su strada  nell'Unione  europea,
alle  autorita'  competenti  al  rilascio  delle  copie   certificate
conformi della licenza comunitaria, alle amministrazioni  provinciali
o agli altri enti previsti dalla  normativa  vigente  che  provvedono
alla tenuta degli albi provinciali dell'albo delle persone fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di  terzi
e al Punto di contatto nazionale di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
presente decreto. Tali soggetti agiscono secondo le procedure e sulla
base delle funzioni connesse alle loro competenze. 
  2. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2,  comma  1  del
presente decreto  sono,  a  fini  di  consultazione,  accessibili  ai
soggetti indicati al comma 1 del presente  articolo,  alle  autorita'
competenti  ad  autorizzare  l'accesso  al  mercato   nazionale   del
trasporto su  strada  e  alle  autorita'  competenti  all'accesso  al
mercato internazionale del  trasporto  su  strada  con  i  Paesi  non
aderenti all'Unione europea. 
  3. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2,  comma  1  del
presente decreto sono accessibili al  Comitato  centrale  per  l'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose  per  conto  di  terzi  per  gli  adempimenti
connessi all'espletamento delle proprie funzioni. 
  4. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2,  comma  1  del
presente decreto  sono  accessibili,  a  fini  di  consultazione,  al
pubblico,  secondo  modalita'  definite  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia  di
protezione dei dati personali. 
  5. Le operazioni di accesso di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente
articolo sono possibili per motivi strettamente connessi ai doveri di
ufficio di  coloro  che  effettuano  tali  operazioni,  tramite  rete
telematica  e  previa  abilitazione  degli  utenti  da  parte   della
direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7, in modo  tale
che sia garantita l'univoca identificazione degli stessi. 

        
      
                               Art. 5 
 
                  Trattamento e sicurezza dei dati 
 
  1. Il trattamento dei dati  personali  necessario  per  l'esercizio
delle funzioni del  registro  elettronico  nazionale  e'  svolto  nel
rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali)  e
successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 6 
 
                      Diritti dell'interessato 
 
  1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'
interessato previsti dal titolo H del decreto legislativo  30  giugno
2003 n, 196, relativamente ai dati  contenuti  nel  registro  di  cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  sono   esercitati   presso   il
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici direzione generale  per  il  trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita' - Divisione 4, che valuta la richiesta d'intesa  con
la direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7. 
  2.  Gli  aggiornamenti,  le  rettifiche,  le  integrazioni   e   le
cancellazioni da  effettuare,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  in
conseguenza  dell'esercizio  di  tali  diritti,  sono   disposti   su
richiesta dell'interessato dall'autorita' competente  presso  cui  e'
stato effettuato l'accesso di cui al comma 1 del  presente  articolo,
d'intesa con la direzione generale per la motorizzazione -  Divisione
7 e con l'autorita' che ha caricato i dati,  che,  se  del  caso,  vi
provvede materialmente. 

        
      
                               Art. 7 
 
       Utilizzazione dei dati per fini statistici e di studio 
 
  1. Le autorita' indicate all'art. 4 del  presente  decreto  possono
effettuare l'accesso  ai  dati  contenuti  nel  registro  elettronico
nazionale, nei  limiti  delle  rispettive  competenze,  per  la  loro
utilizzazione, in forma aggregata o comunque  resa  anonima,  a  fini
statistici e di studio. 

        
      
                               Art. 8 
 
                  Istruzioni tecnico-amministrative 
 
  1. Le istruzioni tecnico-amministrative relative  agli  adempimenti
di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla  direzione
generale per il trasporto stradale e  per  l'intermodalita'  e  dalla
direzione generale della motorizzazione. 

        
      
                               Art. 9 
 
                            Pubblicazione 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 gennaio 2012 
 
                                     Il capo del dipartimento: Fumero 

        
      

 


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