Governo: regolamento per l'integrazione tra lo straniero e lo Stato
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2011, il D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011 con il regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Il provvedimento entrerà in vigore il 10 marzo 2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 2011 , n. 179 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare
l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e delle modalita' di sottoscrizione da
parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 18 novembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per
la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di
integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», nonche' i
casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per crediti e i
casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle
verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2. Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai
sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio
nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di
rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del
testo unico, di durata non inferiore a un anno.
Art. 2
Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo
di integrazione
1. Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta
istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,
di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente,
contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula
con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato
«accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il
modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e' consegnato
allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non
e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese,
russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo
delegato.
2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa
tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o
dai soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente
soggiornanti nel territorio nazionale.
3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo
straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza
della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto
previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.
4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua
italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro
comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio
d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei
figli minori.
5. Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei
valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a
rispettarne i principi.
6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di
integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea
iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in
collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti, di cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001,
e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'immediato, lo
Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le
modalita' di cui all'articolo 3.
7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende
adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da
disabilita' tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da
determinare gravi difficolta' di apprendimento linguistico e
culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:
a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero
sottoposti a tutela, per i quali l'accordo e' sostituito dal
completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui
all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave
sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal completamento
del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui
all'articolo 18 del testo unico.
10. L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il
rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di
legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono
inseriti, a cura della questura, nell'anagrafe nazionale di cui
all'articolo 9.
11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi
di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle
fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale
fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con
modalita' informatiche allo sportello medesimo.
Art. 3
Sessione di formazione civica e di informazione
1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui
all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di
stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a
cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali
e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio'
non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese,
albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a
cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2,
comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei
diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta' e
degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci
dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo
l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo
di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle principali
iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a
cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza e
sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e
di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici
dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione
dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
Art. 4
Articolazione dell'accordo per crediti
1. L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale
ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica
e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della
frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di
formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario
e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di
diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo
di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli
assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato
B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura
indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in connessione con:
a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna
anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza
personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di
legge;
c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non
inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e
tributari.
3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo
vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui
all'articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede
al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
al livello di conoscenza effettivamente accertato.
Art. 5
Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti
1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base della
documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata
dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi
alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un
apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i
centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato C
avviene:
a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di
sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio
attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi
pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti
amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita
con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6
Verifica dell'accordo
1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo,
lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo
straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad
ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa
all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in
assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.
Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in
assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello
di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto
gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva,
contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in
lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di
Bolzano, e' valutabile ai fini del riconoscimento di crediti
ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un
mese prima della scadenza, si procede alla verifica della
partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione
di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata
partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici
crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della
verifica di cui al comma 1.
4. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per
garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale
dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli
successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per
inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico
procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri
indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui all'articolo
5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e
l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla
soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati
conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana
parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia, e' decretata l'estinzione
dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e
inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati
conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata,
della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla
lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle
medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo
straniero;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a
zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con
gli effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono
assunte dal prefetto o da un suo delegato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione
dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c),
determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo
rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale,
previa comunicazione, con modalita' informatiche, dello sportello
unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello
straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo
per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto
l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali
di cui al testo unico.
9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima
della scadenza dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa
comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita
all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui
alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora
persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il
prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento
parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per l'adozione
dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
Art. 7
Agevolazioni connesse alla fruizione
di attivita' culturali e formative
1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver
raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta
sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche
attivita' culturali e formative. A tale scopo il Ministero
dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di
integrazione.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procede all'individuazione dei soggetti erogatori delle attivita'
culturali e formative di cui al comma 1.
3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
Sospensione dell'accordo
1. L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a
domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o
un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato
attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute
o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o
tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale
ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono
attestati attraverso la presentazione di una certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 9
Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi
di integrazione
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e'
istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli
accordi di integrazione.
2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati
anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli
estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o
decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di
ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed
estintive dell'accordo.
3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed
estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con
modalita' informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti
connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente ai dati
inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla
decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di
attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe,
lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da
lui stipulato.
4. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e'
interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei
carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli altri sistemi
informativi automatizzati operanti presso le pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed
aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure,
dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di
quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a
quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all'anagrafe ai
fini dell'immissione o della consultazione dei dati.
6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili,
quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e
dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 10
Collaborazione interistituzionale
1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita'
organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione,
il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme
di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura
territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i
centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo
1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre
istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se
del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese
le universita', relativamente all'organizzazione e allo svolgimento
degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare
riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui
all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo
5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con
la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al
riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e
orientamento civico.
Art. 11
Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo
3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui
all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e
monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli
stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo
analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli
stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere
le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello
straniero, attivabili sul territorio.
Art. 12
Disposizioni finali
1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al
quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal
Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la
prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di
competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con
il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso
le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche'
attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di
lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di
integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di
crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con
profitto di corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e
cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una
certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo
di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni
pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali
private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa
vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 13
Disposizione finanziaria
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui
all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di
previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due
appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte
capitale e per le spese di parte corrente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a
decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011
Registro n. 19, foglio n. 315
ALLEGATO A
(di cui all'articolo 2, comma 1)
ACCORDO DI INTEGRAZIONE
tra
lo Stato, in persona del Prefetto di________________________
e
il Sig./la Sig.ra___________________________________________________
Preambolo
L'integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la
convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori
sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.
In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia
presuppone l'apprendimento della lingua italiana e richiede il
rispetto, l'adesione e la promozione dei valori democratici di
liberta', di eguaglianza e di solidarieta' posti a fondamento della
Repubblica italiana.
A questi obiettivi mira l'accordo di integrazione che, ai sensi
dell'articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
l'immigrazione, lo straniero e' tenuto a sottoscrivere
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del
permesso di soggiorno, quale condizione necessaria per ottenere il
permesso medesimo.
Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra________________________, di seguito
denominato «l'interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di
_________________________________________________________________o da
un suo delegato_____________________________________________________,
convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1. - Impegni dello straniero
L'interessato si impegna a:
a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente
almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento
per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e
funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
c) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei
figli minori;
d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
L'interessato dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori
della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro
dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.
Art. 2. - Impegni dello Stato
Lo Stato:
a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita'
sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali
e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di
discriminazione; agevola, inoltre, l'accesso alle informazioni che
aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti
della Costituzione italiana e dell'ordinamento generale dello Stato;
b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il
controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il
pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla
frequenza della scuola dell'obbligo;
c) favorisce il processo di integrazione dell'interessato attraverso
l'assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni,
gli enti locali e l'associazionismo no profit.
In tale quadro, assicura all'interessato, entro un mese dalla stipula
del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata
di un giorno.
Art. 3 - Durata dell'accordo
L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
Art. 4. - Articolazione dell'accordo per crediti
L'accordo e' articolato per crediti, nel senso che all'interessato
sono riconosciuti i crediti indicati nell'accluso allegato B del
regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione,
numericamente proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti
della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia, certificati anche a seguito della frequenza
con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di integrazione
linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli
comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o
professionale. All'atto della sottoscrizione dell'accordo sono
assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1
di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente
di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
Detti crediti vengono confermati, all'atto della verifica
dell'accordo, nel caso in cui siano accertati i predetti requisiti di
conoscenza della lingua italiana parlata al livello A1 ed il livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'Allegato B, si provvede
al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
al livello di conoscenza effettivamente accertato.
I crediti maturati subiscono le decurtazioni indicate nell'accluso
allegato C del regolamento recante la disciplina dell'accordo di
integrazione, in connessione con: le condanne penali anche con
sentenza non definitiva; l'applicazione anche non definitiva di
misure di sicurezza personali; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie
definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari.
L'ammontare delle decurtazioni e' proporzionale alla gravita' degli
illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti
commessi.
La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di
informazione sulla vita in Italia di cui all'articolo 2 da' luogo
alla decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto
della sottoscrizione dell'accordo.
Art. 5. - Scadenza e verifica dell'accordo
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo
sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di_______________________________________,
di seguito «sportello unico», ne avvia la verifica, attraverso la
documentazione presentata dall'interessato o quella acquisita di
ufficio. In assenza di idonea documentazione, l'interessato puo'
chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della
lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
attraverso un apposito test a cura dello sportello unico.
La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e
l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) adempimento dell'accordo, qualora il numero dei crediti finali sia
pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati
conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della
cultura civica e della vita civile in Italia indicati nell'art. 1,
lett. a) e b);
b) proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora
il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero
non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua
italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia
di cui alla lettera a ). Della proroga e' data comunicazione
all'interessato.
c) inadempimento dell'accordo e conseguente espulsione
dell'interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei
crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della
legislazione vigente, l'interessato non puo' essere espulso,
l'inadempimento dell'accordo e' preso in considerazione
esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in
materia di immigrazione.
In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese
prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione
alla sessione di formazione civica e di informazione di cui
all'articolo 2, con decurtazione di quindici dei sedici crediti
assegnati all'atto della sottoscrizione, ove si accerti la mancata
partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito
della verifica da effettuarsi alla scadenza del biennio di durata
dell'accordo.
L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, lett. c) produce
gli effetti di cui alla precedente lett. c).
Art. 6. - Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione
Presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno e' istituita l'anagrafe nazionale degli
intestatari degli accordi di integrazione, in cui sono inseriti e
gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i
dati relativi all'accordo sottoscritto, i crediti di volta in volta
assegnati o decurtati, nonche' le vicende modificative ed estintive
dell'accordo medesimo. I dati inseriti nell'anagrafe sono comunicati
di volta in volta all'interessato. Questi ha accesso diretto
all'anagrafe e, in tal modo, puo' controllare in ogni momento l'iter
dell'accordo da lui stipulato.
Art. 7. - Disposizioni finali.
La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula
e' affidata allo sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di_____________________.
Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica___________,
recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero
e lo Stato.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO B
(di cui all'articolo 2, comma 3)
Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza della
lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
1. Conoscenza della lingua italiana Crediti riconoscibili (*)
(secondo il quadro comune europeo
di riferimento per le lingue
emanato dal Consiglio d'Europa)
livello A1 (solo lingua parlata) 10
livello A1 14
livello A2 (solo lingua parlata) 20
livello A2 24
livello B1 (solo lingua parlata) 26
livello B1 28
livelli superiori a B1 30
(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra
loro
2. Conoscenza della cultura civica Crediti riconoscibili (*)
e della vita civile in Italia
Livello sufficiente 6
Livello buono 9
Livello elevato 12
(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra
loro
3. Percorsi di istruzione Crediti riconoscibili (*)(**)
per adulti, corsi di istruzione
secondaria superiore o di istruzione
e formazione professionale
(nell'ambito del sistema educativo di
istruzione e formazione di cui alla
legge n. 53/2003)
Frequenza con profitto di un corso 4
di durata pari ad almeno 80 ore
Frequenza con profitto di un corso 5
di durata pari ad almeno 120 ore
Frequenza con profitto di un corso 10
di durata pari ad almeno 250 ore
Frequenza con profitto di un corso 20
di durata pari ad almeno 500 ore
Frequenza con profitto di un anno 30
scolastico
(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra
loro
(**) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a
conclusione del percorso o del corso, allo straniero siano
riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi
al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di
qualifica professionale
4. Percorsi degli istituti tecnici Crediti riconoscibili (*)
superiori o di istruzione e
formazionetecnica superiore
(nell'ambito del sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore di cui all'art. 69
della legge n. 144/1999)
Frequenza con profitto di un semestre 15
(per ciascun semestre)
(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a
conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi
della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del
diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione
tecnica superiore
5. Corsi di studi universitari o di Crediti riconoscibili (*)
alta formazione in Italia
(presso universita' statali e non statali,
istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale o istituzioni del
sistema dell'alta formazione di cui
all'art. 2 della legge n. 508/1999,
autorizzati al rilascio di titoli
di studio aventi valore legale)
Frequenza di un anno accademico con 30
superamento di due verifiche
di profitto
Frequenza di un anno accademico con 32
superamento di tre verifiche
di profitto
Frequenza di un anno accademico con 34
superamento di quattro verifiche
di profitto
Frequenza di un anno accademico con 36
superamento di cinque o piu' verifiche
di profitto
Frequenza di un anno di dottorato di 50
ricerca o di corso equiparato con
valutazione positiva della attivita'
di ricerca svolta nell'anno
frequentato
(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a
conclusione del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi
della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del
corrispondente diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione
o del titolo di dottore di ricerca o titoli equiparati
6. Conseguimento di titoli di studio Crediti riconoscibili
aventi valore legale in Italia
(al termine dei corsi o percorsi di cui
alle precedenti voci 3, 4 e 5)
Diploma di qualifica professionale 35
Diploma di istruzione secondaria superiore 36
Diploma di tecnico superiore o certificato 37
di specializzazione tecnica superiore
Diploma di laurea o titolo accademico 46
equiparato
Diploma di laurea magistrale o titolo 48
accademico equiparato
Diploma di specializzazione o titolo 50
accademico equiparato
Titolo di dottore di ricerca o titolo 64
accademico equiparato
7. Attivita' di docenza Crediti riconoscibili
Conseguimento dell'abilitazione 50
all'esercizio della professione
di docente, ai sensi dell'art. 49
del D.P.R. n. 394/1999
(nell'ambito del sistema educativo
di istruzione e formazione di cui
alla legge n. 53/2003)
Svolgimento dell'attivita' di docenza 54
nelle universita', negli istituti di
istruzione universitaria ad ordinamento
speciale o nelle istituzioni del sistema
dell'alta formazione
(si fa riferimento alle universita' statali
e non statali, agli istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale,
alle istituzioni del sistema dell'alta
formazione di cui all'art. 2 della legge
n. 508/1999, autorizzati al rilascio
di titoli di studio aventi valore legale
in Italia)
8. Corsi di integrazione linguistica Crediti riconoscibili (*)
e sociale (frequentati in una delle
istituzioni di cui all'art. 12,
comma 2)
Frequenza con profitto di un corso 4
di durata pari ad almeno 80 ore
Frequenza con profitto di un corso 5
di durata pari ad almeno 120 ore
Frequenza con profitto di un corso 10
di durata pari ad almeno 250 ore
ovvero superamento del test di
conoscenza della lingua tedesca
ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis
Frequenza con profitto di un corso 20
di durata pari ad almeno 500 ore
Frequenza con profitto di un corso 30
di durata pari ad almeno 800 ore
(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra
loro ne' con quelli di cui alle precedenti voci 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Onorificenze e benemerenze Crediti riconoscibili
pubbliche
Conferimento di onorificenze 6
della Repubblica italiana
Conferimento di altre benemerenze 2
pubbliche
10. Attivita' economico-imprenditoriali Crediti riconoscibili
Svolgimento di attivita' 4
economico-imprenditoriali,
12. Scelta di un medico di base Crediti riconoscibili
scelta di un medico di base iscritto 4
nei registri Asl
13. Partecipazione alla vita sociale Crediti riconoscibili
Svolgimento di attivita' di volontariato
presso associazioni iscritte nei pubblici 4
registri o che svolgono attivita' di
promozione sociale
14. Abitazione Crediti riconoscibili
Sottoscrizione, registrazione
e ove prescritto trascrizione
di un contratto di locazione
pluriennale o di acquisto di 6
un immobile ad uso abitativo
ovvero certificazione
dell'accensione di un mutuo
per l' acquisto di un immobile
ad uso abitativo
15. Corsi di formazione anche Crediti riconoscibili
nel Paese di origine
Partecipazione con profitto
a tirocini formativi e di
orientamento ovvero a
programmi di formazione 2
professionale diversi da
quelli che costituiscono la
motivazione dell'autorizzazione
all'ingresso
Partecipazione con profitto 4
a programmi di formazione
all'estero previsti
dall'art. 23 del
testo unico
ALLEGATO C
(di cui all'articolo 4, comma 2)
Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell'articolo 4, comma 2
1. Reati Crediti decurtabili
Condanna anche non definitiva 2
al pagamento di una ammenda
non inferiore a 10 mila euro
Condanna anche non definitiva 3
alla pena dell'arresto inferiore
a tre mesi anche congiunta al
pagamento di una ammenda
Condanna anche non definitiva 5
alla pena dell'arresto
superiore a tre mesi
Condanna anche non definitiva 6
al pagamento di una multa non
inferiore a 10 mila euro
Condanna anche non definitiva 8
alla pena della reclusione
inferiore a tre mesi anche
congiunta al pagamento
di una multa
Condanna anche non definitiva 10
alla pena della reclusione
non inferiore a tre mesi
Condanna anche non definitiva 15
alla pena della reclusione
non inferiore ad un anno
Condanna anche non definitiva 20
alla pena della reclusione
non inferiore a due anni
Condanna anche non definitiva 25
alla pena della reclusione
non inferiore a tre anni
2. Misure di sicurezza personali Crediti decurtabili
Applicazione provvisoria di una 6
misura di sicurezza ai sensi
dell'articolo 206 c.p.
Applicazione anche in via non 10
definitiva di una misura di
sicurezza personale
3. Illeciti amministrativi e tributari Crediti decurtabili
Irrogazione di una sanzione 2
pecuniaria definitiva di
importo non inferiore
a 10 mila euro
Irrogazione di una sanzione 4
pecuniaria definitiva di
importo non inferiore
a 30 mila euro
Irrogazione di una sanzione 6
pecuniaria definitiva di
importo non inferiore
a 60 mila euro
Irrogazione di una sanzione 8
pecuniaria definitiva di
importo non inferiore
a 100 mila euro
|