Governo: regolamento per l'integrazione tra lo straniero e lo Stato

 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2011, il D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011 con il regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Il provvedimento entrerà in vigore il 10 marzo 2012.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 179
Regolamento concernente la disciplina  dell'accordo  di  integrazione
tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo  4-bis,  comma  2,
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221) 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed  in  particolare
l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25,  della  legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e  delle  modalita'  di  sottoscrizione  da
parte dello straniero di un accordo di integrazione,  articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione da conseguire nel periodo di validita' del  permesso  di
soggiorno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 18 novembre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la   coesione
territoriale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per
la  sottoscrizione  da  parte   dello   straniero   dell'accordo   di
integrazione di cui all'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico»,  nonche'  i
casi straordinari di  giustificata  esenzione  dalla  sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per  crediti  e  i
casi di sospensione dell'accordo, le  modalita'  e  gli  esiti  delle
verifiche a  cui  esso  e'  soggetto  e  l'istituzione  dell'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 
  2. Il regolamento si applica allo straniero di  eta'  superiore  ai
sedici anni che  fa  ingresso  per  la  prima  volta  nel  territorio
nazionale dopo la  sua  entrata  in  vigore  e  presenta  istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno,  ai  sensi  dell'articolo  5  del
testo unico, di durata non inferiore a un anno. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
           Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo 
                           di integrazione 
 
  1. Lo straniero di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  che  presenta
istanza  di  permesso  di  soggiorno   allo   sportello   unico   per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,
di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente,
contestualmente alla presentazione della  medesima  istanza,  stipula
con lo Stato  un  accordo  di  integrazione,  di  seguito  denominato
«accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto,  secondo  il
modello di cui all'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e'  consegnato
allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se  cio'  non
e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese,
russa o filippina, secondo la preferenza  indicata  dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo  e'  stipulato  dal  prefetto  o  da  un  suo
delegato. 
  2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di  eta'  compresa
tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori  o
dai  soggetti  esercenti   la   potesta'   genitoriale   regolarmente
soggiornanti nel territorio nazionale. 
  3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati  allo
straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1  di  conoscenza
della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in  Italia,  secondo  quanto
previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B. 
  4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a: 
    a) acquisire un  livello  adeguato  di  conoscenza  della  lingua
italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di  cui  al  quadro
comune europeo di riferimento per le  lingue  emanato  dal  Consiglio
d'Europa; 
    b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della  Costituzione  della   Repubblica   e   dell'organizzazione   e
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; 
  c) acquisire  una  sufficiente  conoscenza  della  vita  civile  in
Italia, con particolare riferimento ai settori della  sanita',  della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; 
  d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte  dei
figli minori. 
  5. Lo straniero dichiara,  altresi',  di  aderire  alla  Carta  dei
valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al  decreto  del
Ministro dell'interno  in  data  23  aprile  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  137  del  15  giugno  2007,  e  si  impegna  a
rispettarne i principi. 
  6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere  il  processo  di
integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di  ogni  idonea
iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in
collaborazione con i centri per l'istruzione  degli  adulti,  di  cui
all'articolo 1, comma 632, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  30  marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto  2001,
e delle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori,
nell'ambito delle rispettive competenze e nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione  vigente.  Nell'immediato,  lo
Stato assicura allo straniero la partecipazione ad  una  sessione  di
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 3. 
  7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno. 
  8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini  del  rilascio
del  permesso  di  soggiorno  e,  se  stipulato,  questo  si  intende
adempiuto, qualora  lo  straniero  sia  affetto  da  patologie  o  da
disabilita'  tali  da  limitare  gravemente  l'autosufficienza  o  da
determinare  gravi  difficolta'  di   apprendimento   linguistico   e
culturale, attestati mediante una certificazione  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale. 
  9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per: 
  a) i minori non accompagnati  affidati  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero
sottoposti  a  tutela,  per  i  quali  l'accordo  e'  sostituito  dal
completamento del progetto di integrazione sociale e  civile  di  cui
all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico; 
  b) le vittime della tratta di  persone,  di  violenza  o  di  grave
sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal  completamento
del  programma  di  assistenza  ed  integrazione   sociale   di   cui
all'articolo 18 del testo unico. 
  10. L'accordo decade di diritto qualora  il  questore  disponga  il
rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del  permesso
di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti  di
legge. Gli estremi del  provvedimento  di  reiezione  o  revoca  sono
inseriti, a cura  della  questura,  nell'anagrafe  nazionale  di  cui
all'articolo 9. 
  11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi
di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo  nelle
fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale
fine, gli accordi stipulati presso la  questura  sono  trasmessi  con
modalita' informatiche allo sportello medesimo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
           Sessione di formazione civica e di informazione 
 
  1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione
civica  e  di  informazione  sulla  vita  civile  in  Italia  di  cui
all'articolo 2, comma 6, entro i tre  mesi  successivi  a  quello  di
stipula dell'accordo. La sessione  ha  una  durata  non  inferiore  a
cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di  materiali
e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero  o  se  cio'
non  e'  possibile,  inglese,  francese,  spagnola,  araba,   cinese,
albanese,  russa  o  filippina,  secondo   la   preferenza   indicata
dall'interessato. 
  2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma  sintetica,  a
cura dello sportello unico, le  conoscenze  di  cui  all'articolo  2,
comma 4,  lettere  b)  e  c),  definite  d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei
diritti e dei doveri degli stranieri  in  Italia,  delle  facolta'  e
degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri  reciproci
dei  coniugi  e  dei  doveri  dei  genitori  verso  i  figli  secondo
l'ordinamento giuridico italiano, anche con  riferimento  all'obbligo
di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle  principali
iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri  a
cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza  e
sulla normativa di riferimento in materia di salute e  sicurezza  sul
lavoro. 
  3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione  civica  e
di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita  di  quindici
dei  sedici   crediti   assegnati   all'atto   della   sottoscrizione
dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
               Articolazione dell'accordo per crediti 
 
  1. L'accordo e' articolato per crediti di  ammontare  proporzionale
ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura  civica
e della vita civile in  Italia  certificati  anche  a  seguito  della
frequenza  con  profitto  di  corsi  o  percorsi  di  istruzione,  di
formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario
e di integrazione linguistica e sociale ovvero del  conseguimento  di
diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale  di  titolo
di studio o professionale. I crediti riconoscibili,  oltre  a  quelli
assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati  nell'allegato
B che costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella  misura
indicata  nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento, in connessione con: 
  a) la pronuncia di  provvedimenti  giudiziari  penali  di  condanna
anche  non  definitivi,  compresi  quelli  adottati  a   seguito   di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale; 
  b) l'applicazione anche  non  definitiva  di  misure  di  sicurezza
personali previste dal codice  penale  o  da  altre  disposizioni  di
legge; 
  c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di  importo  non
inferiore a 10 mila euro, in relazione a  illeciti  amministrativi  e
tributari. 
  3. I crediti assegnati all'atto della  sottoscrizione  dell'accordo
vengono confermati,  all'atto  della  verifica  dell'accordo  di  cui
all'articolo 6, nel caso in  cui  sia  accertato  rispettivamente  il
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il  livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia;  in  caso   contrario   si   provvede   alle   corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo  che,  qualora  in  sede  di  verifica  sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si  provvede
al  riconoscimento  dei  crediti,  aggiuntivi   rispetto   a   quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
al livello di conoscenza effettivamente accertato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
        Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti 
 
  1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base  della
documentazione  prodotta  dallo  straniero  nel  periodo  di   durata
dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi
alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica  e  della
vita civile in Italia  possono  essere  assegnati  a  seguito  di  un
apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso  i
centri per l'istruzione degli adulti, di cui  all'articolo  1,  comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. La decurtazione dei crediti nei casi  previsti  dall'allegato  C
avviene: 
  a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure  di
sicurezza  personali,  sulla  base  degli  accertamenti  di   ufficio
attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei  carichi
pendenti,  ai  sensi  degli  articoli  43  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  e  39  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di  casellario  giudiziale  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dai
relativi carichi pendenti, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
  b)  quanto   alle   sanzioni   pecuniarie   connesse   a   illeciti
amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita
con le modalita' previste dal citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                        Verifica dell'accordo 
 
  1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo,
lo sportello unico ne avvia la  verifica  previa  comunicazione  allo
straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
non  vi  abbia  gia'  provveduto,  la  documentazione  necessaria  ad
ottenere il riconoscimento dei crediti e la  certificazione  relativa
all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei  figli  minori  o,  in
assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne  l'adempimento.
Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in
assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello
di conoscenza della lingua italiana, della  cultura  civica  e  della
vita  civile  in  Italia   attraverso   un   apposito   test   svolto
gratuitamente   a   cura   dello   sportello   medesimo   e   attiva,
contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui  all'articolo  5,
comma 2, lettera a). 
  2. Lo svolgimento del test anche in lingua  tedesca  oltre  che  in
lingua italiana, per  gli  stranieri  residenti  nella  provincia  di
Bolzano,  e'  valutabile  ai  fini  del  riconoscimento  di   crediti
ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B. 
  3. In caso di permesso di soggiorno della durata  di  un  anno,  un
mese  prima  della  scadenza,  si   procede   alla   verifica   della
partecipazione alla sessione di formazione civica e  di  informazione
di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la  mancata
partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione  di  quindici
crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito  della
verifica di cui al comma 1. 
  4. L'inadempimento dell'obbligo di cui  all'articolo  2,  comma  4,
lettera d), salva  la  prova  di  essersi,  comunque,  adoperato  per
garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale
dei crediti assegnati  all'atto  della  sottoscrizione  e  di  quelli
successivamente  conseguiti  e  la   risoluzione   dell'accordo   per
inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8. 
  5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello  unico
procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri
indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui  all'articolo
5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei  crediti  finali  e
l'assunzione di una delle seguenti determinazioni: 
  a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o  superiore  alla
soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati
conseguiti il livello  A2  della  conoscenza  della  lingua  italiana
parlata e il livello di sufficienza della  conoscenza  della  cultura
civica e della vita  civile  in  Italia,  e'  decretata  l'estinzione
dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato; 
  b) qualora il numero dei crediti finali  sia  superiore  a  zero  e
inferiore  alla  soglia  di  adempimento  ovvero  non   siano   stati
conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana  parlata,
della cultura civica e della  vita  civile  in  Italia  di  cui  alla
lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per  un  anno  alle
medesime  condizioni.  Della  proroga  e'  data  comunicazione   allo
straniero; 
  c) qualora il numero dei crediti finali  sia  pari  o  inferiore  a
zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con
gli effetti di cui ai commi 7 e 8. 
  6. Le decisioni di cui alle lettere  a)  e  c)  del  comma  5  sono
assunte dal prefetto o da un suo delegato. 
  7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  8,  la  risoluzione
dell'accordo per inadempimento ai sensi  del  comma  5,  lettera  c),
determina la revoca del permesso di soggiorno o il  rifiuto  del  suo
rinnovo e l'espulsione  dello  straniero  dal  territorio  nazionale,
previa comunicazione, con  modalita'  informatiche,  dello  sportello
unico alla questura. 
  8. Qualora ricorra uno dei casi  di  divieto  di  espulsione  dello
straniero previsti dal testo unico,  della  risoluzione  dell'accordo
per inadempimento ai sensi del  comma  5,  lettera  c),  tiene  conto
l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali
di cui al testo unico. 
  9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un  mese  prima
della scadenza dell'anno  di  proroga,  lo  sportello  unico,  previa
comunicazione allo straniero, attiva  la  verifica  finale,  riferita
all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui
alla  lettera  a)  ovvero  alla  lettera  c)  del  comma  5.  Qualora
persistano le condizioni di cui alla  lettera  b)  del  comma  5,  il
prefetto,  nel  risolvere  l'accordo,  ne   decreta   l'inadempimento
parziale, di cui l'autorita' competente tiene  conto  per  l'adozione
dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                Agevolazioni connesse alla fruizione 
                 di attivita' culturali e formative 
 
  1. Allo straniero  che  alla  scadenza  dell'accordo  risulti  aver
raggiunto un numero di crediti finali pari  o  superiore  a  quaranta
sono  riconosciute  agevolazioni  per  la  fruizione  di   specifiche
attivita'  culturali  e  formative.  A  tale   scopo   il   Ministero
dell'interno trasmette, con  cadenza  semestrale,  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali i  dati  relativi  agli  accordi  di
integrazione. 
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel
presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
procede all'individuazione dei  soggetti  erogatori  delle  attivita'
culturali e formative di cui al comma 1. 
  3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Sospensione dell'accordo 
 
  1. L'efficacia dell'accordo puo'  essere  sospesa  o  prorogata,  a
domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza  maggiore  o
un  legittimo  impedimento  al   rispetto   dell'accordo,   attestato
attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute
o di famiglia, da motivi  di  lavoro,  dalla  frequenza  di  corsi  o
tirocini di formazione, aggiornamento od  orientamento  professionale
ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute  sono
attestati  attraverso  la   presentazione   di   una   certificazione
rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
         Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi 
                           di integrazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il  Dipartimento  per
le liberta' civili e l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituita e gestita  l'anagrafe  nazionale  degli  intestatari  degli
accordi di integrazione. 
  2. Nell'anagrafe sono indicati,  per  ciascuno  straniero,  i  dati
anagrafici del medesimo e dei componenti del  nucleo  familiare,  gli
estremi dell'accordo,  i  crediti  di  volta  in  volta  assegnati  o
decurtati, il dato dei crediti  finali  riconosciuti  al  termine  di
ciascuna verifica,  gli  estremi  delle  determinazioni  assunte  dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative  ed
estintive dell'accordo. 
  3. Gli estremi dell'accordo  e  delle  determinazioni  assunte  dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative  ed
estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente,  con
modalita' informatiche, alla  questura,  ai  fini  degli  adempimenti
connessi con il rilascio o il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.
Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente  ai  dati
inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o  alla
decurtazione  di  crediti  o  comunque  a  modificare  lo  stato   di
attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso  diretto  all'anagrafe,
lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da
lui stipulato. 
  4. L'anagrafe  nazionale  e'  completamente  informatizzata  ed  e'
interconnessa con  il  casellario  giudiziale  e  il  casellario  dei
carichi pendenti, ai  fini  degli  accertamenti  di  ufficio  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con  gli  altri  sistemi
informativi    automatizzati    operanti    presso    le    pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed
aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure,
dai competenti uffici  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza; ed e' consultabile dai predetti  uffici,  nei  limiti  di
quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti. 
  5. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 242 del 2004, sono individuati eventuali  soggetti,  aggiuntivi  a
quelli di cui al comma 4, autorizzati  ad  accedere  all'anagrafe  ai
fini dell'immissione o della consultazione dei dati. 
  6. Si applicano le disposizioni  normative  in  materia  di  tutela
della riservatezza dei  dati  personali  e,  in  quanto  compatibili,
quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004  e
dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Collaborazione interistituzionale 
 
  1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita'
organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione,
il prefetto, anche in sede di conferenza  provinciale  permanente  di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, conclude o  promuove  la  conclusione  di  accordi  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  forme
di  collaborazione  tra   lo   sportello   unico   e   la   struttura
territorialmente  competente  dell'ufficio  scolastico  regionale,  i
centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui  all'articolo
1, comma 632,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  altre
istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e,  se
del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni  statali,  comprese
le universita', relativamente all'organizzazione e  allo  svolgimento
degli adempimenti di cui al  presente  regolamento,  con  particolare
riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di  cui
all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui  all'articolo
5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o  promossi  con
la regione e gli enti  locali  anche  con  specifico  riferimento  al
riconoscimento  delle   attivita'   di   formazione   linguistica   e
orientamento civico. 

        
      
                               Art. 11 
 
Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e  della  Consulta
  per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. 
 
  1. I consigli territoriali per l'immigrazione di  cui  all'articolo
3, comma 6, del testo unico,  in  raccordo  con  la  Consulta  per  i
problemi degli stranieri immigrati  e  delle  loro  famiglie  di  cui
all'articolo 42, comma 4, del medesimo  testo  unico,  individuano  e
monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale  degli
stranieri scaturente dall'attuazione del presente  regolamento  e  lo
analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno  formativo  degli
stranieri presenti nel territorio provinciale al fine  di  promuovere
le  iniziative  a  sostegno  del  processo  di   integrazione   dello
straniero, attivabili sul territorio. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui  al
quadro comune europeo  di  riferimento  per  le  lingue  emanato  dal
Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento  ne  richieda  la
prova documentale, e'  comprovata  attraverso  le  certificazioni  di
competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con
il  Ministero  degli  affari  esteri,  riconosciute   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso
le sedi  presenti  nel  territorio  italiano  e  all'estero,  nonche'
attraverso le certificazioni rilasciate al termine  di  un  corso  di
lingua  italiana  frequentato  presso  i   Centri   provinciali   per
l'istruzione degli adulti di cui all'articolo  1,  comma  632,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di
integrazione linguistica e sociale  ai  fini  del  riconoscimento  di
crediti, il riferimento si  intende  effettuato  alla  frequenza  con
profitto  di  corsi  finalizzati  all'apprendimento  della  lingua  e
cultura  italiana,  che  si  concludono  con  il  rilascio   di   una
certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo
di studio in  Italia,  tenuti  anche  all'estero  da  amministrazioni
pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche,  formative  o  culturali
private a cio' accreditate o autorizzate, ai  sensi  della  normativa
vigente,  dalle  amministrazioni  statali,  dalle  regioni  o   dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. All'attuazione del  presente  regolamento  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Alle risorse  destinate  all'istituzione  dell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione  di  due
appositi capitoli di spesa, rispettivamente per  le  spese  di  parte
capitale e per le spese di parte corrente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a
decorrere dal centoventesimo giorno successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                  Gelmini, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Sacconi,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011 
Registro n. 19, foglio n. 315 

        
      
                                                ALLEGATO A            
 
                                     (di cui all'articolo 2, comma 1) 
 
    

                       ACCORDO DI INTEGRAZIONE

                                 tra

    lo Stato, in persona del Prefetto di________________________

                                  e

il Sig./la Sig.ra___________________________________________________

    
 
Preambolo 
 
L'integrazione, intesa come  processo  finalizzato  a  promuovere  la
convivenza dei cittadini italiani e di  quelli  stranieri  legalmente
soggiornanti  nel  territorio  nazionale,  nel  rispetto  dei  valori
sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'. 
In particolare,  per  i  cittadini  stranieri  integrarsi  in  Italia
presuppone  l'apprendimento  della  lingua  italiana  e  richiede  il
rispetto, l'adesione  e  la  promozione  dei  valori  democratici  di
liberta', di eguaglianza e di solidarieta' posti a  fondamento  della
Repubblica italiana. 
A questi obiettivi mira  l'accordo  di  integrazione  che,  ai  sensi
dell'articolo 4-bis del testo unico  delle  disposizioni  concernenti
l'immigrazione,   lo   straniero   e'    tenuto    a    sottoscrivere
contestualmente alla presentazione  della  domanda  di  rilascio  del
permesso di soggiorno, quale condizione necessaria  per  ottenere  il
permesso medesimo. 
    

Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra________________________, di seguito
denominato «l'interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di
_________________________________________________________________o da
un suo delegato_____________________________________________________,
convengono e stipulano quanto segue.

    
Art. 1. - Impegni dello straniero 
 
L'interessato si impegna a: 
a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente
almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo  di  riferimento
per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa; 
b) acquisire una sufficiente  conoscenza  dei  principi  fondamentali
della   Costituzione   della   Repubblica,   dell'organizzazione    e
funzionamento delle istituzioni pubbliche  e  della  vita  civile  in
Italia, con particolare riferimento ai settori della  sanita',  della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; 
c) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione  da  parte  dei
figli minori; 
d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. 
L'interessato dichiara, altresi', di aderire alla  Carta  dei  valori
della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro
dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi. 
 
Art. 2. - Impegni dello Stato 
 
Lo Stato: 
a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari  dignita'
sociale delle persone  senza  distinzione  di  sesso,  di  razza,  di
lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali
e  sociali,  prevenendo  ogni  manifestazione  di   razzismo   e   di
discriminazione; agevola, inoltre, l'accesso  alle  informazioni  che
aiutano i cittadini stranieri a comprendere  i  principali  contenuti
della Costituzione italiana e dell'ordinamento generale dello Stato; 
b) garantisce in raccordo  con  le  regioni  e  gli  enti  locali  il
controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il
pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla
frequenza della scuola dell'obbligo; 
c) favorisce il processo di integrazione dell'interessato  attraverso
l'assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con  le  regioni,
gli enti locali e l'associazionismo no profit. 
In tale quadro, assicura all'interessato, entro un mese dalla stipula
del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una  sessione  di
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata
di un giorno. 
 
Art. 3 - Durata dell'accordo 
 
L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno. 
 
Art. 4. - Articolazione dell'accordo per crediti 
 
L'accordo e' articolato per crediti, nel  senso  che  all'interessato
sono riconosciuti i crediti  indicati  nell'accluso  allegato  B  del
regolamento  recante  la  disciplina  dell'accordo  di  integrazione,
numericamente proporzionali al raggiungimento  di  livelli  crescenti
della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e  della
vita civile in Italia, certificati anche a  seguito  della  frequenza
con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di  integrazione
linguistica e sociale ovvero del conseguimento di  diplomi  o  titoli
comunque denominati aventi  valore  legale  di  titolo  di  studio  o
professionale.  All'atto  della  sottoscrizione   dell'accordo   sono
assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello  A1
di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente
di conoscenza della cultura civica e  della  vita  civile  in  Italia
Detti   crediti   vengono   confermati,   all'atto   della   verifica
dell'accordo, nel caso in cui siano accertati i predetti requisiti di
conoscenza della lingua italiana parlata al livello A1 ed il  livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia;  in  caso   contrario   si   provvede   alle   corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo  che,  qualora  in  sede  di  verifica  sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'Allegato B, si  provvede
al  riconoscimento  dei  crediti,  aggiuntivi   rispetto   a   quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
al livello di conoscenza effettivamente accertato. 
I crediti maturati subiscono le  decurtazioni  indicate  nell'accluso
allegato C del regolamento  recante  la  disciplina  dell'accordo  di
integrazione, in  connessione  con:  le  condanne  penali  anche  con
sentenza non  definitiva;  l'applicazione  anche  non  definitiva  di
misure di sicurezza personali; l'irrogazione di  sanzioni  pecuniarie
definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o  tributari.
L'ammontare delle decurtazioni e' proporzionale alla  gravita'  degli
illeciti penali, amministrativi o  tributari  e  degli  inadempimenti
commessi. 
La mancata partecipazione alla sessione di  formazione  civica  e  di
informazione sulla vita in Italia di cui  all'articolo  2  da'  luogo
alla decurtazione di quindici dei sedici crediti  assegnati  all'atto
della sottoscrizione dell'accordo. 
 
Art. 5. - Scadenza e verifica dell'accordo 
    

Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo
sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di_______________________________________,
di seguito «sportello unico», ne avvia la verifica, attraverso la
documentazione presentata dall'interessato o quella acquisita di
ufficio. In assenza di idonea documentazione, l'interessato puo'
chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della
lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
attraverso un apposito test a cura dello sportello unico.

    
La verifica si conclude  con  l'attribuzione  dei  crediti  finali  e
l'assunzione di una delle seguenti determinazioni: 
a) adempimento dell'accordo, qualora il numero dei crediti finali sia
pari o superiore a trenta crediti  e,  contestualmente,  siano  stati
conseguiti i livelli di conoscenza  della  lingua  italiana  e  della
cultura civica e della vita civile in Italia  indicati  nell'art.  1,
lett. a) e b); 
b) proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora
il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove  ovvero
non siano stati conseguiti i livelli della  conoscenza  della  lingua
italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in  Italia
di cui  alla  lettera  a  ).  Della  proroga  e'  data  comunicazione
all'interessato. 
c)    inadempimento    dell'accordo    e    conseguente    espulsione
dell'interessato dal territorio  nazionale,  qualora  il  numero  dei
crediti finali sia pari o  inferiore  a  zero.  Se,  ai  sensi  della
legislazione  vigente,  l'interessato  non   puo'   essere   espulso,
l'inadempimento   dell'accordo    e'    preso    in    considerazione
esclusivamente  ai  fini  delle  future  decisioni  discrezionali  in
materia di immigrazione. 
In caso di permesso di soggiorno della durata di  un  anno,  un  mese
prima della scadenza, si procede alla verifica  della  partecipazione
alla  sessione  di  formazione  civica  e  di  informazione  di   cui
all'articolo 2, con  decurtazione  di  quindici  dei  sedici  crediti
assegnati all'atto della sottoscrizione, ove si  accerti  la  mancata
partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore  determinazione  all'esito
della verifica da effettuarsi alla scadenza  del  biennio  di  durata
dell'accordo. 
L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, lett. c)  produce
gli effetti di cui alla precedente lett. c). 
 
Art. 6. - Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione 
 
Presso il Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
Ministero  dell'interno  e'  istituita  l'anagrafe  nazionale   degli
intestatari degli accordi di integrazione, in  cui  sono  inseriti  e
gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti  i
dati relativi all'accordo sottoscritto, i crediti di volta  in  volta
assegnati o decurtati, nonche' le vicende modificative  ed  estintive
dell'accordo medesimo. I dati inseriti nell'anagrafe sono  comunicati
di  volta  in  volta  all'interessato.  Questi  ha  accesso   diretto
all'anagrafe e, in tal modo, puo' controllare in ogni momento  l'iter
dell'accordo da lui stipulato. 
 
Art. 7. - Disposizioni finali. 
    

La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula
e' affidata allo sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di_____________________.
Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica___________,
recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero
e lo Stato.

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                ALLEGATO B            
 
                                     (di cui all'articolo 2, comma 3) 
 
 
Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza  della
lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia 
 
 
1. Conoscenza della lingua italiana        Crediti riconoscibili (*) 
(secondo il quadro comune europeo 
 di riferimento per le lingue 
 emanato dal Consiglio d'Europa) 
 
livello A1 (solo lingua parlata)                   10 
 
livello A1                                         14 
 
livello A2 (solo lingua parlata)                   20 
 
livello A2                                         24 
 
livello B1 (solo lingua parlata)                   26 
 
livello B1                                         28 
 
livelli superiori a B1                             30 
 
(*) I crediti relativi alla presente voce  non  sono  cumulabili  tra
loro 
 
 
2. Conoscenza della cultura civica         Crediti riconoscibili (*) 
    e della vita civile in Italia                                    
 
Livello sufficiente                                 6 
 
Livello buono                                       9 
 
Livello elevato                                    12 
 
(*) I crediti relativi alla presente voce  non  sono  cumulabili  tra
loro 
 
 
3. Percorsi di istruzione              Crediti riconoscibili (*)(**) 
per adulti, corsi di istruzione 
secondaria superiore o di istruzione 
e formazione professionale 
(nell'ambito del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui alla 
legge n. 53/2003) 
 
Frequenza con profitto di un corso                  4 
di durata pari ad almeno 80 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                  5 
di durata pari ad almeno 120 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                 10 
di durata pari ad almeno 250 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                 20 
di durata pari ad almeno 500 ore 
 
Frequenza con profitto di un anno                  30 
scolastico 
 
(*) I crediti relativi alla presente voce  non  sono  cumulabili  tra
loro 
(**) I crediti di cui alla presente voce sono  dimezzati  qualora,  a
conclusione  del  percorso  o  del  corso,   allo   straniero   siano
riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi
al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o  di
qualifica professionale 
 
 
4. Percorsi degli istituti tecnici         Crediti riconoscibili (*) 
     superiori o di istruzione e 
     formazionetecnica superiore 
(nell'ambito del sistema di 
istruzione e formazione tecnica 
superiore di cui all'art. 69 
della legge n. 144/1999) 
 
Frequenza con profitto di un semestre              15 
                                         (per ciascun semestre) 
 
(*) I crediti di cui alla presente voce  sono  dimezzati  qualora,  a
conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi
della successiva voce n. 6, i crediti relativi al  conseguimento  del
diploma di tecnico superiore o del  certificato  di  specializzazione
tecnica superiore 
 
 
5. Corsi di studi universitari o di        Crediti riconoscibili (*) 
      alta formazione in Italia 
(presso universita' statali e non statali, 
 istituti di istruzione universitaria ad 
 ordinamento speciale o istituzioni del 
 sistema dell'alta formazione di cui 
 all'art. 2 della legge n. 508/1999, 
 autorizzati al rilascio di titoli 
 di studio aventi valore legale) 
 
Frequenza di un anno accademico con                30 
superamento di due verifiche 
di profitto 
 
Frequenza di un anno accademico con                32 
superamento di tre verifiche 
di profitto 
 
Frequenza di un anno accademico con                34 
superamento di quattro verifiche 
di profitto 
 
Frequenza di un anno accademico con                36 
superamento di cinque o piu' verifiche 
di profitto 
 
Frequenza di un anno di dottorato di               50 
ricerca o di corso equiparato con 
valutazione positiva della attivita' 
di ricerca svolta nell'anno 
frequentato 
 
(*) I crediti di cui alla presente voce  sono  dimezzati  qualora,  a
conclusione del corso, allo straniero siano  riconosciuti,  ai  sensi
della successiva voce n. 6, i crediti relativi al  conseguimento  del
corrispondente diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione
o del titolo di dottore di ricerca o titoli equiparati 
 
 
6. Conseguimento di titoli di studio       Crediti riconoscibili 
     aventi valore legale in Italia 
(al termine dei corsi o percorsi di cui 
     alle precedenti voci 3, 4 e 5) 
 
Diploma di qualifica professionale                 35 
 
Diploma di istruzione secondaria superiore         36 
 
Diploma di tecnico superiore o certificato         37 
di specializzazione tecnica superiore 
 
Diploma di laurea o titolo accademico              46 
equiparato 
 
Diploma di laurea magistrale o titolo              48 
accademico equiparato 
 
Diploma di specializzazione o titolo               50 
accademico equiparato 
 
Titolo di dottore di ricerca o titolo              64 
accademico equiparato 
 
 
7. Attivita' di docenza                     Crediti riconoscibili 
 
Conseguimento dell'abilitazione                    50 
all'esercizio della professione 
di docente, ai sensi dell'art. 49 
del D.P.R. n. 394/1999 
(nell'ambito del sistema educativo 
di istruzione e formazione di cui 
alla legge n. 53/2003) 
 
Svolgimento dell'attivita' di docenza              54 
nelle universita', negli istituti di 
istruzione universitaria ad ordinamento 
speciale o nelle istituzioni del sistema 
dell'alta formazione 
(si fa riferimento alle universita' statali 
e non statali, agli istituti di istruzione 
universitaria ad ordinamento speciale, 
alle istituzioni del sistema dell'alta 
formazione di cui all'art. 2 della legge 
n. 508/1999, autorizzati al rilascio 
di titoli di studio aventi valore legale 
in Italia) 
 
 
8. Corsi di integrazione linguistica       Crediti riconoscibili (*) 
e sociale (frequentati in una delle 
istituzioni di cui all'art. 12, 
comma 2) 
 
Frequenza con profitto di un corso                  4 
di durata pari ad almeno 80 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                  5 
di durata pari ad almeno 120 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                 10 
di durata pari ad almeno 250 ore 
 
ovvero superamento del test di 
conoscenza della lingua tedesca 
ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis 
 
Frequenza con profitto di un corso                 20 
di durata pari ad almeno 500 ore 
 
Frequenza con profitto di un corso                 30 
di durata pari ad almeno 800 ore 
 
(*) I crediti relativi alla presente voce  non  sono  cumulabili  tra
loro ne' con quelli di cui alle precedenti voci 3, 4, 5, 6 e 7. 
 
 
9. Onorificenze e benemerenze              Crediti riconoscibili 
   pubbliche 
 
Conferimento di onorificenze                        6 
della Repubblica italiana 
 
Conferimento di altre benemerenze                   2 
pubbliche 
 
 
10. Attivita' economico-imprenditoriali     Crediti riconoscibili 
Svolgimento di attivita'                            4 
economico-imprenditoriali, 
 
 
12. Scelta di un medico di base            Crediti riconoscibili 
 
scelta di un medico di base iscritto                4 
nei registri Asl 
 
 
13. Partecipazione alla vita sociale       Crediti riconoscibili 
 
 
Svolgimento di attivita' di volontariato 
presso associazioni iscritte nei pubblici           4 
registri o che svolgono attivita' di 
promozione sociale 
 
 
14. Abitazione                             Crediti riconoscibili 
 
Sottoscrizione, registrazione 
e ove prescritto trascrizione 
di un contratto di locazione 
pluriennale o di acquisto di                        6 
un immobile ad uso abitativo 
ovvero certificazione 
dell'accensione di un mutuo 
per l' acquisto di un immobile 
ad uso abitativo 
 
 
15. Corsi di formazione anche              Crediti riconoscibili 
    nel Paese di origine 
 
Partecipazione con profitto 
a tirocini formativi e di 
orientamento ovvero a 
programmi di formazione                             2 
professionale diversi da 
quelli che costituiscono la 
motivazione dell'autorizzazione 
all'ingresso 
 
Partecipazione con profitto                         4 
a programmi di formazione 
all'estero previsti 
dall'art. 23 del 
testo unico 
 

        
      
                                                ALLEGATO C            
 
                                     (di cui all'articolo 4, comma 2) 
 
 
Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell'articolo 4, comma 2 
 
1. Reati                                   Crediti decurtabili 
 
Condanna anche non definitiva                       2 
al pagamento di una ammenda 
non inferiore a 10 mila euro 
 
Condanna anche non definitiva                       3 
alla pena dell'arresto inferiore 
a tre mesi anche congiunta al 
pagamento di una ammenda 
 
Condanna anche non definitiva                       5 
alla pena dell'arresto 
superiore a tre mesi 
 
Condanna anche non definitiva                       6 
al pagamento di una multa non 
inferiore a 10 mila euro 
 
Condanna anche non definitiva                       8 
alla pena della reclusione 
inferiore a tre mesi anche 
congiunta al pagamento 
di una multa 
 
Condanna anche non definitiva                      10 
alla pena della reclusione 
non inferiore a tre mesi 
 
Condanna anche non definitiva                      15 
alla pena della reclusione 
non inferiore ad un anno 
 
Condanna anche non definitiva                      20 
alla pena della reclusione 
non inferiore a due anni 
 
Condanna anche non definitiva                      25 
alla pena della reclusione 
non inferiore a tre anni 
 
 
2. Misure di sicurezza personali           Crediti decurtabili 
 
Applicazione provvisoria di una                     6 
misura di sicurezza ai sensi 
dell'articolo 206 c.p. 
 
Applicazione anche in via non                      10 
definitiva di una misura di 
sicurezza personale 
 
 
3. Illeciti amministrativi e tributari     Crediti decurtabili 
 
Irrogazione di una sanzione                         2 
pecuniaria definitiva di 
importo non inferiore 
a 10 mila euro 
 
Irrogazione di una sanzione                         4 
pecuniaria definitiva di 
importo non inferiore 
a 30 mila euro 
 
Irrogazione di una sanzione                         6 
pecuniaria definitiva di 
importo non inferiore 
a 60 mila euro 
 
Irrogazione di una sanzione                         8 
pecuniaria definitiva di 
importo non inferiore 
a 100 mila euro    

 


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