Finanziaria 2008: riscritta parzialmente la normativa in materia di adozione ed affidamenti

 

La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), dal comma 452 al comma 455, riscrive in parte la normativa in materia di adozione ed affidamenti.

In particolare:

 

Il comma 452 riscrive l’art. 26 del D.L.vo n. 151/2001 che ora afferma che il congedo per maternità spetta per un periodo massimo di cinque mesi anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore (comma 1).
In caso di adozione nazionale il congedo va fruito nei primi cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore (comma 2).
In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso, durante il periodo di permanenza all’estero per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura. La durata complessiva è sempre la stessa e la parte residua può essere fruita nei cinque mesi successivi (comma 3).
La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo per maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità (comma 4).
L’Ente autorizzato che ha avuto l’incarico di seguire la procedura attesta la durata della permanenza all’estero della lavoratrice (comma 5).
Nel caso di affidamento di minore il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (comma 6).
Il comma 453 abroga l’art. 27 del D. L.vo n. 151/2001 che parlava di adozioni ed affidamenti preadottivi internazionali.
Il comma 454 riscrive l’art. 31 sancendo che, se non richiesto, il congedo ex art. 26, commi 1, 2 e 3, può essere richiesto, alle medesime condizioni, dal lavoratore. Analogamente, il congedo ex comma 4 dell’art. 26, spetta al lavoratore alle medesime condizioni e anche in questo caso l’Ente autorizzato certifica la permanenza all’estero.
Il comma 455 riscrive l’art. 36 affermando che il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione nazionale, internazionale o affidamento (comma 1).
Il congedo parentale può essere usufruito dai genitori adottivi od affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (comma 2).
L’indennità prevista dall’art. 34, comma 1 (30% per un massimo di sei mesi) è dovuta, per il periodo massimo complessivo, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia (comma 3).
Il comma 456 abroga l’art. 37 del D. L.vo n. 151/2001.

 

 

 

 

 

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